Modificate in meglio le modalità di ricorso per l’infortunio domestico di competenza INAIL

L'”infortunio domestico” è il protagonista della circolare INAIL n. 5 del 30 gennaio 2025.

In particolare l’INAIl, prendendo atto dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 2024, n. 203, ha comunicato le nuove modalità di effettuazione dei ricorsi in caso di infortunio domestico non accolto o con riconoscimento insoddisfacente.


art. 4, legge 203/2024:

“Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici

1. I ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono decisi dalla sede territoriale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che ha emesso il provvedimento ai sensi dell’articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Pubblicità

2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 e’ di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta’ di adire l’autorita’ giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l’efficacia del provvedimento.

3. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e’ abrogata. 4. I commi 1 e 2 dell’articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, recante modalita’ di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, sono abrogati. 5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all’articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.”


Nella circolare, scaricabile alla fine di questa pagina, viene sostanzialmente  dettagliato il percorso per la proposizione del ricorso, tenendo presente che in realtà è una modalità assolutamente uguale a quella prevista per i ricorsi in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, così come previsto dall’articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Se l’infortunio domestico non viene riconosciuto di competenza INAIL o se alla guarigione clinica la percentuale di danno biologica/inabilità dovesse essere ritenuta insoddisfacente, la persona interessata, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, può presentara una “opposizione” presso la sede che ha emesso il provvedimento.

Da ricordare che il termine di 60 giorni, e questo è specificato nella circolare, è un termine di natura “ordinatoria” e e non “perentoria” e in quanto tale può anche essere superato.

Il ricorso può essere presentato direttamente dall’interessato tramite posta ordinaria, posta elettronica o PEC o FAX, oppure per il tramite di un delegato, come ad esmpio un avvocato, o, ancora, tramite un patronato.

Nella circolare non se ne fa cenno in quanto viene richiamato il Testo Unico, ma al ricorso è SEMPRE da allegare un certificato medico-legale con l’esplicitazione delle motivazioni mediche/tecniche che giustificano il ricorso e con l’indicazione della percentuale di Danno biologico/inabilità richiesta.

L’INAIL, ricevuto il il ricorso per l’infortunio domestico ha tempo 60 giorni per lavorarlo e per decidere se accogliere l’opposizione, nel senso che è “disponibile a discuterne”, iooure se respingerlo.

  • Se viene repinta l’opposizione, l’infortunato/a tempo 3 anni per rivolgersi all’autorità giudiziaria, cioè ad intraprendere un’azione legale.
  • Se l’INAIL non risponde , parimenti l’infortunato/a ha tempo 3 anni per iniziare un’azione giudiziaria e, in questo caso, l’inizio dei 3 anni coincide con il 60° giorno dopo la presentazione dell’opposizione/ricorso.
  • Se l’INAIL accoglie il ricorso, in tempi che generalmente possono essere concordati, viene espletata una visita “collegiale”, con l’intervento obbligatorio del medico che ha redatto il certificato. per il ricorso stesso.

In assenza del medico di parte la visita non può essere effettuata e viene rinviata. In caso di assenza perdurante del medico di parte il ricorso viene respinto oppure si può procedere con un’integrazione documentale producendo il certificato di un’altro medico che, a questo punto, dovrà partecipare alla collegiale.

Alla fine della visita viene redatto un verbale firmato da entrambi i medici, dell’INAIL e di parte, con le conclusioni e la collegiale viene chiusa, o in “accordo” in quanto il medico INAIL ha accettato le sollecitazioni alla base del ricorso, oppure in maniera “discorde”, quindi con chiusura negativa.

Pubblicità

In quest’ultimo caso è possibile intraprendere un ricorso giudiziario, sempre entro 3 anni dalla data della collegiale.

Per ulteriori notizie sull’infortunio domestico, andare in QUESTA pagina.

Circolare n. 5 del 30 gennaio 2025

Per chi volesse scaricare la circolare 5/2024 sulle nuove modalità di trattazione dei ricorsi per l’infortunio domestico, andare sul sito dell’INAIL in QUESTA pagina

 

 

Pubblicità

Leave a Reply