Con la circolare n. 45 del 1° maggio 2025 l’INAIL comunica che ha preso atto dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo.
Questo aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra il 2023 e il 2024, secondo l’Istat è stato pari allo 0,8%.
Per tale motivo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2025, n. 85, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico, nella predetta misura dell’0,8% con decorrenza 1° luglio 2025.
L'”infortunio domestico” della casalinga è il protagonista della circolare INAIL n. 5 del 30 gennaio 2025.
In particolare l’INAIl, prendendo atto dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 2024, n. 203, ha comunicato le nuove modalità di effettuazione dei ricorsi in caso di infortunio domestico non accolto o con riconoscimento insoddisfacente.
Nella circolare vengono descritte la struttura delle tabelle, alcune delle novità e le modalità di trattazione dei nuovo casie e di quelli ancora in corso.
Le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura conservano la struttura a tre colonne delle precedenti con:
nella prima colonna l’elenco delle malattie raggruppate per agente causale
nella seconda colonna è indicata, per la maggior parte delle malattie, vi è la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata; in altri casi invece è indicata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore
nella terza colonna, è indicato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.
“Procedure e modalità di erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da Covid-19.… ELARGIZIONE IN FAVORE DI FAMILIARI DI SANITARI DECEDUTI PER COVID-19
TC di mesotelioma pleurico (vasta massa che schiaccia il polmone destro) – tratto da Wikipedia.org
Con la circolare n. 13 del 15 marzo 2017 l’INAIL ha comunicato che gli eredi dei soggetti deceduti per mesotelioma di natura non professionale possono presentare direttamente essi stessi l’istanza per accedere all’indennizzo
In precedenza gli eredi potevano presentare una istanza di “erogazione” dell’indennizzo, ma solo se il loro congiunto ormai deceduto aveva già presentato l’istanza per il riconoscimento della prestazione.
Tutto ciò a seguito delle modifiche che l’articolo 3 comma 3-quinquies della legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative”.
Più in dettaglio:
” 3-quinquies. All’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell’anno 2015» sono inserite le seguenti: «e dell’anno 2016» e le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2017»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «in favore degli aventi diritto per l’anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e per l’anno 2016».
Il testo dell’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016) diventa:
“292. Le prestazioni assistenziali di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015 e dell’anno 2016 possono essere erogate agli eredi, nella misura fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro il 31 marzo 2017. Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate a valere sulle disponibilita’ presenti nel Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l’INAIL, nei limiti delle somme individuate dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l’anno 2015 e per l’anno 2016.”.L’indennizzo per i malati di mesotelioma non professionale può essere richiesto anche dagli eredi
Anche gli studenti impegnati in attività lavorative, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, hanno diritto alla tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’alternanza scuola-lavoro è il recente modello didattico che permette, agli studenti degli istituti di istruzione superiore, di svolgere una parte del loro percorso formativo presso un’azienda o un’ente.
Si tratta di un grossissimo gruppo di studenti, secondo alcuni circa un milione e mezzo, per il quale è sorto il dilemma sulla possibilità che le attività svolte all’interno delle aziende o degli enti debbano essere considerate rientranti nell’ambito della tutela infortunistica INAIL. In fondo, a ben vedere, si tratta di soggetti che svolgono mansioni lavorative del tutto simili a quelle degli altri lavoratori dell’azienda e pertanto sono esposti agli stessi rischi lavorativi.
capanno con tetto in Eternit, un materiale ad alto contenuto di amianto (tratto da Wikipedia.org)
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto Interministeriale 4 settembre 2015 con cui vengono definiti i criteri di una prestazione aggiuntiva per i soggetti affetti da mesotelioma pleurico, rispetto a quella normalmente erogata dal fondo vittime dell’ amianto.
Si tratta del decreto attuativo del comma 116 della legge 190/2014, con cui viene previsto il diritto alle prestazioni del Fondo nei anche nei confronti dei “malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale comprovata”.
l’INAIL e l’INPS hanno rinnovato la convenzione che regola il pagamento del periodo di inabilità assoluta (la cosiddetta “malattia”) in caso di incertezza sulla competenza.
La convenzione stabilisce che l’Istituto che per primo riceve la richiesta di prestazione assicurativa è tenuto ad anticipare al lavoratore la conseguente indennità. Ciò comunque al fine di non privare il lavoratore infortunato/malato, per periodi anche lunghi, dei mezzi di sussistenza per lui e la sua eventuale famiglia.
La convenzione prevede che, se il caso dubbio è stato denunciato all’INAIL, al lavoratore va corrisposto il 50% della retribuzione prevista dal DPR 1124/65, quindi il 50% del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e il 50% del 75% della retribuzione dal 91° giorno alla guarigione.
In sostanza, per ogni 10 € di retribuzione media giornaliera percepirebbe 3 € fino al 90° giorno e 3,75 € dal 91° giorno in poi.
Se il caso dubbio è stato invece denunciato all’INPS ma si ravvisano, a parere della dirigenza medica dell’Istituto, i requisiti perchè sia considerata malattia sotto tutela INAIL, allora al lavoratore viene corrisposta un’indennità di malattia come da previsioni di legge per i casi di malattia comune.INAIL-INPS: malattia sempre indennizzata
Il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL il 10 aprile 2014 ha deliberato un aumento delle prestazioni economiche per gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali, inviando la relativa delibera al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Ad oggi tale delibera non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma si tratta di atto formale, senza il quale però non avrà corso la relativa delibera, che sicuramente non ne modificherà la sostanza
Nella delibera vengono previsti gli incrementi della quota patrimoniale della rendita Inail, prevista per inabilità compresa tra il 16% e il 100%; ).
In caso di malattia professionale (quindi INAIL), il termine oltre il quale non è più possibile richiedere ulteriori aggravamenti è stabilito in 15 anni dalla costituzione della rendita. La Corte Costituzionale, con sentenza 46/2010, e… INAIL: possibile aggravamento di malattia professionale oltre il 15° anno.