Decreto Ministeriale 05/02/1992 – parte prima
Prima parte: Modalità d’uso della nuova tabella d’invalidità
Per la tabella del DM 05/02/1992 con le percentuali di invalidità vedi QUI
La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigenti.
Pertanto richiede l’analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa.
La tabella elenca sia infermità individuate specificamente, cui è attribuita una determinata percentuale “fissa”, sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione.
Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l’infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica.
2. Nel caso di infermità unica, la percentuale di base della invalidità permanente viene espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella:
a) la percentuale fissa di invalidità, quando l’infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna “fisso”);
b) la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all’interno dei valori di fascia percentuale che la comprende quando l’infermità sia elencata in fascia (colonna “min-max”);
c) se l’infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato sub a) e sub b)
3. Nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c).
Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza.
Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.
In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.).
In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell’organo o dell’apparato.
A mente dell’art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5.
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali:
IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2)
dove l’invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.
Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20×0,15) = 0,32 e quindi 32%.
In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione potrà opportunamente disporre.
4. Le competenti Commissioni dovranno esaminare la possibilità o meno dell’applicazione di apparecchi protesici. Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione della gravità del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d’invalidità a condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacità lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica.
Ciascuna visita viene verbalizzata in modo tale che risultino i seguenti elementi: i dati anagrafici; la qualifica professionale, le attività lavorative eventualmente svolte in passato o nell’attualità; l’anamnesi familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima), l’esame obiettivo completo, gli accertamenti di laboratorio e strumentali; la diagnosi clinica secondo quanto sancito dall’art. 1 comma 3, D.L. 509; la prognosi con particolare riguardo alla eventuale permanenza della infermità e del danno funzionale; la percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella ed in caso di menomazioni multiple, la valutazione complessiva, se trattasi di concorso d’invalidità ovvero, la valutazione ottenuta mediante il calcolo riduzionistico effettuato con la formula e la tavola di calcolo combinato di cui al punto 3), se trattasi di coesistenza d’invalidità; la possibilità di applicazione di protesi e la eventuale variazione percentuale ad essa connessa. La Commissione dovrà indicare il codice di riferimento corrispondente all’infermità diagnosticata al fine di individuare la menomazione ad essa correlata (art. 2 comma 1, D.L. 509) sulla base della classificazione internazionale dell’OMS.
La relazione prevede inoltre il giudizio motivato della Commissione sulla ricorrenza dei requisiti per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti aventi diritto a mente dell’art. 1 L. 508/1988, ed infine la determinazione delle potenzialità lavorative del soggetto a mente dell’art. 3 D.L. 509 e tenuto conto dell’art. 1 comma 3 L. 508/1988.
Ad esemplificazione di quanto sopra, la Commissione dovrà indicare le seguenti voci:
1) DIAGNOSI
<Infermità n. 1 __________________ codice di riferimento _______
Infermità n. 2 __________________ codice di riferimento _______
Infermità n. 3 __________________ codice di riferimento _______
Infermità n. 4 __________________ codice di riferimento _______
ecc.
2) VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE INVALIDITÀ (°)
Infermità n. 1 ____% (voce n. _____ della tabella)
Infermità n. 2 ____% idem ecc.
(°) Le protesi ____ vedi sopra al punto 4)
3) PERCENTUALE FINALE DI INVALIDITÀ
I) INFERMITÀ UNICA (riportare senza modifica la percentuale calcolata sub 2) ____________________II) INFERMITÀ MULTIPLE:
(a) INFERMITÀ CONCORRENTI TRA LORO NEL PRODURRE IL DANNO
Infermità n. _____
Infermità n. _____
Infermità n. _____
ecc.
(°) riportare le singole percentuali già calcolate sub 2)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INFERMITÀ CONCORRENTI _________
_____________________________________________________________________
(b) INFERMITÀ COESISTENTI
2° Calcolo (percentuale risultante dal primo calcolo ed infermità n. 3) ecc.
VALUTAZIONE riduzionistica delle infermità coesistenti %
(°) N.B. Per comodità è preferibile impiegare la TAVOLA DEL CALCOLO COMBINATO in possesso di ciascuna Commissione.
(c) INFERMITÀ CONCORRENTI associate a INFERMITÀ COESISTENTI (nell’ipotesi di un gruppo di infermità concorrenti e di un gruppo di infermità coesistenti i risultati parziali di (a) e (b) vengono conglobati in una valutazione finale complessiva)
III) Sulle percentuali espresse per I e II va applicato un aumento della percentuale per incidenza su capacità semispecifica o specifica (massimo aumento: 5%) ovvero una riduzione della percentuale per nessuna incidenza su capacità semispecifica o specifica. Di seguito verrà espressa la percentuale finale di invalidità.
