Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buongiorno
Mi chiamo Gennaro
Nel mese di giugno 2020 mi sono infortunato sul lavoro
Lesione crociato anteriore e lesione menisco a manico di secchio
Nello stesso ginocchio 13 anni fa avevo fatto un intervento si artroscopia per l’altro menisco.
L’ortopedico mi sconsiglia al momento l’intervento stesso parere il fisiatra
Inail mi manda a fare 15 gg di riabilitazione
Al 4 agosto ritornerò dal medico Inail per un’altra visita e ,secondo me , chiuderà l’infortunio anche se io non mi sento assolutamente sicuro neanche nel camminare.
Ma tutti , dal ortopedico al fisiatra mi consigliano di non operare potrei nn risolvere se nn peggiorare e di iniziare ad abituarmi alla mia nuova deambulazione.
Cosa significa???? Che devo esser zoppo e accontentarmi??
Domanda suo consiglio gentile , Inail può chiudere in queste condizioni l’infortunio ? Avrò una percentuale di disabilità riconosciuta o nulla ? Mi consiglia di rivolgermi da un avvocato ?
Buonasera.
Ad occhio, senza guardare la documentazione, sembrerebbe che possa essere possibile fare istanza di aggravamento, ma solo un medico esperto o specialista in medicina legale può darle la certezza.
Ma comunque, se si rivolge ad un “buon” patronato dovrebbe poter fare la domanda senza alcuna spesa e quindi … perchè no?
Sulla percentuale eventualmente riconoscibile non posso rispondere, troppi fattori da considerare e in assenza di visita diretta è impossibile fare una valutazione affidabile.
Saluti
vorrei sapere quanto potrei arrivare dato che la mia prono-supinazione del gomito non va oltre al 50%, grazie
buonasera dottor Nicolosi, a causa dei lavori sempre pesanti che ho fatto nella vita, riscontrando varie ernie, protusioni lombari, ed ernia al disco, circa 5 anni fa l’inail a seguito della mia domanda mi ha riconosciuto la malattia professionale con un punteggio del 12%. nel 2017 a causa di dolori atroci ho dovuto fare un intervento di decompressione L4-L5 ed ernia L5-S1 a destra. dopo circa un anno e mezzo di benessere sono ricominciati i dolori tanto da non poter piu’ lavorare ne a muovermi e nel 2019 su consiglio del neurochirurgo ho dovuto fare un’altro intervento di: ARTRODESI CIRCONFERENZIALE L3-L4- L4-L5 ED L5-S1 (LAMINOARTRECTOMIA,IMPIANTO DI CAGE INTERSOMATICA+ IMPIANTO DI VITI PEDUNCOLARI ED INNESTO DI OSSO AUTOLOGO PER VIA POSTERIORE. A seguito di quest’intervento purtroppo mi e’ rimasta una parestesia alla gamba e piede destro, dolori appena mi piego (non riesco neanche ad allacciarmi piu’ le scarpe) e non riesco a camminare per piu’ di 50 metri altrimenti i dolori diventano insopportabili. dopo tanti controlli da vari medici e specialisti, mi e’ stato confermato che le mie condizioni rimangono purtroppo queste e di non poter piu’ lavorare. ora le chiedo: posso chiedere un’aggravamento all’inail visto che tutto questo e’ il seguito di quella malattia professionale riconosciutami anni fa? se si, secondo lei indicativamente che punteggio dovrei avere visto che purtroppo non posso piu’ lavorare e la mia vita oggi e’ stravolta visto che non riesco a fare piu’ nulla? oppure che consigli mi darebbe? certo che mi rispondera’ la ringrazio di cuore ed un immenso grazie per il tempo che ci dedica con la sua professionalita’. GIUSEPPE
Buonasera.
E’ facoltà dell’INAIL, a guarigione avvenuta, sospendere il giudizio sulla valutazione del danno biologico rinviandolo di 6 mesi e ciò di solito avviene se viene ritenuto che dopo la guarigione comunque esistono margini di ulteriore miglioramento.
Non esistono indicazioni codificatr ma questo avviene soprattutto se la valutazione del danno biologico si attesta intorno al minimo indennizzabile, il 6%.
Naturalmente allo scadere dei 6 mesi il giudizio deve essere emesso e su questo, se si ritiene che sia riduttivo, è possibile ricorrere.
Saluti
Buongiorno dottore io avuto un infortunio nel febbraio 2020 con chiusura nel aprile 2020 al secondo dotto della mano sinistra mi mistata riscontrata un fattura perché il mio dito si e girato la domanda e questa il dottore del inail non mi ha d’atto una valutazione mi detto che mi vuole rivedere fra sei mesi a questo punto non avrò un punteggio?
Buonasera.
No, 6% non è coerente con l’esame obiettivo che descrive un quadro al confine con il blocco dell’articolazione.
Il 3% è per la limitazione ai gradi estremi, quindi con movimenti possibili quasi per intero.
Direi che è una valutazione assolutamente contestabile.
Saluti
Salve Dottore, è sicuro che è possibile applicare la voce n. 223 anche se l’anchilosi non è completa, riducendo in proporzione la percentuale? Il CTU ha riconosciuto la malattia professionale “Grave artrosi glenomerale bilaterale con deformazione a goccia della testa omerale”. All’esame obiettivo ha accertato: “Spalla dolorosa bilaterale con notevole limitazione dei movimenti, in particolare della rotazione e della sopraelevazione, con rigidità articolare reale e motilità permessa per pochi gradi. Segno di Neer positivo”. Tuttavia ha applicato la voce n. 224 (Limitazione dei movimenti dell’articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi bilaterale) e peso 3 + 3 = 6%. Le sembra corretto? Dalla RM risulta anche “Lesione parziale intratendinea inserzionale del tendine del m. sovraspinato a destra”. Grazie, Rosanna.
ciao, sarei curioso di sapere alla fine quanti punti ti sono stati dati dall’inail, grazie
La procedura è semplice, ma in questo momento la procedura è molto più lenta del solito, già lenta di suo.
Si fa redigere un “primo certificato di malattia profesionale” dal medico di fiducia, quindi si presenta tale certificato all’INAIL con l’assistenza di un patronato.
Il medico certificatore consegna anche una “copia per il datore di lavoro” che dovrà essere consegnata (megli inviata per raccomandata) al datore di lavoro che dovrà, a sua volta, presentare la “denuncia di malattia professionale”.
In seguito, in questo momento sicuramente con ritardo, il lavoratore viene convocato presso la sede INAIL della provincia di residenza per iniziare l’accertamento della sussistenza della malattia profesisonale.
Saluti