Testo del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 76 del 1° aprile 2014), coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81, recante: «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.». 

(GU Serie Generale n.125 del 31-5-2014)

Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                              Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
  211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio  2012,
  n. 9 
  1. Al comma 4 dell'articolo 3-ter  del  decreto-legge  22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2015»; 
    (( b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il giudice
dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente
l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via  provvisoria,
diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una
casa di cura e custodia, salvo quando  sono  acquisiti  elementi  dai
quali risulta che ogni misura diversa non  e'  idonea  ad  assicurare
cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il  cui
accertamento e' effettuato sulla base delle qualità soggettive della
persona e senza tenere conto delle  condizioni  di  cui  all'articolo
133, secondo comma, numero 4, del codice  penale.  Allo  stesso  modo
provvede il magistrato di sorveglianza  quando  interviene  ai  sensi
dell'articolo 679 del codice di  procedura  penale.  Non  costituisce
elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale  la
sola mancanza di programmi terapeutici individuali". 
  1-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22  dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "A
tal fine le regioni, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,   nell'ambito   delle   risorse   destinate   alla
formazione, organizzano corsi di formazione  per  gli  operatori  del
settore finalizzati  alla  progettazione  e  alla  organizzazione  di
percorsi terapeutico-riabilitativi  e  alle  esigenze  di  mediazione
culturale. Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono  modificare  i
programmi  presentati  in  precedenza  al  fine  di  provvedere  alla
riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere  il
numero complessivo di  posti  letto  da  realizzare  nelle  strutture
sanitarie  di  cui  al  comma  2  e  di  destinare  le  risorse  alla
realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche"; 
    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    "8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari,
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al   presente   articolo
costituisce  adempimento  ai  fini  della   verifica   del   Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza". 
  1-ter.  I   percorsi   terapeutico-riabilitativi   individuali   di
dimissione  di  ciascuna  delle  persone  ricoverate  negli  ospedali
psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo
3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  febbraio  2012,  n.  9,  e  successive
modificazioni, devono essere obbligatoriamente predisposti e  inviati
al Ministero della salute e  alla  competente  autorità  giudiziaria
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  I   programmi   sono
predisposti dalle regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano attraverso i competenti  dipartimenti  e  servizi  di  salute
mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso
delle  direzioni  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari.  Per   i
pazienti per i quali e' stata accertata la persistente  pericolosità
sociale, il programma documenta  in  modo  puntuale  le  ragioni  che
sostengono l'eccezionalità e la  transitorietà  del  prosieguo  del
ricovero. 
  1-quater.  Le  misure  di   sicurezza   detentive   provvisorie   o
definitive, compreso il ricovero  nelle  residenze  per  l'esecuzione
delle  misure  di  sicurezza,  non  possono  durare  oltre  il  tempo
stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto
riguardo alla previsione  edittale  massima.  Per  la  determinazione
della pena a tali effetti si applica l'articolo  278  del  codice  di
procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non
si applica la disposizione di cui al primo periodo. )) 
  2.  Al  fine  di  monitorare  il  rispetto  del  termine   di   cui
all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, come modificato dal comma  1  del  presente  decreto,  le  regioni
comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia  e
al comitato paritetico  interistituzionale  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio
2008, entro l'ultimo giorno del  semestre  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, lo stato di  realizzazione  e
riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonche'  tutte  le
iniziative assunte per garantire il  completamento  del  processo  di
superamento degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari.  Quando  dalla
comunicazione della regione risulta che lo stato di  realizzazione  e
riconversione delle strutture  e  delle  iniziative  assunte  per  il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari  e'  tale  da  non
garantirne il completamento entro il successivo semestre  il  Governo
provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, comma 9, del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. 
