Se si vuole presentare domanda d’invalidità civile all’INPS, e quindi essere sottoposti ad accertamento sanitario per il riconoscimento del grado di invalidità, occorre seguire un preciso iter:
PRIMA ISTANZA O AGGRAVAMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE
Se si tratta di una prima domanda oppure di un aggravamento di una invalidità precedentemente riconosciuta
- occorre innanzitutto fare stilare un apposito certificato da un medico di fiducia; è un certificato on-line, cioè il medico certificatore accreditato accede con appositi codici personali sul sito dell’INPS, ormai con lo SPID, e stila il certificato; nel certificato il medico deve inserire, oltre ai dati anagrafici, all’anamnesi, cioè la storia delle patologie, e alla diagnosi, altre informazioni essenziali; deve infatti specificare
- se, a suo parere sussistono i requisiti per la concessione di indennità di accompagnamento barrando le caselle “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompgnatore” e/o “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
- se si tratta di patologia di competenza ANFASS, cioè se è una patologia dello sviluppo cognitivo, ma non solo (comunque è possibile aprire una pagina con l’elenco delle patologie di competenza ANFASS);
- si si tratta di una patologia che può rientrare nell’ambito delle sindromi autistiche;
- se il soggetto ha una patologia oncologica in atto;
- se le infermità sono state provocate da evento con responsabilità di terzi:
- se sussistono condizioni che rendono pericoloso il trasporto presso la sede della visita di accertamento (quindi si richiede visita domiciliare)
Il medico inoltre deve indicare specificamente la tipologia di istanza, quindi invalidità civile, handicap (legge 104/92), cecità, sordità (ex sordomutismo), disabilità (legge 68/99) barrando le relative caselle.
Mi pare importante specificare, a questo punto, che se il soggetto è affetto da sordità insorta dopo il 12° anno di età il suo caso rientra nell’ambito dell’invalidità civile e non della sordità e quindi per la valutazione di tali tipi di riduzione dell’udito NON si deve barrare la casella “sordità” ma quella “invalidità”.
Completato il tutto e inviato il certificato all’INPS, il medico stampa una copia di questo certificato e un “attestato di trasmissione del certificato” consegnandoli al proprio assistito; è un certificato che deve essere pagato al medico che lo redige, anche se è il proprio medico di medicina generale e anche se si hanno esenzioni dal ticket.
Non è prevista una procedura di cancellazione di un certificato già inviato e quindi, in caso di errore, il medico deve redigere un nuovo certificato con le opportune correzioni e lo consegna al suo paziente; il precedente resta nel sistema telematico dell’INPS ma non viene preso in considerazione e dopo 90 giorni scade (vedi dopo).
Se dopo la presentazione della domanda le condizioni cliniche del richiedente peggiorano,talmente tanto da sconsigliare l’uscita dal domicilio, è possibile presentare un certificato di intrasportabilità.
Il certificato di intrasportabilità quindi può essere compilato on-line anche successivamente alla presentazione della domanda e prima dell’effettuazione della visita per sopravvenute gravi infermità; in questo caso il medico sul sito INPS deve compilare il certificato cosiddetto “integrativo” e in quella sede avrà cura di spuntare la casella prevista per la certificazione della sussistenza del requisito dell’intrasportabilità.
Inviato il certificato, la domanda vera e propria deve essere presentata categoricamente “entro 90 giorni”; il certificato cioè è valido 90 giorni e trascorso questo termine perde di valore e bisogna redigerne uno nuovo.
La domanda per l’accertamento dell’invalidità civile deve essere presentata all’INPS, anch’essa tramite procedura on-line, tramite un Patronato di fiducia o tramite una delle poche associazioni abilitate a questo tipo di procedura (ad esempio ENS, ANMIC). La domanda può essere presentata autonomamente da coloro che posseggono il PIN dispositivo per l’accesso ai servizi INPS, ormai lo SPID, ma è una modalità che io sconsiglio per la possibilità di compiere erorri e così “bruciare” il certificato.