4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO L. 508/1988
Si_______ No_______
MOTIVAZIONE:
5) INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE L. 508/1988
Si______ No_______
MOTIVAZIONE:
6) INDENNITÀ DI FREQUENZA L. 289/1990
Si_____ No_______
MOTIVAZIONE:
7) DETERMINAZIONE DELLE POTENZIALITÀ LAVORATIVE A MENTE ART. 3 D.L. 509/88
___________________________________________________________________
Buonasera
Consideri che nella tabella dell’invalidità (DM 05/02/1992) queste sono le percentuali previste:
6003 ASMA ALLERGICO ESTRINSECO 21-30%
6004 ASMA INTRINSECO 35%
Per ottenere il beneficio economico è necessario sia riconosciuto almeno il 74%
Saluti
Buon giorno io vorrei sapere se mi spetta l’invalidità x l’asma allergica cronica grazie
Buonasera.
Mi scusi il ritardo per la risposta ma, per motivi misteriosi, il suo commento, assieme ad altri, era stato considerato spam da un sistema automatico e quindi eliminato provvisoriamente.
Quando poi ho controllato la cartella per l’eliminazione definitiva mi sono accorto che alcuni commenti non lo erano, tra cui il suo.
Impossibile dare una risposta affidabile in quanto ciò che conta è la gravità del deficit, deambulatorio in questo caso.
Si va da percentuali abbastanza basse per casi iniziali lievi, al riconoscimento dell’indennità di accompgnamento nei casi con deambulazione autonoma impossibile.
Saluti
vorrei sapere la percentuale di invalidità civile prevista dalla tabella ministeriale per le seguenti patologie: neuropatia motoria cronica interessante gli arti inferiori: la patologia può essere inquadrata come atrofia muscolare spinale giovanile contraddistinto dalla sigla SMA-III; inoltre presenta ipertensione arteriosa, distiroidismo per esiti di tiroidite autoimmune, osteopenia ed esiti di fratture femorali
Buonasera.
A vote è difficile rispondere a questo tipo di domanda con il paziente in studio, figuriamoci a distanza in assenza di qualsiasi informazione sul lavoro svolto e senza possibilità di visitarlo e visionale la documentazione medica in suo possesso.
Pertanto non sono in grado di darle una risposta affidabile. Solo un medico esperto o specialista in medicina legale in carle ed ossa potrà consigliarla e darle un parere.
Saluti
Sono invalido civile al 50%da18anni ora sono stato operato di baypass coronarico e mi hanno fatto anche un angioplastica ho fatto domanda per la pensione contributiva ho 51 anni secondo il suo parere mi spetterebbe ? L invalidità civile è per l artrite reumatoide acuta
Risponderle con precisione è molto difficile, in quanto è una patologia che non è presente nelle tabellee quindi ogni cammissione potrebbe considerarla in modo diverso.
La disabilità, che viene ottenuta se la percentuale d’invalidità è maggiore del 45%, potrebbe essere riconosciuta, ma non posso essere preciso a distanza.
Saluti
Vorrei sapere o fatto un intervento in 2014 hernia del disco adeeso e uscita altra faceo le terapie ultra suoni ma i dolori sono forti vorrei sapere ceo il dirito per la pensione mano datto la dissabilita5 .grazie
Buonasera.
Per la riduzione dell’IVA per l’autovettura occorre che lei sia riconosciuta almeno “soggetto con handicap in condizione di gravità” ai sensi della legge 104/92. A questo si devono aggiungere ulteriori requisiti, ma questa è una normativa piuttosto ostica e continuamente soggetta a modifiche
Sull’ottimo blog handylex.org, in QUESTA pagina è possibile effettuare delle simulazioni riguardanti il suo caso e avere una indicazione piuttosto precisa (la bravura degli altri va segnalata).
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
sono un’invalida civile al 70% con artrite reumatoide erosiva, neuropatia agli arti inferiori e mano sinistra, a maggio del 2010 sottoposta a fissazione della C1 e C2 con asportazione dell’arco posteriore dell’atlante e posizionamento di osso spongioso previo oprelevamento da cresta ilia ca. A giugno del 2013 sottoposta a tirodectomia totale.
sono stata riconosciuta invalida civile al 70% art.2.e.13 legge 118/71 dalla commissione ASL DELLA PROV. DI MONZA E BRIANZA CARATE.
CHIEDO OLTRE ALLE SCARPE POSSO CHIEDERE ANCHE LA RIDUZIONE DELL’IVA SULL’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA?- TENGO INOLTRE A PRECISARE CHE GODO DI UNA PENSIONE DI LAVORO DI € 1.000,00 GRAZIE