  (( 2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del  presente  decreto  e'  attivato  presso  il
Ministero  della  salute  un  organismo  di  coordinamento   per   il
superamento  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari  composto   da
rappresentanti  del  Ministero  della  salute,  del  Ministero  della
giustizia, delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  al  fine  di  esercitare  funzioni  di  monitoraggio  e  di
coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento
del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. A
tal fine l'organismo di coordinamento si  raccorda  con  il  comitato
paritetico interistituzionale di cui all'articolo  5,  comma  2,  del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  aprile
2008. La partecipazione alle sedute dell'organismo  di  coordinamento
non dà luogo alla corresponsione di compensi,  gettoni,  emolumenti,
indennità o rimborsi spese comunque denominati. Ogni tre mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, il Ministro della  salute  e  il  Ministro  della  giustizia
trasmettono alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle
suddette iniziative. )) 
  3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari  a
4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni  di  euro  per  il
2015,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione,  ((  per  i
medesimi anni, )) dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
3-ter,  comma  7,  del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.   211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le
relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di
previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   3-ter   del
          decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 3-ter. Disposizioni per il definitivo superamento
          degli ospedali psichiatrici giudiziari 
              1. Il completamento del processo di  superamento  degli
          ospedali    psichiatrici    giudiziari    già     previsto
          dall'allegato C del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri 1°  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 126 del 30  maggio  2008,  e  dai  conseguenti
          accordi  sanciti  dalla  Conferenza  unificata   ai   sensi
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009  e
          13 ottobre 2011, secondo le modalità previste  dal  citato
          decreto e dai successivi accordi e' disciplinato  ai  sensi
          dei commi seguenti. 
              2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto  di  natura  non
          regolamentare  del  Ministro  della  salute,  adottato   di
          concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, sono  definiti,  ad  integrazione  di  quanto
          previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          gennaio 1997, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20  febbraio  1997,  ulteriori
          requisiti strutturali, tecnologici e  organizzativi,  anche
          con  riguardo  ai  profili  di  sicurezza,  relativi   alle
          strutture destinate  ad  accogliere  le  persone  cui  sono
          applicate le misure di sicurezza del ricovero  in  ospedale
          psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura
          e custodia. 
              3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  e'  adottato  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a)  esclusiva  gestione  sanitaria  all'interno   delle
          strutture; 
              b) attività perimetrale di sicurezza  e  di  vigilanza
          esterna, ove necessario in relazione  alle  condizioni  dei
          soggetti interessati, da svolgere nel limite delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente; 
              c)   destinazione   delle   strutture    ai    soggetti
          provenienti,  di  norma,  dal   territorio   regionale   di
          ubicazione delle medesime. 
              4.  Dal  31  marzo  2015  gli   ospedali   psichiatrici
          giudiziari  sono  chiusi  e  le  misure  di  sicurezza  del
          ricovero   in   ospedale   psichiatrico    giudiziario    e
          dell'assegnazione a casa di cura e custodia  sono  eseguite
          esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui
          al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato
          di  essere  socialmente  pericolose  devono  essere   senza
          indugio dimesse e prese  in  carico,  sul  territorio,  dai
          Dipartimenti di salute  mentale.  Il  giudice  dispone  nei
          confronti dell'infermo di mente e del seminfermo  di  mente
          l'applicazione di una misura di  sicurezza,  anche  in  via
          provvisoria,  diversa   dal   ricovero   in   un   ospedale
          psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e  custodia,
          salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta  che
          ogni misura  diversa  non  e'  idonea  ad  assicurare  cure
          adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il
          cui accertamento e' effettuato sulla  base  delle  qualità
          soggettive  della  persona  e  senza  tenere  conto   delle
          condizioni di cui all'articolo 133, secondo  comma,  numero
          4,  del  codice  penale.  Allo  stesso  modo  provvede   il
          magistrato  di  sorveglianza  quando  interviene  ai  sensi
          dell'articolo 679  del  codice  di  procedura  penale.  Non
          costituisce elemento idoneo a  supportare  il  giudizio  di
          pericolosità  sociale  la  sola  mancanza   di   programmi
          terapeutici individuali. Il giudice dispone  nei  confronti
          dell'infermo di  mente  l'applicazione  di  una  misura  di
          sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale  psichiatrico
          giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali
          risulta che ogni altra misura  diversa  non  e'  idonea  ad
          assicurare  cure  adeguate  ed  a  fare  fronte  alla   sua
          pericolosità  sociale.  Allo  stesso  modo   provvede   il
          magistrato  di  sorveglianza  quando  interviene  ai  sensi
          dell'articolo 679 del codice di procedura penale. 
