E’ con la legge Legge 20 febbraio 2006, n. 95, articolo 1 comma 2, che vengono definiti i parametri generici affinchè una persona sia riconosciuta affetta da “sordità” in ambito di invalidità civile,
Legge 20 febbraio 2006, n. 95, articolo 1 comma 2: “... si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”
La definizione di persona “sorda” ai fini legislativi e legali ha ormai sostituito il termine “sordomuto”, cancellato dalla legge 95 del 20/02/2006.
La persona viene definita “ipoacusica” se è affetta da una riduzione marcata delle capacità uditive, ma comunque, ai fini dell’invalidità civile e dei benefici connessi, di cui all’art. precedente, è “sorda” la persona che ha una grave riduzione delle capacità uditive che è insorta alla nascita o comunque in epoca evolutiva, impedendo di fatto una corretta acquisizione del linguaggio parlato.
Si considera esaurita l’età evolutiva dopo il compimento del 12° anno di età. Un deficit uditivo che insorge dopo i 12 anni si ritiene sia incapace di impedire la corretta acquisizione del linguaggio. Per questo, ai fini della concessione dei benefici per la sordità, il compimento del 12° anno rappresenta una sorta di spartiacque.
L’iter perchè una persona venga riconosciuta affetta da sordità può essere avviato, presentando l’apposita domanda, da un genitore o un legale rappresentante per i minori; Ma anche un maggiorenne può presentare l’istanza per se stesso, ma l’accoglimento è legato alla possibilità di dimostrare che il grave deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 1° anno di vita con modalità del tutto simili a quella dell’invalidità civile.
Quindi è necessario l’invio di un certificato con procedura telematica da un medico abilitato e dotato di PIN, con l’accortezza di specificare nel certificato stesso che viene redatto ai fini del riconoscimento della “sordità”. È un certificato redatto in regime di libera attività e quindi deve essere pagato; il medico dovrà anche applicare l’IVA, a carico del richiedente, in quanto si tratta di certificazione redatta a fini medico-legali.
Entro 90 giorni deve essere presentata la domanda, sempre per via telematica, attraverso l’assistenza “gratuita” di una associazione abilitata o di un Ente di Patronato.
In occasione della visita da parte della Commissione Medica si dovrà poi fornire tutta la documentazione medica adeguata, quindi esami audiometrici, impedenziometrie e quant’altro utile, con una perticolare attenzione, nel caso dei soggetti di età maggiore di 12 anni, alla data degli accertamento che documentano l’insorgenza del deficit in epoca utile.
Il soggetto riconosciuto affetto da sordità prelinguale ha diritto a prestazioni economiche, materialmente erogate dall’INPS, a benefici fiscali, ad esenzioni dal ticket sanitario e a fornitura di ausili specifici.
Benefici economici.
Indennità di comunicazione: € 263,19 per 12 mensilità nell’anno 2024 (nel 2023 € 261,11, nel 2022 era € 259,75, nel 2021 e nel 2020 era 258,82, nel 2019 € 256,89)
Istituita dalla legge 508/88, viene concessa al solo titolo della minorazione
Per identificare i requisiti sanitari per il godimento occorre fare alcune distinzioni.
- Minore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 60 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore
- Maggiore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 75 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore e se dimostra che il deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.
L’indennità di Comunicazione
- è incompatibile con l’Indennità di Frequenza dei minori di 18 anni,
- è indipendente dall’età,
- è compatibile con l’Indennità di Accompagnamento di ciechi ed invalidi civili,
- è erogata indipendentemente dal reddito,
Spetta anche in caso di ricovero a titolo gratuito con retta interamente a carico di Ente Pubblico.
Sul diritto ad indennità di comunicazione mi pare opportuno segnalare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 22290 depositata il 21/10/2014. In questa sentenza viene sostanzialmente ribadito che l’indennità di comunicazione viene erogata al solo titolo della condizione di sordo prelinguale e non importa se dopo il compimento del 12° anno di età il soggetto richiedente ha acquisito una buona capacità di comunicazione verbale.
La Suprema Corte di Cassazione infatti afferma che: ” … il fatto costitutivo del diritto è che la sordità, essendo stata contratta prima dell’apprendimento del linguaggio, ha impedito di acquisirlo secondo il processo normale. In altri termini, il riferimento alla fase di apprendimento del linguaggio, ricollegando la prestazione alla circostanza che in questa fase medesima si siano verificate delle difficoltà rispetto all’iter normale, sta a significare che devesi avere riguardo ad un fatto pregresso, mentre sarebbe incongruo richiedere al soggetto adulto che inoltra la domanda, la persistenza della difficoltà nella fase di apprendimento del linguaggio parlato, perché questa fase per l’adulto è ormai definitivamente terminata.
