Indennizzo in capitale del danno biologico in ambito di infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’indennizzo in capitale del danno biologico è previsto per gli infortuni o malattie professionali avvenuti o denunciate dopo il 25/07/2000.
I danni fisici conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (più tecnicamente, i “postumi”), se vengono valutati con una percentuale compresa tra il 6% e il 15%, secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo 38/2000, vengono considerati esclusivamente “danno biologico” ed indennizzati in capitale, cioè con un indennizzo “una tantum” che, oltre che dalla percentuale stessa, dipende anche dall’età.
E’ con l’articolo 13 del DL 38/2000 che si è rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I danni inferiori al 6% sono invece considerati “franchigia”, quindi non danno diritto ad alcun risarcimento, ma possono essere eventualmente cumulati, secondo criteri particolari, con altre menomazioni provocate da altri eventi infortunistici o altre malattie professionali.
Il sistema di quantificazione dell’indennizzo prevede l’uso di una tabella delle menomazioni, contenente la valutazione di 387 menomazioni con le relative percentuali di riferimento, ed una tabella del valore dei punti percentuali che avevano valore diverso a seconda del sesso e dell’età del lavoratore, quindi assolutamente sganciati dalla retribuzione; il valore dei punti cresce se il lavoratore è più giovane, perchè dovrà sopportare il danno per un tempo maggiore, ed è stato superiore nelle donne, a parità di percentuale, perché l’attesa statistica di vita è maggiore, ma solo per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 la differenza di genere è stata abolita e l’indennizzo è uguale nei 2 sessi; contestalmente l’indennizzo è aumentato in modo significativo, naturalmente, vista l’unificazione, in misura maggiore per gli uomini.
In QUESTA pagina le cifre previste come indennizzo per percentuali di danno biologico comprese tra il 6% e il 15%.
Per inciso, il DL 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale“.
La percentuale riconosciuta può essere revisionata sia dall’Istituto che su richiesta dell’Assicurato, ma, se la percentuale è compresa tra il 6% ed il 15%, non può essere ridotta, a meno che non venga “assorbita” da un nuovo infortunio, ma la nuova percentuale totale non può essere inferiore alla precedente.
Il lavoratore che abbia percepito un indennizzo in capitale può fare una sola domanda di aggravamento con esito positivo. Ulteriori domande di aggravamento (revisioni passive) possono essere fatte, ma daranno luogo a riconoscimenti economici solo se la percentuale riconosciuta supererà la soglia del 15% (con il riconoscimento di una rendita).
Può accadere che alla fine della malattia il grado di inabilità o di danno biologico provocato dagli esiti delle lesioni patite in occasione dell’infortunio non siano ancora ben stabilizzati. In questo caso la valutazione viene sospesa e l’Istituto si riserva di effettuarla successivamente, addirittura fino ad 1 anno. A questa determinazione dell’INAIL non può essere fatta opposizione: si può solo attendere.
All’articolo 15, comma 8 del D.lgs 38/2000 però è precisato che:
“… Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. …”
In sostanza l’INAIL se prevede che la menomazione sarà tale da rientrare in una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 15%, può procedere ad un indennizzo provvisorio, e in questo caso ho rilevato che più spesso viene erogato l’indennizzo minimo previsto, cioè quello per il 6%. Alla definitiva valutazione eventualmente verrebbe erogata la differenza tra quello già percepito e quanto invece dovrebbe ricevere come danno biologico indennizzato in capitale.
IL RICORSO.
Se le valutazioni espresse dall’INAIL sono considerate inadeguate dall’infortunato o dal tecnopatico (soggetto con malattia professionale), è possibile presentare una opposizione amministrativa, con l’ausilio di un certificato medico che quantifichi, secondo una corretta criteriologia medico-legale, la maggiore percentuale richiesta.
Tale opposizione, effettuata secondo le indicazione dell’art. 104 del TU dovrebbe essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento INAIL, ma in verità, grazie ad accordi INAIL-Patronati intercorsi negli anni precedenti, questo limite può essere superato abbondantemente senza conseguenze. Non è una cattiva idea quindi chiedere l’assistenza di un Patronato che metterà a disposizione la propria struttura amministrativa e un medico legale per l’inoltro del ricorso.