              5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,
          in   deroga   alle   disposizioni   vigenti   relative   al
          contenimento della spesa di  personale,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  comprese  anche
          quelle che  hanno  sottoscritto  i  piani  di  rientro  dai
          disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del
          Ministro della salute assunta di concerto con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  possono  assumere
          personale  qualificato  da  dedicare  anche   ai   percorsi
          terapeutico  riabilitativi  finalizzati   al   recupero   e
          reinserimento sociale dei  pazienti  internati  provenienti
          dagli ospedali psichiatrici giudiziari. 
              6.  Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti   dalla
          attuazione  del  presente  articolo,   limitatamente   alla
          realizzazione   e   riconversione   delle   strutture,   e'
          autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
          e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette  risorse,
          in  deroga  alla  procedura  di  attuazione  del  programma
          pluriennale di interventi  di  cui  all'articolo  20  della
          legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le  regioni,
          con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa
          sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto  del
          Ministro della salute  di  approvazione  di  uno  specifico
          programma di utilizzo proposto dalla medesima  regione.  Il
          programma,  oltre  agli  interventi  strutturali,   prevede
          attività  volte   progressivamente   a   incrementare   la
          realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui
          al  comma  5,  definendo  prioritariamente  tempi  certi  e
          impegni  precisi  per   il   superamento   degli   ospedali
          psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di  tutte
          le persone internate per le quali  l'autorità  giudiziaria
          abbia  già  escluso  o  escluda   la   sussistenza   della
          pericolosità  sociale,  con  l'obbligo  per   le   aziende
          sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti
          terapeutico-riabilitativi  individuali  che  assicurino  il
          diritto alle cure e al  reinserimento  sociale,  nonche'  a
          favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al
          ricovero   in   ospedale   psichiatrico    giudiziario    o
          all'assegnazione a casa di cura e custodia. A tal  fine  le
          regioni, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate  alla
          formazione,  organizzano  corsi  di  formazione   per   gli
          operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla
          organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle
          esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno  2014,
          le regioni possono modificare  i  programmi  presentati  in
          precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione  dei
          dipartimenti di salute  mentale,  di  contenere  il  numero
          complessivo di posti letto da  realizzare  nelle  strutture
          sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse  alla
          realizzazione  o  riqualificazione  delle  sole   strutture
          pubbliche. All'erogazione delle  risorse  si  provvede  per
          stati di avanzamento dei lavori. Per le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. Agli oneri derivanti dal presente comma  si  provvede,
          quanto a 60 milioni di euro per  l'anno  2012,  utilizzando
          quota parte delle risorse di  cui  al  citato  articolo  20
          della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60  milioni
          di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a  60  milioni  di
          euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del
          Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
          l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonche' degli
          oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo  del  comma
          6, e' autorizzata la spesa nel limite  massimo  complessivo
          di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti  dal
          presente comma si provvede: 
              a) quanto  a  7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2012,  mediante  riduzione  degli   stanziamenti
          relativi alle spese rimodulabili di  cui  all'articolo  21,
          comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          dei programmi del Ministero degli affari esteri; 
              b) quanto a  24  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno   2012,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
          361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012  e  a  24
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,  mediante
          riduzione   degli   stanziamenti   relativi   alle    spese
          rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dei  programmi  del
          Ministero della giustizia. 
