Rivalutazione rendite INAIL dal 1° luglio 2014

Il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL il 10 aprile 2014  ha deliberato un aumento delle prestazioni economiche per gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali, inviando la relativa delibera  al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Ad oggi tale delibera non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma si tratta di atto formale, senza il quale però non avrà corso la relativa delibera, che sicuramente non ne modificherà la sostanza

Nella delibera vengono previsti gli incrementi della quota patrimoniale della rendita Inail, prevista per inabilità compresa tra il  16% e il 100%; ).

I parametri indicati dalla delibera per l’aumento sono i seguenti:

Settore Industria

  • retribuzione media giornaliera: € 76,97 (nel 2013 era € 76,11 con una rivalutazione dell’1,13%)
  • nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita (ottenuta moltiplicando per 300 la retribuzione media giornaliera diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale):
  • limite minimo € 16.163,70 (limite precedente € 15.983,10);
  • limite massimo € 30.018,30 (limite precedente € 29.682,90).
  • Per le rendite la cui decorrenza è precedente al 1° luglio 2014, alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione a seconda del periodo in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale:
    • per il 2013 e anni precedenti 1,0113
    • per l’anno 2013 e il 1° semestre 2014 1,0000.

Settore Agricoltura

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  • La retribuzione convenzionale annua per il calcolo della riliquidazione delle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, per i lavoratori a tempo determinato, dal 1° luglio 2014, è di € 24.394,60.
  • Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale, dal 1° gennaio 1982,  i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi sono uguali a quelli vigenti nel settore industriale.
  • Per i lavoratori agricoli autonomi si prende a riferimento, ai sensi dell’art.14 Legge 243/1993, il minimale previsto per i lavoratori dell’industria, cioè 16.163,70 se la decorrenza è posteriore al 1° giugno 1993; le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 saranno invece riliquidate prendendo come riferimento la retribuzione annua convenzionale di euro 24.394,60.

Marittimi

I nuovi massimali retributivi per i marittimi saranno:

  • comandanti e capi macchinisti € 43.226,35
  • primi ufficiali di coperta e di macchina 36.622,33
  • altri ufficiali € 33.320,31

Medici esposti a radiazioni ionizzanti

La retribuzione convenzionale annua, per il calcolo della riliquidazione delle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento dal 1° luglio 2014, è di euro 59.943,38 (in precedenza € 59.273,59)

Assegno per assistenza personale continuativa e assegno “una tantum” in caso di morte.

  • Assegno per assistenza personale continuativa  diventerà € 532,21 (precedentemente € 526,26)
  • l’assegno “una tantum” in caso di morte diventerà € 2.132,45 sia per il settore industriale che agricolo (precedentemente € 2.108,62)


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