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INAIL: semplificato il certificato medico per infortunio sul lavoro

L’INAIL ha finalmente fatto un passo avanti verso la semplificazione del certificato medico per infortunio sul lavoro e ne ha dato comunicazione con la circolare n. 3 dell’11 maggio 2026.

Nella circolare viene spiegato che la semplificazione passa da una razionalizzazione complessiva delle informazioni riguardanti il lavoratore assicurato e i dati sanitari che lo riguardano:

  • a compilazione di alcuni campi prima obbligatoria è diventata facoltativa (data abbandono lavoro, esiti di altre lesioni o malattie pregresse, invalidità
    riconosciute, ecc,)
  • alcuni campi effettivamente non essenzili sono stati eliminati (si presume invalidità permanente nella sezione Dati sanitari)
  • almeno uno dei campi destinati ai recapiti dell’assicurato è stato reso obbligatorio per facilitare i contatti tra l’Istituto e l’infortunato
  • sono state eliminate le tipologie relative ai certificati di riammissione in temporanea ( Per tale adempimento potrà essere utilizzata una delle tipologie di
    certificato già previste per il periodo di inabilità temporanea assoluta)

N.B. le scritte in corsivo sono state tratte direttamente dalla circolare

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova nota N01 dell’AIFA e la contestuale abrogazione delle note 1 e 48

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2026 è stata pubblicata la nota N01 dell’AIFA e contestualmente sono state abolite le note AIFA 1 e 48.

La nota N01 ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 22 marzo 2026; fino ad allora le note 1 e 48 sono valide.

Le note AIFA 1 e 48 regolavano l’erogabilità a carico del SSN degli inibitori di pompa protonica, in sigla IPP, e della Famotidina.

Si tratta dei farmaci comunemente, ma erroneamente, chiamati “gastroprotettori”; erroneamente in quanto con questa parola si aveva l’impressione che potessero, addirittura “dovessero” essere prescritti in tutte le occasioni di assunzione di farmaci in quanto utili, efficaci e privi di effetti avversi.

Non era e non è così, in quanto tale denominazione è assolutamente ingannevole e sono comunque farmaci il cui uso cronico espone a nuove patologie; vengono segnalati aumento dei casi di osteoporosi, anemia, carenze vitaminiche ed altro.

Certificato medico integrativo INPS: miglioramento della procedura per la domanda della disabilità

La gestione dell’accertamento della disabilità in Italia, ex invalidità civile e legge 104/92,  sta per cambiare profondamente grazie alla riforma introdotta dal decreto legislativo 62/2024 che prevede, tra le altre cose, che l’INPS diventerà l’unico ente responsabile per il riconoscimento della disabilità. Nell’aambito del miglioramento della procedura l’INPS sta man mano impleentando le procedure tecniche per invio delle domande secondo la nova normativa; nell’ambito di questo percorso, è stato introdotta la possibilità di invio del certificato medico integrativo, una tipologia di certificato che era già prevista per la vecchia procedura dell’invalidità civile ed ora implementata anche nella procedura della riforma della disabilità.

Il certificato medico integrativo è un documento sanitario digitale che consente al medico certificatore di aggiornare o modificare il certificato medico introduttivo già inviato all’INPS e la sua introduzione è stata annunciata dallo stesso INPS con il messaggio numero 1980 del 23-06-2025.

Anche per l’anno scolastico 2024-2025 è stata ampliata la tutela per l’infortunio dello studente in ambito INAIL

Con l’Istruzione Operativa del 14 agosto 2024 l’INAIL ha comunicato che anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025 è stata estesa la tutela assicurativa INAIL per gli studenti  e gli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore e ciò a seguito di quanto previsto dall’art. 9 del decreto legge 9 agosto 2024 n. 113.

Sostanzialmente è stato prorogato l’ampliamento già previsto per il cosiddetto “infortunio dello studente”, compresa anche la malattia professionale manifestatasi durante le attività scolastiche.

Soppressione Commissioni mediche di verifica: precisazioni

Con il messaggio n. 3243 del 18 settembre 2023, l’INPS ha dato ulteriori notizie sulla soppressione delle Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell’Economia a delle Finanze e del passaggio delle loro competenze all’INPS stesso.

Tutto nasce da quanto previsto nei commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni.

Nel messaggio l’INPS ricorda che già a partire dal 1° giugno sono state messe a a disposizione delle Amministrazioni/Enti datori di lavoro il servizio on line per la presentazione delle domande di richiesta di accertamento sanitario.

Ma nel frattempo i dubbi non erano stati chiariti e quindi con questo messaggio l’INPS chiarisce alcuni aspetti importanti.

AIFA, introdotta la nuova nota 100

La nuova nota 100 dell’AIFA, introdotta con la Determina del 21 gennaio 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2022, modifica la prescrivibilità di numerosi farmaci per il Diabete Mellito la cui gestione era stata sempre affidata agli specialisti diabetologi/internisti del SSN.

Con questa Nota l’AIFA apre alla prescrivibilità di questi farmaci da parte dei Medici di Medicina Generale e di tutti gli specialisti del SSN.

I farmaci interessati dalle novità inserite nella Nota 100 sono i seguenti:

  • INIBITORI SGLT2: canagliflozin – dapagliflozin – empagliflozin – ertugliflozin
  • AGONISTI RECETTORIALI GLP1: dulaglutide – exenatide – exenatide LAR – liraglutide – lixisenatide – semaglutide orale – semaglutide sottocutanea
  • INIBITORI DPP4: alogliptin – linagliptin – saxagliptin – sitagliptin – vildagliptin
  • ASSOCIAZIONI PRECOSTITUITE: canagliflozin/metformina – dapagliflozin/metformina – empagliflozin/metformina – empagliflozin/linagliptin – ertugliflozin/metformina – saxagliptin/dapagliflozin – degludec/liraglutide – glargine/lixisenatide – alogliptin/metformina – alogliptin/pioglitazone – linagliptin/metformina – saxagliptin/metformina – sitagliptin/metformina – vildagliptin/metformina

Conferma indennità di accompagnamento alla maggiore età

ATTENZIONE, I CONTENUTI DI QUESTO POST SONO OBSOLETI, A CAUSA DI SOPRAVVENUTE NUOVE NORME. CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTA PAGINA.

Per i soggetti minori di età titolari di indennità di accompagnamento, al compimento del 18° anno di età la prestazione non viene automaticamente prorogata, e questo per una serie di motivi che hanno a che fare con l’insieme delle leggi che regolano l’invalidtà civile degli adulti. Lasciando da parte i tecnicismi e la citazione delle leggi in gioco, basti ricordare che i maggiori di età che sono titolari di indennità di accompagnamento sono anche invalidi civili al 100%, cosa che non accade per i minori, dove l’indennità di accompagnamento è una prestazione unica ed onnicomprensiva.

Per continuare a percepire l’indennità di accompagnamento quindi è necessario essere dichiarati anche invalidi civili al 100% (totale inabilità lavorativa).