La prestazione pertanto spetta in tutti i casi in cui detto processo di apprendimento, a causa della minorazione, non abbia seguito il suo normale svolgimento, ancorché al momento della domanda di ‘ prestazione si constati l’avvenuta acquisizione di una utile capacità di comunicazione verbale…”.
C’è da chiarire ancora che le sentenze della Corte di Cassazione non sono leggi, quindi le Commissioni non hanno l’obbligo di seguirne le indicazioni e neppure sono sottoposte a sanzioni se non ne applicano i principi. In ogni caso però tali indicazioni possono esere fatte valere in sede di ricorso giudiziario.
Pensione ai sordi (ex sordomuti): € 333,33 per 13 mensilità nell’anno 2024 (nel 2023 erano € 316,25, nel 2022 era € 292,55, nel 2021 e nel 2020 era 287,09, nel 2019 era € 285,66).
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Viene erogata dall’INPS e spetta alla persona “sorda” come definita dalla legge 20 febbraio 2006 n. 95, purchè:
- maggiore di 18 anni e minore di 67 anni;
- il reddito percepito nell’anno precedente sia stato inferiore al limite stabilito annualmente per legge che, per il 2023 è di € 17.920,00
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2022):
-
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 9.102,34 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 9.102,34 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 15.644,85 euro.
La Pensione ai “sordi”
- è incompatibile con prestazioni analoghe erogate ad altro titolo,
- al compimento dei 67 anni di età si trasforma in pensione sociale.
Il “sordo” e i familiari, se si tratta di soggetto fiscalmente a carico, godono di numerose agevolazioni fiscali, ma l’enunciazione è complessa, per cui consiglio di consultare questa pagina del sito dell’Agenzia delle entrate in cui può essere visionata o scaricata una guida alle agevolazioni fiscale per le persone con disabilità → https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/agevdisab/schedainfoagevdisab?page=agevolazionicitt
Il soggetto riconosciuto “sordo” ha diritto anche ad esenzione dal Ticket per farmaci e prestazioni specialistiche o di diagnostica e a fornitura gratuita di protesi ed ausili.
“Gli abbonati sordi e gli abbonati nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo sono esentati dal pagamento del canone per la linea telefonica di categoria residenziale. Con riferimento ai servizi di telefonia mobile, gli utenti sordi hanno diritto ad usufruire di un’offerta specifica che comprenda l’invio gratuito di almeno 50 Sms e che preveda che il prezzo di ciascun servizio sia il miglior prezzo applicato dall’operatore, anche nell’ambito delle promozioni. ” (fonte: AGENAS 07/01/2018)
UNA PRECISAZIONE: se un adulto ha avuto il calo delle capacità uditive dopo il 12° anno di età e vuol presentare una istanza per accedere al beneficio della concessione della protesi acustica è assolutamente inutile che nel certificato di presentazione della domanda d’invalidità venga biffata la casella “sordità”. La Commissione infatti non può che emettere un giudizio di “NON sordo” e il conseguente verbale sarebbe assolutamente privo di utilità.
Invece occorre presentare una istanza presentando un certificato medico telematico in cuiè stata biffata la casella “invalidità”. In sede di visita si dovrà poi presentare la documentazione specialistica riguardante TUTTE le patologie invalidanti, compresa la certificazione specialistica comprovante il deficit uditivo; da precisare che spesso il deficit uditivo da solo non permette di raggiungere il 34% d’invalidità e quindi ribadisco che è indispensabile produrre certificazione specialistica che documenta anche le altre patologie da cui eventualmente si è affetti.
Se la percentuale riconosciuta è superiore al 34% e se nel verbale è indicata la patologia acustica (deficit uditivo, ipoacusia neurosensoriale, etc) allora il richiedente potrà accedere al beneficio della concessione della fornitura della protesi acustica.
Siti di riferimento:
AGGIORNATO IL 2/01/2024
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
E’ vero, nella tabella dell’invalidità non c’è una voce specifica.
Ma soccorre la tabella delle perdite uditive bilaterali.
Incrociando la perdita massima nell’orecchio peggiore (somma uguale a 275 decibel alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz) con quella minima nell’orecchio migliore ottenuta con lo stesso sistema (70 decibel), si ottiene il 15%.
Ed il 15% è proprio la percentuale d’invalidità per le sordità monolaterali con l’altro orecchio assolutamente sano.
Saluti
Buongiorno Dottore.
Ho 51 anni. In seguito a grave neurinoma dell’acustico ed intervento nel 2014, sono diventata anacustica 100% al solo orecchio destro.
Volevo sapere se c’è possibilità di pensione di invalidità. Non mi è chiaro perchè in tutta la bibliografia esistente non mi sembra venga mai citata la sordità monolaterale.
Grazie mille per la cortese risposta
Titty Minopoli
Buonasera.
Non esistono limiti come da lei indicati.
