Termini per la revisione della rendita unica da eventi policroni

Direzione Centrale Prestazioni
Prot. n. 0009971

Roma, 19 settembre 2006

A TUTTE LE UNITA’ CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Termini per la revisione della rendita unica da eventi policroni.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affrontato le tematiche collegate alla revisione della rendita unica da più eventi costituita ai sensi dell’art. 80 T.U., affermando i seguenti principi (sentenze nn. 6402 e 6403/05):

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  1. dalla data di costituzione della rendita unica, da intendersi come data di decorrenza, inizia un nuovo periodo di revisionabilità dei postumi globalmente considerati;
  2. il termine ultimo di revisione della rendita unica è quello proprio della tipologia di eventi che concorrono alla costituzione della rendita stessa, quando tutti della stessa natura (e cioè 10 anni + 1 se tutti  infortuni; 15 + 1 se tutte malattie professionali);
  3. quando, invece, la rendita unica derivi da più inabilità soggette a diverso regime temporale (ad es. da postumi di infortunio e da postumi di malattia professionale), il termine ultimo di revisione va individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell’inabilità complessiva di cui sia rilevata la variazione;
  4. in sede sia di costituzione che di revisione della rendita unica, l’Istituto può procedere alla valutazione globale dei postumi di tutti gli eventi lesivi che hanno dato luogo alla costituzione della rendita medesima;
  5. nella determinazione del grado complessivo di inabilità, l’unico limite operante è il c.d. “limite esterno”, riguardante l’intangibilità della preesistente rendita consolidatasi per decorrenza dell’ultimo termine revisionale prima della unificazione dei postumi (come da sentenza della Corte Costituzionale n. 318/89 e da sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 12023/90);
  6. non sussiste, invece, alcun “limite interno”, con la conseguenza che è possibile rivalutare – all’interno del danno unitario – anche i postumi derivanti dal precedente evento professionale, senza che assuma rilevanza il fatto che per questi ultimi sia eventualmente scaduto l’originario termine revisionale dopo l’unificazione dei postumi.

Si tratta di principi sostanzialmente confermativi della linea di condotta fino ad ora seguita dall’Istituto, salvo che per la previsione di cui al punto 3, e cioè per l‘individuazione del termine ultimo di revisione (attiva o passiva) delle rendite uniche derivanti da postumi di eventi che, avendo diversa natura, hanno anche differenti regimi revisionali. Ciò, in quanto i nuovi termini di revisione non sono più regolati secondo il regime relativo alla natura dell’ultimo evento.

Infatti, con riferimento a tali casi, la sentenza n. 6402/05 ha affermato l’innovativo principio che la revisione è effettuabile nel rispetto dei termini propri di ciascuna componente della inabilità complessiva, con la conseguenza che:

  • se il miglioramento o il peggioramento viene rilevato con riferimento ai postumi dell’evento per il quale sono già scaduti i termini revisionali, difetta il presupposto per la revisione, dal momento che detti postumi devono ritenersi consolidati per presunzione di legge e, perciò, non sono più suscettibili di alcuna modificazione;
  • se, invece, venga rilevato il miglioramento o il peggioramento dei postumi dell’evento per il quale i termini revisionali non sono ancora scaduti, la revisione risulterà tempestiva e, pertanto, si potrà procedere alla nuova valutazione complessiva della menomazione globalmente considerata (compresi, quindi, i postumi dell’evento per il quale sono scaduti i termini revisionali), stante l’inapplicabilità del c.d. “limite interno”.

Da quanto sopra, sul piano operativo discende che:

  • nei casi in cui, dopo la scadenza dell’ultimo termine revisionale più breve (ad es.: decennio se si tratta di infortunio + malattia professionale o infortunio + silicosi; quindicennio se si tratta di malattia professionale + silicosi), l’Istituto ritenga necessario effettuare ulteriori revisioni attive, o riceva richieste di revisione passiva, si avvia il procedimento revisionale, salvo nelle rare ipotesi di revisione passiva in cui già dal certificato medico presentato dall’interessato si possa evincere l’intempestività della richiesta;
  • ove il medico accerti che il miglioramento (o il peggioramento) delle condizioni di salute è dovuto esclusivamente alla componente del danno complessivo che si è consolidata per scadenza dei termini, si conferma la precedente misura economica della rendita con apposito provvedimento;
  • ove, invece, il medico verifichi che sussiste un miglioramento (o un peggioramento) delle condizioni di salute riferito alla componente del danno ancora non consolidato, si eroga la rendita commisurata al grado di menomazione complessiva effettivamente accertata

IL DIRETTORE CENTRALE
(f.to Paolo Vaccarella)

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