Decreto Ministeriale 05/02/1992 – parte prima
Prima parte: Modalità d’uso della nuova tabella d’invalidità
Per la tabella del DM 05/02/1992 con le percentuali di invalidità vedi QUI
La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigenti.
Pertanto richiede l’analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa.
La tabella elenca sia infermità individuate specificamente, cui è attribuita una determinata percentuale “fissa”, sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione.
Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l’infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica.
2. Nel caso di infermità unica, la percentuale di base della invalidità permanente viene espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella:
a) la percentuale fissa di invalidità, quando l’infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna “fisso”);
b) la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all’interno dei valori di fascia percentuale che la comprende quando l’infermità sia elencata in fascia (colonna “min-max”);
c) se l’infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato sub a) e sub b)
3. Nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c).
Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza.
Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.
In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.).
In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell’organo o dell’apparato.
A mente dell’art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5.
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali:
IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2)
dove l’invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.
Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20×0,15) = 0,32 e quindi 32%.
In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione potrà opportunamente disporre.
4. Le competenti Commissioni dovranno esaminare la possibilità o meno dell’applicazione di apparecchi protesici. Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione della gravità del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d’invalidità a condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacità lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica.
Ciascuna visita viene verbalizzata in modo tale che risultino i seguenti elementi: i dati anagrafici; la qualifica professionale, le attività lavorative eventualmente svolte in passato o nell’attualità; l’anamnesi familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima), l’esame obiettivo completo, gli accertamenti di laboratorio e strumentali; la diagnosi clinica secondo quanto sancito dall’art. 1 comma 3, D.L. 509; la prognosi con particolare riguardo alla eventuale permanenza della infermità e del danno funzionale; la percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella ed in caso di menomazioni multiple, la valutazione complessiva, se trattasi di concorso d’invalidità ovvero, la valutazione ottenuta mediante il calcolo riduzionistico effettuato con la formula e la tavola di calcolo combinato di cui al punto 3), se trattasi di coesistenza d’invalidità; la possibilità di applicazione di protesi e la eventuale variazione percentuale ad essa connessa. La Commissione dovrà indicare il codice di riferimento corrispondente all’infermità diagnosticata al fine di individuare la menomazione ad essa correlata (art. 2 comma 1, D.L. 509) sulla base della classificazione internazionale dell’OMS.
La relazione prevede inoltre il giudizio motivato della Commissione sulla ricorrenza dei requisiti per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti aventi diritto a mente dell’art. 1 L. 508/1988, ed infine la determinazione delle potenzialità lavorative del soggetto a mente dell’art. 3 D.L. 509 e tenuto conto dell’art. 1 comma 3 L. 508/1988.
Ad esemplificazione di quanto sopra, la Commissione dovrà indicare le seguenti voci:
1) DIAGNOSI
<Infermità n. 1 __________________ codice di riferimento _______
Infermità n. 2 __________________ codice di riferimento _______
Infermità n. 3 __________________ codice di riferimento _______
Infermità n. 4 __________________ codice di riferimento _______
ecc.
2) VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE INVALIDITÀ (°)
Infermità n. 1 ____% (voce n. _____ della tabella)
Infermità n. 2 ____% idem ecc.
(°) Le protesi ____ vedi sopra al punto 4)
3) PERCENTUALE FINALE DI INVALIDITÀ
I) INFERMITÀ UNICA (riportare senza modifica la percentuale calcolata sub 2) ____________________II) INFERMITÀ MULTIPLE:
(a) INFERMITÀ CONCORRENTI TRA LORO NEL PRODURRE IL DANNO
Infermità n. _____
Infermità n. _____
Infermità n. _____
ecc.
(°) riportare le singole percentuali già calcolate sub 2)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INFERMITÀ CONCORRENTI _________
_____________________________________________________________________
(b) INFERMITÀ COESISTENTI
2° Calcolo (percentuale risultante dal primo calcolo ed infermità n. 3) ecc.
VALUTAZIONE riduzionistica delle infermità coesistenti %
(°) N.B. Per comodità è preferibile impiegare la TAVOLA DEL CALCOLO COMBINATO in possesso di ciascuna Commissione.
(c) INFERMITÀ CONCORRENTI associate a INFERMITÀ COESISTENTI (nell’ipotesi di un gruppo di infermità concorrenti e di un gruppo di infermità coesistenti i risultati parziali di (a) e (b) vengono conglobati in una valutazione finale complessiva)
III) Sulle percentuali espresse per I e II va applicato un aumento della percentuale per incidenza su capacità semispecifica o specifica (massimo aumento: 5%) ovvero una riduzione della percentuale per nessuna incidenza su capacità semispecifica o specifica. Di seguito verrà espressa la percentuale finale di invalidità.