Considerando, ad esempio, una ulteriore patologia valutabile l’80%, con il metodo di calcolo riduzionistico indicato nel DM 05/02/1992, si aggiungerebbe un ulteriore 16%, quindi in totale sarebbe il 96%. In genere però, i cosiddetti “cascami di validità lavorativa”, il 4% nell’esempio, non vengono considerati e la Commissione indicherebbe una percentuale del 100%.
Per una tabella semplificata per un calcolo “immediato delle somme tra percentuali di patologie concorrenti o coesistenti vedere in QUESTA pagina.
Saluti
buongiorno Alessandra, se non è un disturbo, può scrivermi su mortimermouse8@gmail.com
saluti
buongiorno,
scusate ma non riesco a capire una questione tecnica sul calcolo. sono sordo prelinguale, quindi con 80% di invalidità. Ora, supponendo un aggravamento, questo potrebbe portare al massimo al 10% in piu? oppure si può arrivare al 100? sempre in assenza di altre patologie invalidanti…..come si basa il calcolo di questo aggravamento?
vi anticipo i miei ringraziamenti!
Buonasera.
La risposta è affermativa.
Buonasera dottor Nicolosi,
Mi chiamo Alessandra ho 30 anni e sono affetta da Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con perdita uditiva nelle frequenze 500 1000 2000 di 100 db.
Devo sostenere la visita per sordità e volevo chiederle mi spetterebbe ugualmente anche se oggi ho un buon parlato? Le spiego meglio: all’eta’ di due anni i miei genitori mi hanno portato a visita con tanto di certificato di neuropsichiatria infantile riguardo il mio ritardo li linguaggio. Dopo si è scoperta la mia ipoacusia che da bimba risultava di essere di media e poi grave entità divenuta poi a 10 anni circa profonda. Ho sostenuto logopedie per tanti anni e avuto insegnanti di sostegno a scuola. Tra le documentazioni ho ritrovato inoltre che appena intravisto il problema a 3 anni mi valutarono sordomuta con sordita prelinguale.
Dopo i lunghi trattamenti logopedici oggi parlo molto bene ma ecco leggo solo il labiale e se non ho di fronte una persona non riesco a distinguere le loro parole. Per questo infatti non parlo nemmeno al telefono. Mi spetterebbe ugualmente ? Per errori tecnici la mia mamma mi fece la visita di invalidità civile riconosciuta all’80 per cento ma allora non vi era la modifica della legge del 2006.
Buonasera.
E’ possibile, ma non posso essere certo, che sia stata concessa l’indennità di accompgnamento in quanto la commissione ha tenuto conto dei temporanei “disagi” del periodo in cui è stato effettuato l’intervento chirurgico e quindi del successivo periodo pos-operatorio; se così fosse, sicuramente è stata prevista una revisione.
Eminoltre, probabilmente, l’accertamento è stato effettuato dopo poco tempo dall’intervento.
Ma atttenzione, la domanda per sordità è differente da quella per invalidità e quindi indennità di accompgnamento e se nel certificato non è stata barrata una delle caselle apposite, l’indennità di accompagnamento non potrà essere concessa, anche se ne ricorressero i requisiti.
Saluti
Salve, mia figlia è nata affetta da sordità bilaterale profonda ed è prossima a ricevere l’impianto cocleare. Nel frattempo abbiamo avviato le pratiche per godere dei benefici economici previsti e, almeno inizialmente, ci siamo affidati ad un patronato. Al momento ci è stata riconosciuta un’indennità di frequenza in ragione della terapia logopedica pre-impianto a cui nostra figlia è quotidianamente sottoposta, oltre alla legge 104 art.3 comma 3. In realtà non capisco perché non le sia stata riconosciuta l’indennità di comunicazione che mi sarebbe sembra più appropriata. Una volta ricevuto il verbale per l’indennità di frequenza, su suggerimento del patronato, abbiamo avviato la pratica per il riconoscimento della sordità per il quale saremo presto riconvocati (la prima convocazione sarebbe settimana prossima, ma non potremo presentarci perché coincide con l’intervento per l’impianto).
Vengo ora alla domanda specifica: è possibile richiedere un’indennità di accompagnamento? So che ad un bimbo ipoacusico che sta seguendo lo stesso percorso di mia figlia è stato riconosciuto il codice di esenzione c02 che presuppone “invalidità al 100%” e “titolarità di indennità di accompagnamento”.
La ringrazio anticipatamente per ogni chiarimento, indicazione o consiglio che vorrà darci
Buonasera.
La frequenza di una scuola a fini speciali, a mia conoscenza, non è sufficiente.
E’ proprio necessario il diagramma uditivo da cui si può evincere, quasi matematicamente, l’entità della perdita uditiva.
Possiamo solo sperare che tra i documenti da lei richiesti ci sia anche qualche accertamento specialistico indicativo di tale deficit.
Saluti