Cass. civ. Sez. lavoro, 27-05-2009, n. 12326

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente
Dott. MONACI Stefano – Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA, … omissis … – ricorrente –
contro
… omissis … elettivamente domiciliati in ROMA, omissis … – controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5603/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/11/2006 R.G.N. 7629/05.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l’Avvocato … per delega …;
udito l’Avvocato … ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento degli altri.

Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 18.4.2003 dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il coniuge ed i figli superstiti del prof. T.L. esponevano che quest’ultimo veniva coinvolto, in data …, verso le ore 17.00, in un incidente stradale, in seguito al quale era deceduto, nel mentre era trasportato su di una moto che si scontrava con altra autovettura. L’Università di Napoli aveva denunziato l’infortunio all’INAIL; ma la domanda di infortunio in itinere era stata respinta dall’INAIL, che sosteneva non essersi verificato l’infortunio nell’ambiente di lavoro; infortunio che – secondo l’Istituto – riguardava un rischio generico non protetto dal D.P.R. n. 1124 del 1965.
Gli originari ricorrenti ritenevano sussistere gli estremi dell’infortunio “in itinere”, in quanto il prof. T.L. era obbligato a recarsi a casa per consumare il pasto, essendo affetto da varie patologie e non avendo l’università una mensa; pertanto, richiedevano il riconoscimento dello infortunio in itinere con diritto alla rendita vitalizia e la condanna dell’INAIL al risarcimento del danno biologico.
Si costituiva in giudizio l’INAIL che chiedeva il rigetto della domanda.
Espletata la prova per testi, prodotta documentazione e depositate note, la causa veniva decisa dal Tribunale di Napoli che qualificava l’infortunio patito dal prof. T.L., quale infortunio “in itinere” , e condannava l’INAIL al pagamento delle indennità di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85 e del danno biologico nella misura di Euro 172.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo.

2. Avverso detta sentenza l’INAIL proponeva appello, eccependo in rito la nullità del ricorso e, nel merito, reiterando le argomentazioni svolte in primo grado quanto alla non configurabilità dell’infortunio “in itinere” e alla non indennizzabilità del danno biologico per gli infortuni mortali; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con l’annullamento della condanna al pagamento della rendita e del danno biologico.
Si costituivano nel giudizio d’appello i resistenti i quali, riportandosi alle argomentazioni svolte in primo grado, all’esito della prova testimoniale ed alla documentazione prodotta, chiedevano il rigetto dell’atto di appello.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 5603/2006 rigettava il gravame dell’INAIL così confermando il diritto del coniuge e dei figli superstiti alla rendita vitalizia, nonchè all’indennizzo per danno biologico da morte.
3. Avverso questa pronuncia l’INAIL propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resistono con controricorso le parti intimate che hanno depositato anche memoria.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo l’Istituto denuncia la violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, come modificato dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12; nonchè l’erronea motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , nn. 3 e 5. Assume l’INAIL che, avendo accertato sia il Tribunale che la Corte di Appello che l’incidente si era verificato alle ore 17.00, la scelta del mezzo di trasporto privato era una semplice comodità e non necessità. Ne derivava, pertanto, che si era alla presenza di un puro rischio cd. elettivo.
Con il secondo motivo l’Istituto denuncia la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85. Assume l’INAIL che la rendita vitalizia di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85 spetta – oltre che al coniuge superstite – esclusivamente ai figli minori studenti entro il 21 anno d’età ed universitari sino al 26 anno di età ovvero inabili. Presupposti questi che nella specie non ricorrevano.
Con il terzo motivo l’Istituto denuncia la violazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 9, nonchè l’erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione ai nn. 3 e 5, del c.p.c.. L’INAIL si duole della condanna dell’Istituto al pagamento della somma di Euro 172.000,00 a titolo di danno biologico. A sostegno della propria tesi l’Istituto richiama il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 13, comma 9 ed assume la non indennizzabilità a tale titolo degli eredi del danno biologico che sarebbe spettato al defunto. Inoltre deduce l’Istituto ricorrente che nel secondo comma lettera a) della tabella, per l’indennizzo da danno biologico, “si fa riferimento all’età dello assicurato al momento della guarigione”. Sostiene, inoltre, l’Istituto che, ai sensi dell’art. 13 in questione, non è prevista l’indennizzabilità del danno biologico temporaneo e, trattandosi di un tempo relativamente breve intercorso tra l’infortunio e la morte, l’indennizzo sarebbe del tutto irrisorio.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
I giudici di merito, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, hanno ritenuto sussistente nella specie i presupposti dell’infortunio in itinere suscettibile di indennizzo.
Va in generale ribadito (cfr. Cass., sez. lav., 27 gennaio 2006, n. 1712) che, perchè un infortunio occorso a un lavoratore possa ritenersi verificato in occasione di lavoro e, in quanto tale, tutelato dalle specifiche norme di protezione antinfortunistiche, occorre che sussista uno specifico collegamento tra l’evento lesivo e l’attività lavorativa. Ed in particolare – ha precisato Cass., sez. lav., 4 aprile 2005, n. 6929 – ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimità, o meno, dell’uso del mezzo in questione secondo gli “standards” comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni.
In particolare – ha precisato Cass., sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13376 – l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa. Presupposti questi la cui sussistenza è stata verificata dai giudici di merito.
Nella specie l’infortunio è avvenuto il 1 agosto 2001 alle ore 17 allorchè il prof. T.L., passeggero su un motoveicolo guidato da altri, è stato coinvolto in un incidente stradale per essere stata la moto investita da un’autovettura; nell’incidente il prof. T.L. perdeva la vita.
I giudici di merito, con valutazione in fatto non censurabile nel giudizio di legittimità, hanno accertato che il prof. T.L., docente universitario della facoltà di … del locale Ateneo, aveva necessità di rientrare presso la propria abitazione per il pranzo, seguendo egli un particolare regime dietetico che solo al proprio domicilio poteva essere scrupolosamente seguito.
Inoltre i giudici di merito hanno ritenuto che l’orario in cui si era verificato l’incidente (h. 17.00) fosse compatibile con quello di normale consumazione dei pasti, stante le particolari abitudini del prof. T.L. che era solito allontanarsi dalla Facoltà per far ritorno a casa verso le 14.00-14.30.
In ordine poi al carattere necessitato della scelta del mezzo i giudici di merito hanno motivato in proposito, considerando che nel periodo estivo il servizio pubblico di trasporto cittadino diradava i propri orari talchè il mezzo privato diventava “una vera e propria necessità”. Nella specie il prof. T.L. aveva approfittato di un passaggio occasionale su un motociclo di uno studente.
Si tratta nel complesso di una tipica valutazione di merito che si sottrae al sindacato di questa Corte. Infatti il giudice di legittimità non è chiamato a riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì può e deve soltanto controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento. Il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.
In breve, non ravvisandosi nell’iter argomentativo della Corte d’appello incongruenze o deficienze motivazionali, il primo motivo deve essere disatteso.

