DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA ALLE PERSONA SENZA FISSA DIMORA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1 – Sperimentazione e monitoraggio
1. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale, da attuare nelle città metropolitane, per assicurare progressivamente il diritto all’assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all’estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, e per consentire alle predette persone l’iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, nonchè l’accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito tra le regioni, sulla base della popolazione residente nelle città metropolitane presenti nei rispettivi territori, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora. Il decreto previsto dal secondo periodo stabilisce altresì i criteri per l’accesso al programma sperimentale di cui al primo periodo e per l’attuazione del medesimo programma, in modo da garantire il rispetto del limite delle disponibilità del fondo di cui al presente articolo, e disciplina le modalità per la verifica, nel corso di ciascun esercizio finanziario, della spesa effettivamente sostenuta. Lo schema del medesimo decreto, corredato di una relazione tecnica redatta in conformità all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
Articolo 2 – Relazione alle Camere
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, con particolare riferimento:
- al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione;
- al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora;
- alle eventuali criticità emerse in fase di attuazione della presente legge; d) ai costi effettivamente sostenuti.
Articolo 3 – Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 18 novembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio