La legge vigente prevede che un dipendente pubblico che si trova in una condizione di salute tale da rendere difficoltoso o impossibile lo svolgimento del suo lavoro, può richiedere all’INPADAP, ormai all’INPS, la concessione di specifici benefici previdenziali.
Il modello di domanda in formato PDF include anche una sezione finale che SEMBRA un vero e proprio certificato medico, quindi che deve essere compilato da un medico di fiducia del richiedente, può essere scaricato da QUESTA pagina sul sito dell’INPS nella sezione “gestione dipendenti pubblici ex-INPDAP”.
Nel PDF scaricato bisogna prima selezionare il flag “pensione ordinaria di inabilità” dopodiché può essere convenientemente compilato con l’Adobe Reader, ma può anche essere scaricato vuoto e quindi compilato a mano. In realtà tale modulo deve essere comunque corredato da un ulteriore certificato su modello “allegato 2” che potrà essere fornito direttamente dall’amministrazione (esperienza personale).
Come si vedrà più appresso, costantemente tra i requisiti sanitari è inserito che le infermità non devono dipendere da causa di servizio. Ma la causa di servizio per i dipendenti pubblici, ad eccezione dei corpi militari, è stata abolita a partire dal dicembre 2011 e rimane la tutela INAIL; restano però valide le concessioni di “causa di servizio” la cui domanda è stata presentata prima di quella data.
Non esistono normative che indichino una incompatibilità tra le infermità provocate da infortuni o malattie riconosciute come infortunio sul lavoro o malattie professionali nella tutela INAIL e patologie che provocano una condizione inabilitante utile ai fini del riconoscimento di una delle tipologie di pensione di inabilità per i dipendenti statali.
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda può essere presentata fino a 2 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni; di questi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni precedenti o comunque nei 3 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Non esiste alcuna tabella di riferimento per la valutazione patologie invalidanti .
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ facoltà del lavoratore farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con spese a suo carico.
La visita domiciliare da parte della Commissione accertante è possibile in caso di comprovate gravi condizioni di salute che impediscono al richiedente di recarsi nella sede della Commissione accertatrice. In questo caso è il Presidente della Commissione che dispone l’accertamento domiciliare.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata effettuando un calcolo diverso a seconda che si debba applicare il sistema retributivo oppure il sistema contributivo o misto:
Sistama retributivo: applicabile in coloro che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva; si aggiunge all’anzianità contributiva maturata ulteriori contributi fino al raggiungimento dell’età pensionabile e comunque per un massimo di 40 anni di contributi totali; non può superare l’80% della base pensionabile e l’importo della pensione che verrebbe erogata in caso di invalidità da causa di servizio.
Sistema contributivo o misto: applicabile a coloro che al 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni oppure che hanno iniziato a lavorare dopo quella data; è calcolata aggiungendo i contributi mancanti al raggiungimento del 60° anno di età
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma che sia, in Italia e all’estero, compresa l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e l’iscrizione negli albi professionali.
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o le mansioni assegnate. La domanda può essere presentata anche entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto per dimissione, ma lo stato invalidante deve essere presente a quella data.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, anche non continuativo.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Il requisito medico pertanto è più “morbido” rispetto a quello della pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività.
Non esiste alcuna tabella di riferimento.
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata.
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
La visita può essere richiesta anche dal datore di lavoro.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore dipendente di una amministrazione statale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Il lavoratore dipendente di un ente locale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Quanto sopra a prescindere dall’età anagrafica
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
Non esiste alcuna tabella di riferimento.
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.
ITER SUCCESSIVO
Se la condizione di inabilità alla mansione viene accertata, l’amministrazione è obbligata a tentare di collocare il lavoratore in altro posto, purché non vi sia una riduzione del livello, neanche quello retributivo.
Se ciò risulta impossibile, l’amministrazione può proporre una mansione inferiore.
In ogni caso, se il lavoratore rifiuta una mansione inferiore oppure se non viene trovata una mansione di pari livello, il lavoratore viene collocato a riposo.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
PER TUTTI I TRE TIPI DI PENSIONE è previsto, in caso di mancato accoglimento, il ricorso amministrativo alla direzione provinciale INPS-gestione ex INPDAP che provvederà a disporre una ulteriore visita medica.
In caso di diniego definitivo alla prestazione, è possibile proporre ricorso giudiziario alla Corte dei Conti.
Fonti ed approfondimenti:
http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Assegnoordinariodiinvalidità.aspx
http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Pensionediinabilità.aspx
https://www.inas.it/invalidita-da-lavoro/
http://www.epasa.it/inabilita_invalidita.html
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi Medicina Legale patronato INCA-CGIL di Siracusa
buongiorno , sono un dipendente pubblico del ministero della difesa con 27 anni di contributi,a causa di un carcinoma sono stato sottoposto ad intervento di orchifuniculectomia ed attualmente sto facendo chemioterapia. Secondo lei possofare la domandadi pensione per inabilita’ e se venisse accettata rischierei il licenziamento?Grazie
Buonasera.
Se è un soggetto con uremia terminale in trattamento dialitico direi che non esistono dubbi che sia inabile.
Saluti
buongiorno, io scrivo per mia moglie, docente scuola elementare co 40 anni di contributi versati , mia moglie ha diverse patologie : spondilite anchilosante accertata dal 1995 ; poi da circa 10 anni soffre di morbo di Berger che gli ha rovinato i reni ed da 3 mesi è in dialisi , prima emodialisi , ora in dialisi peritoneale ; ha anche problema SEVERO alla valvola aortica che non gli permette di fare grossi sforzi. Volevo sapere se rientrava secondo Lei con queste patologie, per domanda pensione per inabilita lavorativa. saluti e grazie .
Buonasera.
Che io sappia 1 mese.
ILL.MO DOTT. NICOLOSI RICEVUTO IL VERBALE A FEBBRAIO per inabilita’ assoluta ma mi hanno dato solo inidoneita’ alle mansioni soffro di causa depressiva grave QUANTO TEMPO HO PER RICORRERE ALLLA CORTE DEI CONTI
Buonasera.
Rispondo in ritardo in quanto il suo quesito mi ha messo e continua a mettermi in difficoltà.
Infatti si tratta di un quesito fondamentalmente burocratico amministrativo; sono un medico e ho qualche competenza in queste aree burocratiche, ma al suo quesito non sono in grado di rare una risposta affidabile.
Saluti
sono fernando, ho fatto l’estratto contribuitivo presso l’impdap, fino al 2007,risultano versati i contributi con maggiorazioni, dopo piu’ nulla.L’estratto arriva fino alla data odierna. Essendo in congedo illimitato e appartenendo alla forza disponibile non dovrei beneficiare in merito alle normative vigenti di tutti i benefici degli appartenenti al corpo come se fossi ancora in servizio. ringrazio anticipatamente della risposta
Buonasera.
Quello che le viene erogato è quanto spetta agli invalidi civili in misura uguale o superiore al 74%, e ciò indipendentemente dall’esistenza di un monte contributivo. La cifra erogata è uguale per tutti, quindi sia per chi non ha mai lavorato sia per chi ha anche venti o trenta anni di contribuzione versata.
Non sono assolutamente in grado di dirle se ha i requisiti per ottenere una delle tipologie di pensione indicate in questa pagina, anche considerando che il problema maggiore può essere di tipo amministrativo, cioè da quanto tempo lei è uscito dall’Arma. Avrà notato che esistono dei tempi massimi per inoltrare l’istanza, oltre il quale non è più proponibile.
Saluti
Dott. Nicolosi sono fernando ex appuntato dei cc con 21 anni di servizio e senza pensione, ho 50 anni di età, sono disoccupato e ho ottenuto il 100% di invalidità civile totale e permanente.Orbene mi danno un assegno mensile di 290 euro, non avrei diritto a qualcosa di piu’avendo la contribuzione lavorativa.
Buonasera.
I problemi sono più di uno.
I criteri per il riconoscimento della causa di servizio agli statali non sono poi così uguali a quelli utilizzati dall’INAIL per il riconoscimento della malattia professionale.
L’INAIL ha criteri di riconoscimento piò severi, basti pensare che in parecchie azioni legali per mancato riconoscimento, l’INAIL ha vinto in quanto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il nesso di causalità tra le mansioni lavorative svolte e la malattia, nei casi non espressamente previsti dalle tabelle di legge, deve essere provato con probabilità che sfiora la certezza.
Nella causa di servizio il ruolo della “concausa”, cioè di un’azione “morbigena” delle mansioni lavorative rispetto a situazioni anche di patologia comune, è molto più valorizzato.
Per esempio, soprattutto in passato, una ipertensione arteriosa in un dipendente pubblico che ha svolto mansioni di elevata responsabilità e stressanti, è stata spesso riconosciuta come “da causa di servizio”. L’INAIL non ha mai accolto e probabilmente mai accoglierà una ipertensione arteriosa come malattia professionale.
In una sentenza di Corte di Cassazione di cui ora mi sfuggono i riferimenti, proprio per questo motivo, si legge che non esiste obbligo di riconoscimento di una se è stata riconosciuta l’altra, intendendo causa di servizio degli statali e malattia professionale INAIL, proprio per le differenze tra i criteri previsti dalle norme che le ispirano.
Altra motivazione possibile è il tempo intercorso tra le cessazione dell’esposizione e la domanda; anche se si trattase di una istanza teoricamente accoglibile, esistono tempi precisi, indicati nella tabella che le dicevo prima sulle malattie professionale (QUESTA pagina) oltre il quale un’istanza non è comunque accoglibile.
Ancora, considerando che il beneficio importante della causa di servizion è l’equo indennizzo, esiste un “divieto di cumulo”; la rendita dell’INAIL e l’equo indennizzo sono due forme di tutela, compatibili ma non cumulabili. Pertanto, non possono essere liquidate entrambi per la stessa infermità o lesione. Il dipendente ha però la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole.
Alla fine, si tratta di una questione abbastanza complessa. Quando lei dice “patronato” intende naturalmente un impiegato, il quale potrebbe non avere una esatta cognizione della cosa.
Infine però non è escluso che l’INAIL abbia veramente torto e in questo caso è prevista la possibilità di presentare un ricorso che deve obbligatoriamente essere effettuato con ausilio di certificazione redatta da un medico espeto o specialista in medicina legale. IN questo caso il patronato mette a dsposizione gratuitamente il proprio consulente medico che, nell’effettuare la visita, terrà presente tutte queste problematiche.
Saluti