INPS: nuova circolare sulle revisioni d’invalidità civile

Con la circolare n. 10 del 23 gennaio 2015, l’INPS precisa i criteri operativi che, a suo parere, scaturiscono dal comma 6 bis dell’art. 25, Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014.

In sostanza l’INPS laddove sia prevista una revisione per i tolari d’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, avoca a sé e alle proprie Commissioni il compito di effettuarle.

Indubbiamente si nota una sempre maggiore tendenza dell’INPS ad acquisire maggiori competenze sull’accertamento dell’invalidità civile, globalmente intesa; per ulcuni versi si tratta di una favorevole tendenza, visto che, ad esempio e come meglio specificato in appresso, i costi per le Commissioni vengono sgravati dai già magrissimi bilanci regionali per la sanità.

Ma qui ci sarebbe da aprire anche un ulteriore capitolo sui costi che l’INPS deve sostenere per i medici che si occupano di invalidità civile, penoso capitolo per i costi esorbitanti rispetto a sbandierati risparmi … ma non è proprio così; per ora non parliamone.

Il documento è suddiviso in paragrafi, in ciascuno dei quali sono trattati casi specifici.

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PARAGRAFO 1.

Al paragrafo 1. l’INPS afferma che, nell’ottica di semplificare l’iter di accertamento e quindi di evitare sempre doppie visite di accertamento di revisione, una della USL e una delle sue comissioni provinciali, la legge la investe della facoltà, anzi dell’incombenza, di effettuare essa stessa tutte le visite di revisione. Peraltro negli ultimi anni in realtà l’INPS aveva già iniziato questa procedura chiamando a “revisione straordinaria” 2-3 mesi prima della scadenza naturale; in sostanza revisioni mascherate da controlli straordinari.

Secondo l’INPS comunque verrebbe così garantita anche una maggiore uniformità di valutazioni sul territorio nazionale e un migliore contrasto agli illeciti
Ma se le commissioni INPS dovessero adottare le indicazioni contenute nelle “LINEE GUIDA I.N.P.S. PER L’ACCERTAMENTO DEGLI STATI INVALIDANTI” del 2012, ritengo che potrebbe nascere qualche problema per gli invalidi in sede di revisione; queste linee guida infatti non sono altro che una tabella molto più ampia di quella del DM 05/02/1992 che qualche anno fà l’INPS cercò di fare approvare come nuovo strumento valutatvo di legge. A fronte di un effettivo ampliamento con indicazioni anche per numerose patologie non presentI in tabella, non sono poche le voci che, confrontate con la corrispondente della tabella ufficiale, vengono valutate in misura inferiore.

Pochi esempi su tanti:

DM 05/02/1992 LINEE GUIDA INPS PER L’ACCERTAMENTO DEGLI STATI INVALIDANTI

ASSENZA CONGENITA DELL’ARTO SUPERIORE

75%

AGENESIA COMPLETA DELL’ARTO SUPERIORE

60%

PERDITA DI UNA MANO

65%

AMPUTAZIONE O PERDITA DELLA MANO DOMINANTE NON PROTESIZZABILE (CON PROTESI -5%)

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55%

ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE

41%

ANCHILOSI D’ANCA IN BUONA POSIZIONE

35%

ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D’ANCA

31%-40%

PROTESI E ARTROPROTESI D’ANCA NORMOFUNZIONANTE

25%

TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE

80%

TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE

60%

NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO

25%

NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO

20%

Quindi, in sede di revisione qualche problema correlato a differente criterio valutativo tra Commissione USL e Commissione INPS potrebbe esserci.

Una novità favorevole è invece questa:

Considerato che le nuove disposizioni non intervengono a modificare le modalità dell’accertamento, le Commissioni mediche dell’Istituto, in sede di espletamento di tali revisioni, non sono vincolate al disposto dell’art. 2, comma 3, del Decreto Ministro Tesoro del 20.09.1989, n. 293 che, limitatamente alle verifiche straordinarie, non permette di riconoscere una percentuale d’invalidità superiore a quella in precedenza determinata.
Saranno pertanto chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d’invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.

