La competenza civile del Tribunale per i Minori costituisce il fulcro del sistema di protezione del minore.

Gli interventi che il giudice può attuare sono a schema libero, nel senso che non sono prefissati né il contenuto dei provvedimenti, né la tipologia dei fatti per i quali va pronunziato un determinato provvedimento.

Solo in un caso la legge (n.184/83) determina sia il fatto (abbandono morale e materiale) sia il provvedimento che consegue all’accertamento del fatto (dichiarazione di adottabilità).

La regola fondamentale si ricava dall’insieme degli art. 330 e 333 del codice civile.

Quando un genitore vìola o trascura i doveri inerenti la potestà o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, il giudice può pronunziare la decadenza della potestà genitoriale (art.330).

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Quando la condotta del genitore non è tale da dar luogo a pronuncia di decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice può adottare i provvedimenti più convenienti (art. 333).

Si può andare quindi dall’allontanamento del minore dalla famiglia, all’imposizione di prescrizioni ai genitori, all’affidamento ai servizi, ecc…

Per l’azione del Tribunale per i Minori non è necessario che vi sia dolo o colpa nel comportamento dei genitori, ma solo un pregiudizio per il bambino.

La protezione dei bambini nei casi di maltrattamento intrafamiliare è attuata frequentemente allontanandoli dalla famiglia e predisponendo la loro collocazione in una struttura che li accolga.

L’art. 403 del cod. civ. permette l’intervento di urgenza che può essere effettuato quando il minore è materialmente o moralmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua cura e protezione.

L’allontanamento ai sensi dell’art. 403 deve avere caratteristiche di assoluta urgenza>deve essere immediatamente comunicato al Tribunale per i Minori Il Magistrato, tenuto conto delle motivazioni sottese all’intervento, entro le successive quarantotto ore, decide se convalidarlo con un Provvedimento, in caso contrario decade immediatamente.

Da quanto detto si desume quindi come l’intervento di allontanamento di un minore dalla propria famiglia possa avere obiettivi diversi, in quanto possa essere:

  1. d‘urgenza, a tutela dell’incolumità psico-fisica del bambino;

  2. cautelativo, allorché i genitori non accennano a modificare i propri comportamenti pregiudizievoli;

  3. temporaneo, nell’attesa che venga effettuata una valutazione approfondita dei genitori da parte dei servizi specialistici;

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  4. definitivo, per sostituire la famiglia.

Dott.ssa Maria Angela Valenti

Assistente Sociale Specialista


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