Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Ciao ho spaccato il capitello del gomito al lavoro e volevo sapere più o meno quanti punti mi danno quelli del Inail che mi fa male il braccio e certi movimenti non sono più come prima
Buongiorno
Scusi un informazione, io ho subito 2 infortuni sul lavoro e sono uscite 1+ 1 quindi ho 2 ernie cervicali. Posso chiedere il risarcimento al mio ente? soprattutto per l ultimo infortunio avvenuto a luglio 2021 mi è caduta sul collo una finestra basculante non in sicurezza.. Grazie
Buonasera.
No, non è un miglioramento.
L’incidenza funzionale di una protesi di spalla può essere molto alta e sicuramente impedisce un uso efficace della spalla, soprattutto se l’attività lavorativa precede sforzi con gli arti superiori.
Saluti
Buongiorno Dott. Nicolosi,
prossima settimana ho appuntamento all’Inail per la visita della rendita che percepisco dal 2019 causa frattura scomposta omero con 13 viti. Ho un dubbio: rispetto all’ultima visita ho fatto la protesi alla spalla. É considerata un miglioramento e potrebbero abbassare la rendita?
Grazie anticipatamente.
Buonasera.
Che io sappia, l’INAIL corrisponderà la rendita decurtandola del 20% fino a recupero del danno biliogico erogato.
Saluti
Buongiorno dr, Nicolosi, ho subito un grave infortunio in marzo 2020 (coma profondo, ospedalizzato 6 mesi e altri gravi danni permanenti), l’ Inail mi ha erogato un acconto (pari al 10%) quale indennizzo in capitale in gennaio 2021, in attesa di stabilire i postumi. Ora, in marzo 2022, mi comunica di avere diritto ad una rendita vitalizia. (L’importo e la percentuale non mi sono ancora stati comunicati) Domando: L’ Inail mi dovrà ulteriormente corrispondere la differenza della rendita in capitale dal 10% al 15%? E successivamente corrispondere la rendita vitalizia? Oppure avrò solo la rendita vitalizia e dovrò restituire l’acconto ricevuto in precedenza? Grazie in anticipo per la risposta. Roberta
Buongiorno.
Nel caso degli infortuni sul lavoro, dopo 10 anni dalla costituzione della rendita tutto viene “cristallizzato”, cioè l’INAIL non può ridurre la percentuale riconosciuta e il lavoratore non può chiedere ulteriori aggravamenti e questa non è una scelta dell’INAIL, ma è prevista da uno degli articoli del Testo Unico per L’sssicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Dopo oltre 30 anni, per i postumi di quell’infortunio non può essere riconosciuto alcun aggravamento.
Saluti
buongiorno,preciso che nel 1988 ho subito un’infortunio sul lavoro riconosciuto dall’inail per trauma cranico quantizzato al 18% per 10 anni dopo,nel 1998 è stato ridotto all’11% e liquidato in capitale. I miei successivi ricorsi sono stati puntualmente rigettati dall’inail.
visto che al momento ho perso completamente l’udito dall’orecchio sinistro e ridotto anche quello dell’orecchi destro come si evince dall’audiometria,volevo chiederLe cortesemente se possibibile inoltrare ulteriore ricorso.
Ringraziandola anticipatamente,porgo cordiali saluti.
Antonio Pascuzzo.
Buongiorno.
La risposta è negativa. L’unificazione è possibile solo con gli infortuni avvenuti dopo il 25 luglio 2010 o con le malattie professionali denunciate dopo la stessa data.
saluti
Buongiorno dottore scusi se la disturbo vorrei chiederle. Io ho avuto un infortunio sul lavoro nel 1999 a seguito di un incidente stradale dove inail mi ha riconosciuto un danno del 7 % ma che non mi ha mai risarcito in quanto sono stato risarcito dall’associazione nel mese di gennaio 2021 sempre sul lavoro ho contratto il covid e nel mese di dicembre mi ha chiamato inail per la visita per stabilire il danno. Arrivo al dunque vorrei chiederle se il punteggio dei due infortuni va unificato? Grazie