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DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2000
Approvazione di “Tabella delle menomazioni”, “Tabella indennizzo danno biologico”, “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
…. omissis …
Tabella dei coefficienti da utilizzare per la determinazione della percentuale di retribuzione da prendere a base per l’indennizzo delle conseguenze della menomazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n 38.
Ai fini della presente Tabella si intende per categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale-professionale (cultura, età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative, ecc.); si intende per ricollocabilità dell’assicurato la possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili per attività lavorative anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.
A –
La menomazione non pregiudica gravemente né l’attività svolta né quelle della categoria di appartenenza.
- Grado di menomazione: da 16% a 20% Coefficiente: 0,4
- Grado di menomazione: da 21% a 25% Coefficiente: 0,5
B –
La menomazione pregiudica gravemente o impedisce l’attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.
- Grado di menomazione: da 26% a 35% Coefficiente: 0,6
- Grado di menomazione: da 36% a 50% Coefficiente: 0,7
C –
La menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.
- Grado di menomazione: da 51% a 70% Coefficiente: 0,8
- Grado di menomazione: da 71% a 85% Coefficiente: 0,9
D –
La menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
- Grado di menomazione: da 86% a 100% Coefficiente: 1,0
E’ consentito, con motivato parere medico-legale, sia in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione, attribuire o confermare il coefficiente previsto in una fascia di grado superiore.