4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO L. 508/1988
Si_______ No_______
MOTIVAZIONE:
5) INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE L. 508/1988
Si______ No_______
MOTIVAZIONE:
6) INDENNITÀ DI FREQUENZA L. 289/1990
Si_____ No_______
MOTIVAZIONE:
7) DETERMINAZIONE DELLE POTENZIALITÀ LAVORATIVE A MENTE ART. 3 D.L. 509/88
___________________________________________________________________
Buonasera,
ho il figlio disabile che quando era minorenne riconosciuto invalido 100% e legge 104, avevo tutti i benefici e nelle tessere dei bus era valida anche per chi l’accompagnava.
Fatta la revisione perché diventato maggiorenne riconosciuto invalido 80% e legge 104 rifatto le varie tessere per i bus, però senza la validità dell’accompagnatore, hanno contestato il fatto che nei verbali non c’è scritto. Ma ci sono scritti dei codici DM 5/2/92 omissis e ICD9 omissis. Volevo sapere se in questi codici è sottointeso anche il fatto che necessita di accompagnatore o educatore, percepisce anche la pensione.
Grazie
Buonasera.
Partiamo dal presupposto che nella tabella del DM 05/02/1992 non esiste la voce “sclerosi sistemica”.
Un accenno esiste nelle “linee guida per l’accertamento degli stati invalidanti” ad uso delle Commissioni INPS:
ALTRE CONNETTIVITI CON MANIFESTAZIONI D’ORGANO: LE COMPLICANZE DELLA MALATTIA CONCLAMATA VANNO VALUTATE COME DESCRITTO NEI RELATIVI CAPITOLI. AI FINI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA, LA PERCENTUALE OTTENUTA VA CONSIDERATA IN CONCORRENZA CON LA VALUTAZIONE DI BASE (classe 1): 21-100%.
In sostanza tutto dipende dalla compromissione degli organi interessati, quindi deficit respiratori, insufficienza renale, etc.
La necessità di somministrazione mensile di un farmaco in day-Hospital in effetti fa alzare “l’asticella” della valutazione, ma non si può affermare, con queste poche notizie e in assenza di visione della documentazione e di visita, quale possa essere la valutazione della commissione giudicante, e questo anche per ciò che rigurda la legge 104/92.
Saluti
Qual è la percentuale di invalidità civile per sclerodermia sistemica che richiede terapia mensile in day hospital ? Rientrerebbe nella legge 104 o negli assegni d’invalidità oppure entrambi ?
Buonasera.
Impossibile, a distanza, rispondere con affidabilità ad un quesito di questo genere.
Si deve valutare, oltre alla dismetria degli arti, l’eventuale deficit muscolare e l’eventuale, frequente in verità, scoliosi vertebrale compensatoria.
Solo un medico in carne ed ossa, che possa visitarla, può fare una valutazione affidabile.
Saluti
Dott. buongiorno,
da neonato sono stato colpito da POLIOMELITE che mi ha procurato una asimmetria tra la parte dx e quella sx del corpo, nello specifico ho una differenza di lunghezza tra gli arti inferiori di 3 cm. certificata dall’ ospedale militare il Celio di Roma che ha provveduto, dopo alcuni mesi di servizio militare, a riformarmi.
Le chiedo: ciò può essere causa di richiesta di invalidità, di che grado, si possono avere benefici economici?
La ringrazio anticipatamente e le porgo i miei saluti.
Buonasera.
Può visionare i benefici concessi agli ultrasessantacinquenni con difficoltà gravi 100% in questa pagina: http://www.medisoc.it/invalidita-civile/invalidita-civile-i-benefici/
Saluti
buon giorno mia nonna ha 91 anni la diagnosi e stata :grave poliartrosi limitante cardiopatia ipertensiva. diabete mellito bpco.lieve detioramento cognitivo codice dm 5\2\1992 6455 codice icd9 4912… a cosa ho diritto? ha l invalidità del 100. grazie
Buonasera.
In via teorica non dovrebbeessere soggetta a verifica, ma l’azienda può comunque richiedere la visita fiscale.
Circa il periodo di comporto, dipende dal contratto nazionale di categoria; in alcuni casi l’assenza per patologia INAIL rientra nel periodo di comporto.
Bisognacontrollare.
Saluti
non avevo messo il sito scusi
buona sera Dottore le vorrei chiedere un informazione sono un lavoratore con un inv. inail del 41% con due tecnopatie una alla schiena e il tunnel carpale bilaterale le volevo chiedere se in caso di malattia es i dolori della schiena e l’ addomentamento della gamba sx la malattia e’ soggetta a visita fiscale e se l’assenza rientra nel comparto malattia grazie