La procedura di presentazione della domanda non prevede il pagamento di un corrispettivo al patronato, quindi è (dovrebbe) essere gratuita.
La visita di accertamento per l’invalidità civile dovrebbe essere effettuata tra i 10 ed i 40 giorni presso la sede INPS competente per provincia, ma in alcune realtà territoriali occorre aspettare anche 4-5 mesi; per la verità, a causa del blocco delle visite di accertamento avvenuto nel 2020 a causa della pandemia, attualmente per la visita di accertamento occorre attendere diversi mesi in più.
Nel mio territorio, parlo della mia città, Siracusa, complice il fermo delle Commissioni nel 2020 e la minore quantità di persone chiamate per ogni seduta, sempre per le precauzioni dovute alla pandemia in corso, nel 2022 si sono dovuti attendere anche 12 mesi circa tra la data della domanda e la data della visita di accertamento, anche se alla fine dell’anno un paio di mesi si sono recuperati; non conosco la situazione delle altre regioni, ma penso che anche altrove i tempi di attesa si siano considerevolmente dilatati.
In Sicilia le prime istanze e quelle di aggravamento vengono gestite da Commissioni mediche delle ASP appositamente costituite, integrate da un medico dell’INPS.
Un caso speciale è quello della persona con tumore maligno e per cui il medico certificatore ha indicato che il paziente è affetto da malattia neoplastica in atto, per i quali il tempo che occore per essere chiamati è particolarmente breve, in media 1 mese nel mio territorio.
Ad ottobre 2011 è stata implementata la possibilità, solo per i soggetti affetti da tumore, di presentare una domanda di aggravamento anche se la precedente ancora non ha esaurito il suo iter (vedere QUESTO articolo).
VISITA DI REVISIONE DELL’INVALIDITA’ CIVILE
Se si tratta di una revisione per scadenza del termine indicato dalla commissione nella precedente visita di accertamento dell’Invalidità Civile, a partire dal marzo 2014 è direttamente l’INPS a richiamare il paziente per la verifica della persistenza dello stato invalidante. Questa peraltro è la nuova procedura che è stata annunciata con la circolare n. 10 del 23 gennaio 2015 dell’INPS in cui sono precisati i criteri operativi che, a suo parere, scaturiscono dal comma 6 bis dell’art. 25, Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014.
In sostanza l’INPS, laddove sia prevista una revisione per i titolari d’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ha avocato a sé e alle proprie Commissioni il compito di effettuarle.
Si dovrebbe essere chiamati d’ufficio un pò di tempo prima della data indicata nel verbale. Ma in realtà spesso le Commissioni INPS sono particolarmente oberate di lavoro, anche per carenza di medici, e quindi le revisioni vengono effettuate con ritardo, anche di qualche mese, cosa ancor più vera in questo ultimo scorcio del 2022.
Da ricordare che in caso di ritardo nell’effettuazione della visita di revisione il beneficio economico e i vari benefici accessori, tipo esenzione dal ticket, non vengono sospesi, almeno fino all’effettuazione della visita.
Con il messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022 l’INPS ha annunciato una nuova procedura per la convocazione alla visita di revisione e ciò al fine di rendere meno probabile la mancata ricezione dell’avviso con la data di presentazione e quindi meno frequente la sospensione del beneficio per mancata presentazione a visita.
Una procedura che da una parte prevede la possibilità di ben tre modalità di contatto per l’INPS, lettera, telefono ed SMS, dall’altra prevede che le revisioni possano essere effettuate sugli atti, previo invio della documentazione sanitaria mediante il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” (cfr. il messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021) che si trova nel sito dell’INPS.
Ulteriori informazioni sulla nuova procedura per le visite di revisione di invalidità, cecità, sordità, legge 104/92 e disabilità (legge 68/99) in QUESTO articolo.
Buonasera.
