Una delle cose maggiormente difficoltose, nell’ambito del risarcimento del danno in responsabilità civile, è la valutazione percentualistica di quello che viene definito “danno estetico” o anche “danno dell’immagine”.

Nella tabella del Decreto del Ministero della Salute, 3 luglio 2003, quella cosiddetta dei “micropermanenti” e in cui sono contenute le percentuali per i danni compresi tra 1 e 9 punti, le indicazioni relative al danno estetico sono molto generiche.

Nelle indicazioni tabellari infatti troviamo solo due voci con le rispettive indicazioni valutative:

  • “pregiudizio complessivamente lieve” ,
  • “pregiudizio complessivamente da lieve a moderato”.

Nulla però viene indicato per meglio definire i termini lieve, moderato o anche grave e nulla viene indicato sulla possibile differenza valutativa in rapporto al sesso del danneggiato o alla localizzazione della lesione cutanea.

Sulla scorta di ciò, diversi autori, eminenti specialiti in Medicina Legale, hanno proposto metodiche che possano aiutare il medico legale ad effettuare valutazioni quanto più possibile oggettive e soprattutto uniformi.

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Una delle proposte, molto usata, è quella Calcagni-Ronco, che tiene conto di 5 diversi parametri oggettivi per ottenere uno “score”, un punteggio, da cui poi ricavare la percentuale di danno biologico. In questo modo si dovrebbe ottenere una indicazione utile al fine di valutare correttamente e oggettivamente la maggior parte dei casi di danno estetico.

La tabella sottostante è quindi la proposta Calcagni-Ronco, di uso rigorosamente professionale, il cui utilizzo richiede comunque nozioni mediche specialistiche.

Ne raccomando l’uso solo a soggetti esperti.

Testo consigliato:

Il danno estetico. Valutazione medico-legale. Danno cicatriziale e nuova proposta valutativa medico-legale ” – Piergiovanni Rocchi (Autore),‎ Benedetto Vergari

 


Dott. Salvatore Nicolosi

Consulente servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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