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Definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni e degli studenti con disabilità.

Nella legge di bilancio 2025 si parla di scuola e, nello specifico, in 5 commi dell’articolo 1, dal 106 al 110, si parla di inclusione scolastica.

Per la prima volta a livello statale viene definito un Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni e degli studenti con disabilità.

L’importanza di questi commi è da individuare nella disomogeneità con cui i servizi correlati all’inclusione degli studenti con disabilità attualmente vengono erogati tra Comuni e Regioni.

Che cosa viene riconosciuto come diritto esigibile

Il comma 706 stabilisce che l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli studenti con accertata condizione di disabilitò entra ufficialmente tra i diritti sociali garantiti dallo Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione .

Questo significa che non è più un servizio “facoltativo” o subordinato alle disponibilità locali, ma è una prestazione che deve essere assicurata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale agli alunni con disabilità in età evolutiva certificata, sia con certificazioni rilasciate secondo le nuove linee guida, sia con quelle precedenti.

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Il ruolo centrale del PEI

Il cuore della riforma è nel comma 707. Qui si stabilisce che il LEP non è un servizio generico, ma deve essere adeguato, permanente e personalizzato, in coerenza con il principio di inclusione scolastica.

L’elemento decisivo è che il numero di ore di assistenza deve corrispondere, in modo progressivo, a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Questo rafforza enormemente il valore giuridico del PEI: non è più solo un documento pedagogico, ma diventa il riferimento per un diritto esigibile.

Fondamentali nel LEP sono anche:

  • l’utilizzo di personale qualificato secondo i profili professionali previsti dalla legge;
  • il rispetto di standard qualitativi del servizio.

Non conta quindi solo quante ore vengono assegnate, ma anche chi le svolge e con quale livello di qualità.

Un sistema nazionale di monitoraggio

Per evitare che i diritti restino solo sulla carta, il comma 708 istituisce un registro nazionale del fabbisogno, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che raccoglierà:

  • le ore di assistenza effettivamente erogate,
  • il numero degli alunni assistiti,
  • i dati provenienti dai PEI caricati nel sistema informativo del Ministero dell’istruzione (SIDI) .

Questo strumento è fondamentale perché consente allo Stato di misurare con precisione:

  • dove il servizio manca,
  • dove è insufficiente,
  • e quante risorse servono realmente.

La carenza di dati affidabili è il primo passo verso la mancata erogazione dei servizi, servizi, ripeto, non facoltativi ma esigibili in quanto diritti costituzionalmente garantiti.

Una fase transitoria per ridurre le disuguaglianze

Poiché il registro sarà pienamente operativo solo entro il 2027, il comma 709 introduce una fase transitoria per gli anni 2026 e 2027 .

In questo periodo:

  • viene fissato uno specifico obiettivo di servizio;
  • tutti gli enti territoriali in cui sono presenti alunni con disabilità devono comunque garantire l’assistenza prevista dal PEI;
  • la media oraria settimanale deve essere almeno proporzionata alle risorse ricevute dallo Stato.

In altre parole, nessun ente locale potrà più giustificare l’assenza del servizio facendosi scudo con presunte carenze di fondi.

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Le risorse economiche

Infine, il comma 710 stabilisce che le risorse necessarie per l’attuazione dei LEP in materia di inclusione scolastica provengono dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e che esse saranno ripartite con decreti interministeriali, sulla base dei fabbisogni standard e previa intesa con Regioni ed enti locali .

L’obiettivo dichiarato è accompagnare, in modo progressivo, il passaggio:

  • prima al raggiungimento dell’obiettivo di servizio (2026-2027),
  • poi al pieno rispetto del LEP su tutto il territorio nazionale.
Perché questa riforma è così importante

Queste norme segnano un cambio di paradigma. L’assistenza all’autonomia e alla comunicazione non è più vista come un intervento residuale o discrezionale, ma come una prestazione sociale fondamentale, collegata direttamente al diritto allo studio e all’inclusione, costituzionalmente garantita

Se correttamente attuata, questa riforma può ridurre in modo significativo le disuguaglianze territoriali che oggi penalizzano migliaia di studenti con disabilità e le loro famiglie, trasformando finalmente il PEI in uno strumento di tutela reale dei diritti.

Il vero banco di prova, tuttavia, sarà l’attuazione concreta: qualità del personale, congruità delle ore assegnate e reale utilizzo dei dati per finanziare dove c’è più bisogno.


LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212) (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 – Suppl. Ordinario n. 42)

ARTICOLO 1

… 

706.
Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e’ definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilita’ in eta’ evolutiva, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonche’ con certificazione di disabilita’ precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

707.
Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusivita’, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Sono, altresi’, componenti fondamentali del LEP l’impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonche’ il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 3.

708.
Entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita’, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162, e’ alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI). Con decreto dell’Autorita’ politica delegata in materia di disabilita’, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorita’ politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalita’ per l’accesso, la condivisione e l’utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale di cui al primo periodo, nonche’ le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all’autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale e’ alimentato dai dati dei PEI gia’ trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

709.
Nelle more della piena operativita’ del registro di cui al comma 708, quali misure propedeutiche all’implementazione del LEP finalizzate a favorire l’attivazione e il potenziamento delle attivita’ di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, e’ individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l’avvio di tale servizio negli enti territoriali dove e’ piu’ carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilita’ in eta’ evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, assicurano l’erogazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano salvi l’integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell’effettiva erogazione del servizio.

710.
Con uno o piu’ decreti dell’Autorita’ politica delegata in materia di disabilita’, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro dell’interno e l’Autorita’ politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilita’, di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalita’ di cui all’articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell’obiettivo di servizio previsto per le annualita’ 2026 e 2027 di cui al comma 709 del presente articolo e al successivo raggiungimento del LEP.

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