Nel caso delle patologie reumatiche non sempre è possibile inquadrare con un’unico “nome” qual’è la patologia da cui è affetto il soggetto in quanto non raramente più forme si sovrappongono e il clinico comunque tende a “spezzettarle”, anche ai fini terapeutici.
In ambito di valutazione per l’invalidità civile invece, spessissimo, questi quadri clinici, tipo LES e Connettivite indifferenziata, vengono visti come un’unica entità e la valutazione viene fatta considerando la voce tabellare dell’artrite reumatoide e quella della sclerodermia:
9303 ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 50%
9326 SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE VISCERALE 41-50%
Questa regola non scritta può essere superata se si riesce a dimostrare che purtroppo la patologia ha provocato dei deficit delle funzioni, come ad esempio la funzione renale o quella respiratoria e in quel caso la valutazione dei deficit funzionali si aggiunge alla valutazione complessiva.
L’occhio secco è ben poco valutato in tabella, 1-10%.
Circa la legge 104/92, molto approssimativamente considerando che non ho la possibilità di visitarla, direi che al massimo potrebbe ottenere il riconoscimento di soggetto con handicap (non grave) ai sensi del comma 1 dell’art. 3.
Saluti
Buongiorno! A maggio 2015 effettuai un primo accertamento presso la commissione medica e mi fu riconosciuto il 50% di invalidità civile (oltre ai benefici della L68 per l’inserimento lavorativo). In quell’occasione mi furono considerate alla voce diagnosi “Lupus eritematoso sistemico con sindrome di Sjogren, gastrite da reflusso, allergie ad inalanti”: al momento io ho 3 esenzioni tutte relative a malattie reumatiche, appunto il LES (che è patologia in tabella), la Sjogren (che non è in tabella) e la Connettivite indifferenziata (che, oltre a non essere in tabella, è passata da patologia rara a cronica con Esenzione codice 067). Vorrei sapere se, a oltre 2 anni e mezzo dalla diagnosi sia ragionevole pensare ad una revisione della percentuale, nella ipotesi di raggiungere l’esenzione C03 perchè sto facendo tanti accertamenti e mi risultano tutti a pagamento ora che la connettivite non è più patologia rara. A ciò si aggiunge un aggravamento della mia situazione oculare, con OCCHIO SECCO che mi dà tanti problemi ed infine un inizio di interessamento renale…per fortuna lieve! E per la 104 mi conviene far domanda?
In attesa di un suo riscontro ringrazio molto e saluto cordialmente!
Buongiorno.
Quando alcuni anni fà venne inserito l’obbligo di certificato telematico per il riconoscimento dell’invalidità civile sorse la diatriba su quanto dovesse essere fatto pagare.
Premesso che questo tipo di certificazione non fa parte di quelli che il medico di medicina generale deve rilasciare gratuitamente e quindi è a pagamento, l’Ordine dei Medici della mia provincia all’epoca espresse un parere e indicò la cifra minima di 50 Euro oltre IVA, quindi all’epoca 60 Euro diventati oggi 61 Euro con l’IVA al 22%. Era esclusivamente un parere non vincolante ma attualmente in media nella mia provincia non ci si discosta da questa cifra, anche se qualche medico richiede effettivamente e legittimamente cifre maggiori.
Ma si trattava di una indicazione sul MINIMO e non sul massimo da richiedere che in realtà non esiste.
Ho però notizia che in altre province i compenso mediamente richiesto per questo tipo di certificati è maggiore, effettivamente anche 100 Euro.
Non posso affermare che la richiesta del suo medico sia esagerata in quanto, effettivamente, in parecchie province il compenso richiesto per la redazione del certificato telematico per la domanda d’invalidità è proprio quella che lei mi riferisce.
Saluti
Buonasera,
mio suocero ha chiesto al suo medico di base di presentare la domanda per l’aggravamento di una sua già esistente patologia. La mia domanda però non riguarda la procedura, ma semplicemente il fatto che il medico gli ha chiesto 100 Euro per la presentazione telematica di questa domanda. E’ giusta la richiesta di questo compenso o è un abuso nei confronti di un anziano ?
distinti saluti
Massimiliano Speranza
Buonasera.