In sostanza fino ad oggi le Commissioni USL potevano solo confermare o ridurre la valutazione precedente; un eventuale aggravamento della condizione non poteva essere valutato, tranne che su specifica istanza di aggravamento.
Le Commissioni INPS invece potranno, se ne verificheranno la sussistenza, anche aumentare la percentuale di invalidità riconosciuta o riconoscere il diritto ad un beneficio superiore come ad esempio riconoscere l’indennità di accompagnamento ad un invalido “semplice” (termine errato, ma è per charire) o la cecità totale ad un ex cieco parziale (ventesimista)

PARAGRAFO 2.

Nel paragrafo 2. si parla delle modalità di transito dei soggetti minorenni titolari di indennità di frequenza al compimento della maggiore età.

Il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 25, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla citata Legge 114/2014, stabilisce che al compimento della maggiore età, al soggetto già titolare di indennità di frequenza che ha presentato la relativa istanza entro i 6 mesi, non deve essere sospeso il beneficio economico, salvo poi eventuale conferma con visita per l’accertamento dei requisiti sanitari.
Vi è però il problema delle profonde differenze tra i requisiti sanitari sufficienti ad ottenere l’indennità di frequenza e quelli necessari per raggiungere una percentuale di invalidità del 74%, il minimo per ottenere l’assegno mensile di assistenza dei soggetti invalidi civili. Alla fine, se l’accertamento viene effettuato in tempi molto successivi al 18° compleanno e la Commissione non riconosce una percentuale di invalidità sufficiente, ci sarebbe un indebbito che l’INPS dovrebbe recuperare e questo potrebbe creare problemi sia all’INPS che all’invalido che magari non possiede più la somma erogata.
L’INPS  quindi, nei territori dove già ha assunto in via sperimentale la funzione di primo accertamento, provvederà a calendarizzare l’accertamento con un congruo anticipo rispetto al compimento del 18° anno (l’INPS dice “tempestiva calendarizzazione”, ma credo che la sostanza sia questa); laddove invece ciò non sia possibile e sono ancora le Commissioni USL a dover effettuare questo accertamento, si impegnerà ad un’opera di stimolazione degli Assessorati Regionali.

PARAGRAFO 3.

Il paragrafo 3. si occupa dei soggetti minorenni titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione. Per costoro la citata legge stabilisce che in automatico, senza alcuna visita di revisione, debba essere riconosciuto il proseguimento del diritto e quindi il proseguimento della corresponsione del beneficio. L’INPS però ci comunica che esistono numerosi casi di soggetti minorenni titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione per il quale è prevista una revisione proprio in prossimità o addirittura lo stesso giorno del compimento della maggiore età. Le Commissioni in passato infatti tendevano abitualmente ad indicare come revisione il 18° anno di età, in qualche modo anche per ricordare al disabile la necessità di nuova visita nel transito alla nuova età

Nella circolare si legge:

” … Sulla base degli atti disponibili ed eventualmente forniti dal cittadino stesso, le UO Medicolegali dell’Istituto provvederanno quindi ad individuare i casi di patologia stabilizzata o ingravescente a norma del D.M. 2 agosto 2007, al fine di evitare che si dia luogo a visita di revisione nei confronti di quei soggetti per i quali, al compimento del diciottesimo anno d’età, non sussistano ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie.”

Ho qualche perplessità sull’interpretazione di questo capoverso; in particolare sulla modalità di fornitura di “atti” da parte del cittadino stesso. Non posso che ritenere che verrà richiesta all’invalido la documentazione utile alla definizione del caso, in qualche modo discostandosi dalle previsioni della normativa che NON prevede alcun accertamento sanitario, né diretto né documentale.

Come tutte le cose, anche questa opera di semplificazione sembra avere due facce

La circolare n. 10/2015 può essere latta in appresso:

Download (PDF, 48KB)

Dott. Salvatore Nicolosi

Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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