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3. Il secondo motivo di ricorso va accolto.
La Corte d’appello ha ritenuto provata la qualità di eredi dei figli superstiti del prof. T.L. sulla base del certificato storico di famiglia. Ma non ha considerato che – D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 85 – il presupposto del beneficio della rendita non è la qualità di erede; la quota della rendita spetta al figlio superstite fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età e per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento dei decesso e che non prestino lavoro retribuito, la rendita spetta fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.
Essendo incontestato in causa che, al momento dell’infortunio, i figli del prof. T.L. erano tutti laureati ed avevano superato il ventiseiesimo anno di età, consegue che unica beneficiarla della rendita INAIL era il coniuge superstite.

4. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.
Va ribadito in proposito – come già affermato da Cass., sez. 3^, 13 gennaio 2009, n. 458 – che il danno cd. “tanatologico” o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita; ciò perchè la lesione dell’integrità fisica con esito letale intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo non è configurabile quale danno biologico dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita (Cass., sez. 3^, 30 giugno 1998, n. 6404); cfr. anche C. cost. n. 372 del 1994 che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2043 c.c., nella parte in cui non consente il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita del de cuius o del danno alla salute subito da un familiare a causa dell’evento mortale.
Ed in particolare Cass., sez. 3^, 28 novembre 2008, n, 28423, ha precisato che in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale “jure haereditatis”, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso. Cfr. anche Cass., sez. 3^, 16 maggio 2003, n. 7632, secondo cui non è risarcibile la domanda di risarcimento del danno da “perdita del diritto alla vita”, o danno tanatologico, proposta iure hereditatis dagli eredi del de cuius, in quanto la lesione dell’integrità fisica con verificarsi dell’evento letale immediatamente o a breve distanza di tempo dall’evento lesivo non è configurabile come danno tanatologico, in quanto comporta la perdita del bene giuridico della vita in capo al soggetto, che non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando la persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona più non esiste.
Pertanto il danno per perdita della vita non rientra nella nozione di danno biologico quale accolta dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 al fine dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; nozione che fa riferimento alla “lesione dell’integrità psicofisica” suscettibile di valutazione medicolegale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000; entro questo limiti opera l’assicurazione sociale del danno biologico.
In ogni caso – tenuto conto del fatto che la morte è sopraggiunta a breve distanza dall’incidente (13 ore) – può richiamarsi in proposito anche Cass., sez. lav., 13 gennaio 2006, n. 517, secondo cui la lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacchè la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita.

5. In conclusione il ricorso va respinto nel suo primo motivo ed accolto quanto al secondo e terzo motivo.
L’impugnata sentenza va quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, può respingersi la domanda dei figli superstiti del prof. T.L. alla rendita INAIL e la domanda del coniuge superstite e degli stessi figli superstiti al risarcimento del danno biologico.
Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso) per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei figli superstiti del prof. T.L.  e rigetta la domanda avente ad oggetto il danno biologico.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2009

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