Visto che è già cieca civile, il problema visivo non può entrare a far parte della valutazione dell’Indennità di accompagnamento in ambito di invalidità civile, ma l’idea di presentare l’istanza di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 222/80 non è poi così sbagliata.
I requisiti sono assolutamente simili a quelli dell’indennità di accompagnamento chiamiamolo “civile” e quindi le possibilità ci sono.
I patronati non sono avvezzi a questa tipologia di domanda in quanto sono molto rare perchè il rateo è lievemente inferiore; naturalmente poi dovrebbe optare per l’una o l’altra prestazione.
Non vorrei sbagliare, ma la legge nazionale sul caregiver familiare è ancora alla lettura del Senato.
Saluti
Buonasera dottor Nicolosi, la disturbo per un dubbio sulla possibilità di scegliere la situazione economica più favorevole nel caso di pluriminorazione.
A causa di una distrofia retinica degenerativa, il mio residuo visivo e’ di 1/30 ambo occhi con visione eccentrica.
Inoltre , da qualche anno a questa parte, il mio fisico ha deciso di invecchiare precocemente e in toto e, pur non essendo d’ accordo con il giudizio della commissione, ho ottenuto il 50% di invalidità civile e la 104 art.3 comma 3.
Credo che sull’handicap abbia influito la mia distrofia retinica, per la quale l’ invalidità corrisponde al 100% e infatti sono stata dichiarata cieca parziale.
Ho ottenuto anche l’ inabilità al lavoro e dopo anni, ho dovuto smettere di lavorare come commercialista, perché le sintesi vocali non mi aiutavano su tutto.
La cecità da’ diritto alla indennità speciale , che dovrebbe essere considerata come un mini accompagnamento.
In termini di percentuale, avrei quindi il 100% per la cecità civile e il 50% per le altre malattie.
La mia domanda e’ questa:
se non avessi fatto domanda alla commissione ciechi, ma solo a quella di invalidi civili, sarei stata sicuramente dichiarata invalida al 100% e avrei potuto accedere alla richiesta di accompagnamento, che e’ di importo superiore a quello di indennità speciale rilasciata per la cecità.
Mi chiedo quindi, se oggi posso scegliere la situazione economica più favorevole o avviare una pratica per poterla ottenere. L’ accompagno viene concesso solo per le situazioni di gravita’ , e considerando tutte le patologie di cui soffro e la cecità parziale, ho bisogno di aiuto per svolgere gli atti quotidiani della vita, anche se risulto mentalmente lucida.
Ammesso potessi scegliere, avrei possibilità di usufruire dell’ accompagno ai sensi della legge 222, che mi ha avviata alla inabilita’ lavorativa o , come dice il patronato, questo viene concesso solo ai moribondi?
Le chiedo inoltre, notizie sulla possibilità che la 104 da’ ai caregiver e non ho capito se mio marito, che mi assiste, può usufruirne o possono accedervi solo le persone che assistono malati con accompagno.
Scusi se faccio confusione, spero di essere riuscita a spiegarmi.
Grazie e spero a presto.
Buonasera
Se fa in tempo meglio ortopantomografia
Buongiorno,prometto che è l’ultima volta che la disturbo.Quindi per dimostrare l’edentulismo mi conferma che dovrei fare una ortopanoramica delle arcate dentarie oppure basta dirlo alla visita, visto che è un problema evidente di facile riscontro? Grazie,Antonio
Grazie mille per le sue risposte.Cordiali saluti,Antonio
Buonasera.
La cataratta, se non incide significativamente sul visus, in effetti non ha significato valutativo.
L’adentulia invece vale la pena sia inserita:
6703 EDENTULISMO TOTALE NON PROTESIZZABILE 21-30%
6704 EDENTULISMO TOTALE PROTESIZZABILE 11-20%.
Non importa sia un problema molto frequente, è comunque indicato nella tabella.
Saluti