Decreto Ministeriale 05/02/1992 – parte prima
Prima parte: Modalità d’uso della nuova tabella d’invalidità
Per la tabella del DM 05/02/1992 con le percentuali di invalidità vedi QUI
La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigenti.
Pertanto richiede l’analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa.
La tabella elenca sia infermità individuate specificamente, cui è attribuita una determinata percentuale “fissa”, sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione.
Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l’infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica.
2. Nel caso di infermità unica, la percentuale di base della invalidità permanente viene espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella:
a) la percentuale fissa di invalidità, quando l’infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna “fisso”);
b) la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all’interno dei valori di fascia percentuale che la comprende quando l’infermità sia elencata in fascia (colonna “min-max”);
c) se l’infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato sub a) e sub b)
3. Nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c).
Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza.
Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.
In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.).
In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell’organo o dell’apparato.
A mente dell’art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5.
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali:
IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2)
dove l’invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.
Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20×0,15) = 0,32 e quindi 32%.
In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione potrà opportunamente disporre.
4. Le competenti Commissioni dovranno esaminare la possibilità o meno dell’applicazione di apparecchi protesici. Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione della gravità del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d’invalidità a condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacità lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica.
Ciascuna visita viene verbalizzata in modo tale che risultino i seguenti elementi: i dati anagrafici; la qualifica professionale, le attività lavorative eventualmente svolte in passato o nell’attualità; l’anamnesi familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima), l’esame obiettivo completo, gli accertamenti di laboratorio e strumentali; la diagnosi clinica secondo quanto sancito dall’art. 1 comma 3, D.L. 509; la prognosi con particolare riguardo alla eventuale permanenza della infermità e del danno funzionale; la percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella ed in caso di menomazioni multiple, la valutazione complessiva, se trattasi di concorso d’invalidità ovvero, la valutazione ottenuta mediante il calcolo riduzionistico effettuato con la formula e la tavola di calcolo combinato di cui al punto 3), se trattasi di coesistenza d’invalidità; la possibilità di applicazione di protesi e la eventuale variazione percentuale ad essa connessa. La Commissione dovrà indicare il codice di riferimento corrispondente all’infermità diagnosticata al fine di individuare la menomazione ad essa correlata (art. 2 comma 1, D.L. 509) sulla base della classificazione internazionale dell’OMS.
La relazione prevede inoltre il giudizio motivato della Commissione sulla ricorrenza dei requisiti per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti aventi diritto a mente dell’art. 1 L. 508/1988, ed infine la determinazione delle potenzialità lavorative del soggetto a mente dell’art. 3 D.L. 509 e tenuto conto dell’art. 1 comma 3 L. 508/1988.
Ad esemplificazione di quanto sopra, la Commissione dovrà indicare le seguenti voci:
1) DIAGNOSI
<Infermità n. 1 __________________ codice di riferimento _______
Infermità n. 2 __________________ codice di riferimento _______
Infermità n. 3 __________________ codice di riferimento _______
Infermità n. 4 __________________ codice di riferimento _______
ecc.
2) VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE INVALIDITÀ (°)
Infermità n. 1 ____% (voce n. _____ della tabella)
Infermità n. 2 ____% idem ecc.
(°) Le protesi ____ vedi sopra al punto 4)
3) PERCENTUALE FINALE DI INVALIDITÀ
I) INFERMITÀ UNICA (riportare senza modifica la percentuale calcolata sub 2) ____________________II) INFERMITÀ MULTIPLE:
(a) INFERMITÀ CONCORRENTI TRA LORO NEL PRODURRE IL DANNO
Infermità n. _____
Infermità n. _____
Infermità n. _____
ecc.
(°) riportare le singole percentuali già calcolate sub 2)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INFERMITÀ CONCORRENTI _________
_____________________________________________________________________
(b) INFERMITÀ COESISTENTI
2° Calcolo (percentuale risultante dal primo calcolo ed infermità n. 3) ecc.
VALUTAZIONE riduzionistica delle infermità coesistenti %
(°) N.B. Per comodità è preferibile impiegare la TAVOLA DEL CALCOLO COMBINATO in possesso di ciascuna Commissione.
(c) INFERMITÀ CONCORRENTI associate a INFERMITÀ COESISTENTI (nell’ipotesi di un gruppo di infermità concorrenti e di un gruppo di infermità coesistenti i risultati parziali di (a) e (b) vengono conglobati in una valutazione finale complessiva)
III) Sulle percentuali espresse per I e II va applicato un aumento della percentuale per incidenza su capacità semispecifica o specifica (massimo aumento: 5%) ovvero una riduzione della percentuale per nessuna incidenza su capacità semispecifica o specifica. Di seguito verrà espressa la percentuale finale di invalidità.
4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO L. 508/1988
Si_______ No_______
MOTIVAZIONE:
5) INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE L. 508/1988
Si______ No_______
MOTIVAZIONE:
6) INDENNITÀ DI FREQUENZA L. 289/1990
Si_____ No_______
MOTIVAZIONE:
7) DETERMINAZIONE DELLE POTENZIALITÀ LAVORATIVE A MENTE ART. 3 D.L. 509/88
___________________________________________________________________
Buongiorno.
Per capire occorre tenere conto che l’Invalidità civile, strettamente detta, è quella dell’uomo o della donna in età lavorativa.
Dopo i 65 anni e 7 mesi non si tratta più di soggetto con un’invalidità lavorativa, ma di un soggetto ultrasessantacinquenne che a causa delle sue patologie non può svolgere ciò che normalmente si è in grado di fare a quella età; fondamentalmente si tratta di invalidità utile ai fini dell’assistenza sanitaria.