              8.   Il   Comitato   permanente   per    la    verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          provvede al monitoraggio e  alla  verifica  dell'attuazione
          del presente articolo. 
              8.1. Fino al superamento  degli  ospedali  psichiatrici
          giudiziari,  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo costituisce  adempimento  ai  fini  della
          verifica  del   Comitato   permanente   per   la   verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 
              8-bis. Entro il 30  novembre  2013  il  Ministro  della
          salute  e  il  Ministro  della  giustizia  comunicano  alle
          competenti Commissioni parlamentari lo stato di  attuazione
          dei programmi regionali, di cui al  comma  6,  relativi  al
          superamento degli ospedali  psichiatrici  giudiziari  e  in
          particolare il grado  di  effettiva  presa  in  carico  dei
          malati da parte dei dipartimenti di salute  mentale  e  del
          conseguente avvio dei programmi di cura e di  reinserimento
          sociale. 
              9. Nel caso di mancata presentazione del  programma  di
          cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013,  ovvero
          di  mancato  rispetto  del  termine  di  completamento  del
          predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo
          120 della Costituzione e  nel  rispetto  dell'  articolo  8
          della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  provvede  in  via
          sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto
          previsto dal comma 4. Nel caso  di  ricorso  alla  predetta
          procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano,   nomina
          commissario la stessa persona per tutte le regioni  per  le
          quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi. 
              10. A seguito dell'attuazione del presente articolo  la
          destinazione  dei   beni   immobili   degli   ex   ospedali
          psichiatrici giudiziari  e'  determinata  d'intesa  tra  il
          Dipartimento   dell'amministrazione    penitenziaria    del
          Ministero della  giustizia,  l'Agenzia  del  demanio  e  le
          regioni ove gli stessi sono ubicati. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  133  del  codice
          penale: 
              "Art. 133. Gravità del reato: valutazione agli effetti
          della pena. 
              Nell'esercizio  del   potere   discrezionale   indicato
          nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della
          gravità del reato, desunta: 
              1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto,
          dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 
              2. dalla gravità del danno o  del  pericolo  cagionato
          alla persona offesa dal reato; 
              3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. 
              Il giudice deve tener conto, altresi', della  capacità
          a delinquere del colpevole, desunta: 
              1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 
              2. dai precedenti penali e  giudiziari  e,  in  genere,
          dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 
              3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 
              4. dalle condizioni di vita  individuale,  familiare  e
          sociale del reo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  679  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 679. Misure di sicurezza. 
              1.  Quando  una  misura  di  sicurezza  diversa   dalla
          confisca e' stata, fuori dei  casi  previsti  nell'articolo
          312,  ordinata  con  sentenza,  o  deve   essere   ordinata
          successivamente,  il   magistrato   di   sorveglianza,   su
          richiesta del pubblico ministero o di ufficio,  accerta  se
          l'interessato e' persona socialmente pericolosa e adotta  i
          provvedimenti  conseguenti,  premessa,  ove   occorra,   la
          dichiarazione di abitualità o professionalità nel  reato.
          Provvede altresi', su  richiesta  del  pubblico  ministero,
          dell'interessato, del suo difensore o di ufficio,  su  ogni
          questione relativa nonche' sulla revoca della dichiarazione
          di tendenza a delinquere. 
              2. Il  magistrato  di  sorveglianza  sovraintende  alla
          esecuzione delle misure di sicurezza personali.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 278 del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art.  278.  Determinazione  della  pena  agli  effetti
          dell'applicazione delle misure. 
              1. Agli effetti dell'applicazione delle misure,  si  ha
          riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun  reato
          consumato   o   tentato.   Non   si   tiene   conto   della
          continuazione,  della  recidiva  e  delle  circostanze  del
          reato,  fatta  eccezione   della   circostanza   aggravante
          prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale  e
          della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4
          del codice penale nonche' delle circostanze per le quali la
          legge stabilisce una  pena  di  specie  diversa  da  quella
          ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.". 

 

Art. 2 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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