Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Sicuramente verrò riconosciuto un danno biologico, ma la percentuale riconoscibile dipende in gran parte dalla perdita uditiva, che verrà valutata alla fine della malattia.
In questo momento non è possibile fare valutazioni.
Saluti
Ogni infermità provocata dal lavoro, sia infortunio che malattia professionale, viene valutata in percentuale secondo la tabella del DL 38/2000. Il minimo indennizzabile è il 6%. Un dito a scatto è valutabile in misura assolutamente minima, sicuramente al di sotto del 6%, e quindi non da origine ad indennizzo.
Saluti
Salve dottore scusatemi il disturbo .
Sono caduto a lavoro con la testa a terra dall’alto.
Sono stato portato d urgenza all’ospedale in codice rosso. Sono stato ricoverato 5 giorni..
Mi hanno dimesso e mi hanno dato 30 giorni , ho riportato frattura Rocca petrosa .
Dopo un mese ho fatto il primo controllo un esame audiometrico e vocale . Su per giù ho perso il 40% di udito al lato Solo al sinistro Dove sono caduto , e ho un fischio nell’orecchio , (acufene). Per il momento ho fatto 3 visite all inail , e mi hanno prolungato altri 15gg e mi hanno chiesto di fare le camere iperbaliche per vedere se migliora . Neuroligacamente fortunamente sto bene. Ora vorrei sapere cosa succederà ora che finisco le camere iperbaliche? E il mio danno che sento poco e nulla a un lato , avrò un danno biologico ? È questo fischio (acufene) cosa comporta ? Che percentuale potrei avere? Attualmente sono 2 mesi che sto a casa a riposo perché ancora oggi ho vertigini e nausea. Grazie per L interessamento attendo risposte
Il dito a scatto viene pagato il danno prima dell’intervento? Per mp
Faccia riaprire l’infortunio dal suo medico curante. Se poi l’INAIL non dovesse accoglierla si può sempre ricorrere.
Saluti
Buonasera, mi chiamo Iris, cerco di spiegarle brevemente la mia situazione, il 9 aprile recandomi a lavoro ho preso una brutta distorsione , dopo 2 rx e 2 RM (di cui una al alta definizione) mi vengono diagnosticati, una frattura intraspongiosa astragalo calcaneare,edema intraspongiosa cuboide e base del V metatarso, frattura IV metatarso distrazione del legamento anteriore, il 9 giugno e l’Inail nonostante questo referto chiude l’infortunio, affermando di poterlo valutare, pochi giorni fa mi sono recata in PS a causa di forte dolore e del viola sul.piede, e la diagnosi è stata algodistrofia sul cuboide e IV metatarso. Ovviamente ho inviato il referto cercando di riaprire l’infortunio. Secondo lei come devo comportarmi? Attualmente sto facendo fisioterapia pagata da me e prescritta da un ortopedico.
Buonasera.
L’INAIL, nella mia provincia, a causa della pandemia e delle conseguenti obbligatorie limitazioni per l’accesso dei lavoratori, ha un certo ritardo nella lavorazione delle pratiche per il riconoscimento delle malattie professionali e non credo che altrove cambi molto.
Direi che non resta che avere pazienza.
Saluti
Buongiorno dottore, ho subito la rotture dei tendini sovra e sotto spinato spalla sx nei 38 anni di lavoro prettamente manuale il primo caso di lesione confermato dal ente preventivo medicina del lavoro del cto Torino, faccio richiesta di malattia professionale ma la respingono faccio ricorso ma la pandemia rallenta il tutto, nel frattempo anche la spalla destra sovraccaricata presenta lesioni, un consiglio e se sarà possibile riconoscermi l’indennizzo, porgo saluti Piero sado.
grazie per la risposta dottore, come sempre vedo che la sua umanita’ e’ immensa visto il tempo che ci dedica ed i consigli che da gratuitamente. mi son gia’ rivolto ad un medico legare della sua stessa categoria, abbiamo fatto la domanda di aggravamento ma pur essendo rimasto invalido a vita a causa di tutti gli interventi chirurgici che ho subito a causa di questa malattia professionale, (faccio presente che l’inps per lo stesso danno visto che non posso piu’ svolgere nessun lavoro mi ha gia’ riconosciuto oltre l’80 %) mi ha detto: ci proviamo ma difficilmente l’inail da piu’ del 12%. grazie infinite.
Buonasera.
Sulla valutazione clinica fatta dagli specialisti che sconsigliano l’intervento sicuramente non posso esprimermi. Non sono un ortopedico e comunque a distanza queste tipo di valutazioni non possono essere fatte.
Per ciò che riguarda la valutazione INAIL, nella tabella del DM 38/2000, quella che l’INAIL usa per la valutazione del danno biologico, questa menomazione è prevista:
283. Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare Fino a 4%.
Eventualmente può essere valutata in modo superiore se ciò provoca una riduzione dei movimenti del ginocchio, ma qui la valutazione diventa impossibile in assenza di visita direta e di valutazione della documentazione.
Saluti