In pratica, nel suo caso, non è prevista la corresponsione di alcun tipo di pensione; sono previste l’esenzione dai ticket sanitari, con codice di esenzione C01, la fornitura di ortesi per le patologie in diagnosi e, se nel verbale è inserita anche la precisazione che si tratta di soggetto con significative difficoltà deambulatorie, anche benefici per parcheggi (da richiedere però all’amministrazione comunale e secondo il regolamento locale, non uniforme sul territorio). In parecchie città sono previsti anche benefici per gli abbonamenti agli autobus.
Queste le cose più importanti.
Saluti
Salve, mio suocero ha effetuato una visita fiscale. Gli è arrivata la risposta. Diagnosi: K prostatico. Protesi totale ginocchio DX. Ginocchio varo artrosico SX. Codice DM 5/2/92
7221
9323
Codice ICD9 – La commissione medica riconosce l’interessato: INVALIDO ultrassessantacinquenne (ne ha 85)con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave 100%. Data decorrenza: 21/4/2016. Potete tradurre, per piacere, il tutto perché io possa capirne il significato e farne un qualcosa di pratico. Vi ringrazio di cuore.
Buonasera.
Al suo quesito non può essere data una risposta affidabile.
1) neuropatia periferica di quale segmento corporeo?
2) gravità della neuropatia?
3) incidenza funzionale della neuropatia?
4) ma causata da cosa?
Per l’algodistrofia è uguale.
Saluti
Molto bene; vorrei porre una domanda?
A me è stata riconosciuta un’invalidità del 46% , però in più ora ho una neuropatia periferica e una algodistrofia. A quanto può portare in più?
potrebbe andar bene anche la matematica nel nostro caso, se soltanto fosse applicata nel giusto modo, troppe sono le omissioni, e troppe le sentenze che trovo in rete con un “sospetto” 67%! Complimenti per il sito, sarò felice di aggiornarvi tra qualche mese se riusciremo finalmente a vedere un giudice vero, anzi a farci vedere e sentire! Paolo
SENZA PAROLE!!!
Questo è il risultato di valutazioni fatte con la matematica e non con il malato.
Saluti e auguri
Buonasera, mia moglie si trova in una situazione di salute ormai molto precaria e siamo in causa con l’inps da ormai due anni. Dopo che nel 2012 le è stata data invalidità al 75%, assegno di inabilità al lavoro ed esenzione totale C03, causa protesi totale ginocchio con ricostruzione apparato estensore, LES, necrosi e sovvertimento articolare all’altro ginocchio, e della spalla sx, sindrome di Renaud e Sjiogren, ipertensione e tvp. Forse dimentico adesso altre patologie. Nel 2013 alla visita di controllo inps, nonostante un evidente peggioramento che dava luogo a fistola sul ginocchio, già operato tre volte per complicanze che poi si sono rivelate infezione su protesi, viene dato un punteggio di 65%!! Al primo step legale del 2014 la CTU le dava un 67%, una seconda CTU a fine 2015 confermava il 67%. Siamo disperati, anche perché oggi la protesi è mobilizzata, scollata insomma. E mia moglie tra un paio di mesi sarà sottoposta al 4° intervento, forse definitivo di artrodesi. Non riesco a capire come una CTU non tenga conto di aggravamenti come osteomielite cronica, rilevati da RX, TAC a contrasto, e infine poche settimane fa, da scintigrafia ossea. Mia moglie oggi deambula con due stampelle anche in casa, e lo stelo della protesi ha quasi perforato l’osso femorale causandole dolori indicibili. La CTU ha visto, mi ha restituito le radiografie, non ne ha fatto menzione nella relazione. Mi scuso per lo sfogo, sperando in una giustizia più equa che forse potremo avere soltanto presentandoci fisicamente in tribunale il giorno dell’udienza, così il giudice non avrà a che fare soltanto con scartoffie cartacee. Cordiali Saluti. PS: in questi due anni di battaglie, oltre alla salute abbiamo speso oltre 2000 euro in medicinali e diagnostiche avendo perso pure l’esenzione totale. Sembra che l’inps stia facendo un gioco al massacro con i più deboli, capisco che non ci sono i soldi, ma che li tolgano ai migliaia di falsi invalidi, che sono certo, hanno pure il 100% ma stanno sicuramente molto meglio di mia moglie.
Buongiorno.
Grazie per la sua risposta.
Buonasera.
L’invalidità civile è un’invalidità “lavorativa” riferita alle capacità lavorative dell’operaio generico per il quale esiste una tabella di riferimento.
Nella tabella è presente questa voce: “8004 CICATRICI DETURPANTI VISO 11%”.
Se la commissione la considerasse, sommata alla sua con il sistema della somma riduzionistica, arriverebbe al 60%.
Ma tenga presente che comunque in sede di nuova visita di accertamento, anche se si tratta di una richiesta di aggravamento, dovrebbe documentare anche la persistenza dello stato invalidante relativa alle altre patologie già riconosciute.
Consiglio prudenza.
Saluti
Buona sera, sono invalido al 55%, per problemi di ernia al disco, diabete tipo 2, ipertensione ed assumo farmaci antidepressivi e ansiolitici. Di recente, ho subito un intervento per l’asportazione di un lipoma posizionato sotto la mandibola DX, lasciandomi una cicatrice di circa 12 cm e il labbro inferiore destro storto, quindi chiedo se dopo aver fatto l’intervento posso chiedere un aggravamento per far aumentare la percentuale dell’invalidità che ho, poi vi chiedo se con questi requisiti ho diritto alla Legge 104.