Da precisare che l’INAIL non accoglie le opposizioni effettuate sulle valutazioni provvisorie di danno biologico e rigetta le richiesta di visita collegiale. In qualche testo, soprattutto tra quelli pubblicati da enti di patronati, viene consigliato, se si ritiene invece che le condizioni del lavoratore permettono di accertare già il grado di menomazione psicofisica, di effettuare opposizione con richiesta di collegiale specificando tale motivazione. Non ho esperienze positive in tal senso.
Succesivamente al ricorso viene, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuata una visita “collegiale” durante il quale il caso verrà discusso dal medico dell’INAIL e dal medico del lavoratore.
Se il giudizio precedente viene confermato e la visita collegiale si chiude con un verbale discorde, è facoltà del lavoratore adire alle vie legali presso il Tribunale del Lavoro.
Il ricorso giudiziario può essere intentato direttamente dal lavoratore, ovviamente con l’assistenza indispensabile di un avvocato e quella, utilissima ma da un punto di vista procedurale non indispensabile, di un medico-legale.
In alternativa, i Patronati più importanti hanno la possibilità di mettere a disposizione avvocato e medico-legale; in questo caso generalmente le spese di giudizio saranno molto inferiori al caso precedente.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente servizi medicina legale INCA-CGIL della provincia di Siracusa
Buonasera.
Sia per le cicatrici che per la cervicalgia post-traumatica può essere riconosciuta una percentuale di danno biologico, ma, in modo approssimativo in quanto si dovrebbe attendere la guarigione, difficilmente arriverà al 6%, il minimo che serve per avere l’indennizzo.
Saluti
Salve, io ho un infortunio sul lavoro, aprendo una finestra, specificatamente una vasistas questa stessa non aveva i fermi e mi è caduta in testa, provocando una lacerazione in testa e mi hanno dovuto dare un punto, in più i postumi sono pesanti con continuo mal di testa, confusione e vertigini. Mi hanno definito cervicalgia post-traumatica. Ho avuto il collo bloccato e sto facendo terapie fisioterapiche impartite dall’ inail. Ancora sono in malattia ma non sto ancora molto bene,.
Volevo sapere se ai fini inail al riguardo potrebbero dare dei punteggi? O non è considerato Danno biologico?
Buongiorno.
La scelta di affidarsi ad un medico legale privato piuttosto che a quello di un patronato (che dovrebbe essere gratuito) è personale e quindi non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute per l’assistenza.
Saluti
Salve dott Nicolosi io ho appena fatto una collegiale ,il mio medico legale e il medico legale si sono accordati su un punteggio che dice il mio medico legale va bene per il mio tipo di danno. la Inail mi deve rimborsare anche le spese del medico legale privato?
cordiali saluti
Buonasera.
nella tabella si evince:
296. Esiti di frattura del calcagno apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale ==> Fino a 8%
Considerando che l’indennizzo per danno biologico viene erogato a partire dal 6%, direi che è altamente probabile.
Saluti
buongiorno sono Aurelio ho avuto un infortunio
sul lavoro e ho avuto una frattura composta al calcagno volevo sapere se ai fini INAIL mi spetterebbe un risarcimento grazie attendo risposta
Buonasera.
Impossibile rispondere.
E’ una valutazione complessa che richiede visita diretta e consultazione della certificazione specialistica; a distanza qualunque numero sarebbe inaffidbile.
Saluti
Salve i-o ho una infortunio da covid che mi ha procurato la pericardite con versamento, ipertensione, battito cardiaco accelerato, lieve insufficienza alle 3 valvole del cuore, lieve insufficienza piccole vie aeree. Ho 36 anni e aspetto di essere chiamata alla visita collegiale perché al momento della chiusura infortunio il danno si era stabilizzato.
Approssimativamente, secondo lei che punteggio mi daranno?
Grazie
Buonasera.
A distanza le valutazioni di solito sono impossibili, ma molto “ad occhio”, da ciò che mi racconta, la percentuale riconoscibile dovrebbe superare ampiamente il 6%, il minimo indennizzabile.
Sulla percentuale riconoscibile, anche appossimativa, a distanza non posso esprimermi con affidabilità.
Saluti
Buonasera.
Di solito l’INAIL non spedisce questa modulistica se non è stata già fatta una valutazione superiore al 15%, percentuale oltre il quale si ha diritto ad una rendita mensile.
Ma occorre attendere, per ogni decisione, la comunicazione con la percentuale di danno biologico riconosciuta.
La decisione se farsi assistere per eventuale ricorso da un medico di patronato o da un medico di fiducia, rinomato o sconosciuto che sia, è assolutamente personale e su questo non credo di potermi esprimere.
Saluti