Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 3316 depositata il 12.2.2013

… Omissis …

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città, e per quanto qui ancora interessa, ha accolto l’appello incidentale proposto da F.G. ed, incontestata la durata del procedimento amministrativo dalla stessa instaurato per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992 in relazione ai danni conseguenti ad epatiti post-trasfusionali (iniziato il 13.12.1995 e concluso con la liquidazione del solo capitale nel dicembre 2003), ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento del danno esistenziale equitativamente determinato nella misura del 20% dell’importo capitale liquidato nel dicembre 2003 in relazione allo stress, alla frustrazione, alle ansie che si aggiungerebbero al disorientamento inevitabile di pazienti affetti da malattie gravissime ed incurabili determinate da trasfusioni non regolari.
Avverso tale capo della decisione propone ricorso per Cassazione il Ministero della Salute, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la F..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene censurata la sentenza per avere, in violazione dell’art. 2059 c.c., illegittimamente esteso l’ambito applicativo della disposizione rispetto ai casi indicati dall’art. 185 c.p., senza individuare, in ossequio alla giurisprudenza estensiva di questa Corte, gli interessi connessi alla persona e di rilievo costituzionale che si assumevano lesi.
Evidenzia il Ministero che “l’interesse ad una sollecita definizione del procedimento amministrativo” in relazione alla liquidazione dell’indennizzo non investirebbe direttamente valori della persona né troverebbe fondamento nella legge ordinaria ovvero nella costituzione posto che l’art. 97 Cost., posto a presidio del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, detta un canone organizzativo ed un parametro per l’apprezzamento della legittimità costituzionale della legge, ma non attribuisce una garanzia soggettiva inerente la celerità del procedimento.
Chiede, quindi, che la Corte dica se “sia risarcibile il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nel caso in cui l’illecito sia costituito dalla eccessiva durata di un procedimento amministrativo”.
Con il secondo motivo di ricorso, poi, viene denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. posto che l’odierna resistente, sulla quale incombeva il relativo onere, per ottenere il risarcimento chiesto avrebbe dovuto comunque offrire la prova degli elementi costitutivi dell’illecito, nesso causale tra condotta e danno ed esistenza di un dolo o di una colpa grave in capo all’autore, dati questi assunti tutti come presupposti dal giudice d’appello.
Chiede quindi che la Corte dica se “possa accordarsi il risarcimento di un preteso danno in difetto di prova dell’illecito, del pregiudizio, dell’elemento soggettivo e del nesso di derivazione causale dall’illecito dedotto”.
Con il terzo motivo, poi, viene denunciata l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza in relazione alla mancata indicazione dell’interesse suscettibile di tutela risarcitoria ed, ancora una volta, di tutti gli elementi costitutivi l’illecito aquiliano (condotta illecita, nesso causale, elemento soggettivo).
Le censure, tea loro strettamente connesse, vanno esaminate congiuntamente e sono fondate per le ragioni che di seguito si espongono.
Questa Corte ha già esaminato fattispecie assolutamente analoghe ed ha osservato che “(…) secondo il principio richiamato dalla sentenza impugnata, il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (come la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero). Nel caso di specie, il beneficio in questione riguarda peraltro una prestazione di natura assistenziale, posta a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sodale, e che non ha quindi natura risarcitoria, né può essere qualificata, per la sua funzione, come strumento direttamente rivolto alla garanzia del diritto alla salute. Risulta quindi infondata la pretesa ad un risarcimento per il ritardo nella corresponsione della prestazione, ulteriore a quello già attribuito a titolo di rivalutazione dell’indennizzo ed interessi”.
Nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione (che, all’art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo), il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo (cfr. soprattutto Cass. 31 maggio 2003, n. 8828).
Correttamente rileva, dunque, il Ministero ricorrente che nella specie il valore inerente alla persona risulta già tutelato a mezzo dell’indennizzo riconosciuto dalla L. n. 210 del 1992, mentre quello lamentato dai resistenti costituisce un danno da mero ritardo nel versamento dell’indennizzo stesso. Danno non incidente (almeno in maniera diretta ed immediata) su valori inerenti alla persona e, come tale, non risarcibile in via non patrimoniale nei sensi sopra intesi.
A ciò consegue che, con riferimento alle somme dovute a tale titolo, sono dovuti, in caso di ritardo nella erogazione, gli interessi legali con la applicabilità di tutte le disposizioni che regolano la materia, incluso il disposto dell’art. 1194 c.c. (cfr. Cass n. 16035/2008, Cass. n. 6436/2008, n. 26883/2008 e n. 17047/2003).
Ad avviso di questa Corte le ragioni già espresse sono condivisibili e non vi è ragione per discostarsene.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da F.G., relativa al risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento della prestazione.
Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti avuto riguardo alla natura della questione trattata ed al solo recente consolidamento dell’orientamento da parte della Suprema Corte.

P.Q.M.

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La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di F.G. relativa al risarcimento del danno non patrimoniale per ritardo nel pagamento della prestazione. Compensa tra le parti le spese dell’ intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013



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