Regione Trentino-Alto Adige (provincia di Trento)

Legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15

Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria (G.U. 3° Serie Speciale – Regioni, n. 34 del 01 settembre 2012)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 31 luglio 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha Approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

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Promulga la seguente legge:

Art. 1Finalità

  1. La Provincia autonoma di Trento tutela in funzione dei bisogni le persone non autosufficienti e ne sostiene le famiglie, assicurando mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. La Provincia promuove la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio ambito familiare.
  2. Per le finalità indicate nel comma 1, la Giunta provinciale provvede all’organizzazione dei servizi socio-sanitari e all’erogazione di provvidenze economiche in applicazione dei principi di uguaglianza, solidarietà e di rispetto della dignità della persona.
  3. La Giunta provinciale valorizza la partecipazione delle associazioni di volontariato e degli enti senza scopo di lucro ai servizi alla persona non autosufficiente in attuazione del principio di sussidiarietà. La Giunta provinciale promuove altresì interventi diretti al mantenimento dell’autonomia personale, alla prevenzione degli stati di non autosufficienza nonché, se possibile, alla riabilitazione.

Art. 2Definizione della persona non autosufficiente

  1. Ai fini di questa legge si considerano non autosufficienti le persone che sono prive dalla nascita o che hanno subito una perdita permanente parziale o totale dell’autonomia delle abilità  fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l’aiuto determinante di altre persone.
  2. La condizione di non autosufficienza si articola in quattro livelli di gravità in rapporto all’entità e alla tipologia degli atti essenziali della vita quotidiana che la persona non è in grado di compiere, con particolare riguardo alla limitazione dell’autonomia cognitiva e della mobilità, nonché alla complessità, intensità e durata delle prestazioni di aiuto personale, di tutela e di cura necessarie a compensare la mancanza di autonomia della persona non autosufficiente.
  3. 3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i criteri per la valutazione dei livelli di gravità previsti dal comma 2, tenendo conto delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) espresse attraverso la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) e, in particolare: 
  1. dello stato di salute funzionale organico, con riferimento alla dipendenza nelle attività di base della vita quotidiana, alle attività strumentali della vita quotidiana, al quadro clinico e al bisogno infermieristico;
  2. delle condizioni cognitive comportamentali, con riferimento allo stato mentale, ai disturbi del comportamento e ai disturbi dell’umore;
  3. della situazione socio ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale presente, alla situazione socio-economica, alla condizione abitativa e al livello di copertura assistenziale quotidiano.

Art. 3Diritti della persona non autosufficiente

  1. La persona non autosufficiente ha diritto alla valutazione del bisogno e alla presa in carico secondo quanto previsto dall’articolo 4.
  2. L’attività prevista dal comma 1 è svolta attraverso il punto unico di accesso istituito presso il distretto sanitario ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), che provvede a individuare il referente del percorso di assistenza per ciascuna persona non autosufficiente.
  3. I dati relativi alla condizione della persona non autosufficiente e ai servizi fruiti dalla medesima sono raccolti attraverso un fascicolo elettronico personale.

Art. 4 Accertamento della condizione di non autosufficienza

  1. All’accertamento della condizione di non autosufficienza del soggetto interessato provvede l’unità valutativa multidisciplinare (UVM) competente per territorio, costituita per l’accertamento e le valutazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute.
  2. L’accertamento della condizione di non autosufficienza è effettuato secondo quanto previsto da questo articolo entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’interessato.
  3. L’UVM, all’esito dell’accertamento, redige:
  1. il verbale di accertamento della condizione di non autosufficienza e lo trasmette all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, ai fini dell’erogazione dell’assegno di cura;
  2. il piano di assistenza personalizzato tenuto conto dei bisogni, delle condizioni sociali e familiari dell’assistito; il piano individua le prestazioni erogabili dal servizio sanitario provinciale, compatibilmente con le risorse organizzative, strumentali e finanziarie disponibili e può contenere eventuali indicazioni per affrontare lo stato di bisogno.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, in caso di esito negativo o ai fini dell’accesso alle prestazioni previste per un diverso livello di gravità della condizione di non autosufficienza, l’interessato può presentare una nuova domanda decorsi centottanta giorni dalla data di ricevimento dell’esito del precedente accertamento, salvo il significativo peggioramento delle condizioni della persona attestato dal medico di medicina generale.
5. L’UVM esegue i controlli per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato titolo all’assistenza e l’adeguatezza dell’assistenza prestata a domicilio e nelle strutture residenziali e semiresidenziali. L’erogazione dell’assegno di cura è sospesa se l’assistito o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica periodica della perdurante sussistenza o del peggioramento delle condizioni accertate dall’UVM.

Art. 5Ricorso all’unità valutativa multidisciplinare provinciale (UVMP)

  1. Avverso l’accertamento dell’UVM l’interessato può presentare ricorso all’unità valutativa multidisciplinare provinciale (UVMP) per l’effettuazione di un nuovo accertamento, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito medesimo.
  2. L’accertamento dell’UVMP è definitivo.
  3. L’UVMP è nominata dal direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ed è composta da:
  1. il responsabile dell’unità operativa di medicina legale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente;
  2. un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetto alla struttura indicata nella lettera a);
  3. un professionista sanitario designato dal collegio degli infermieri, assistenti sanitari e infermieri pediatrici;
  4. un assistente sociale, scelto anche tra dipendenti della Provincia;
  5. un tecnico esperto nominato dalla consulta provinciale per la salute prevista dall’articolo 5, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute.

4. L’UVMP può avvalersi di specifiche valutazioni da parte di specialisti nelle patologie da cui è affetta la persona ricorrente.

Art. 6Servizi socio-sanitari

  1. La Provincia assicura alle persone non autosufficienti l’erogazione di qualificati interventi di cura, di assistenza e di protezione sociale secondo quanto previsto da questa legge, compatibilmente con le risorse organizzative, strumentali e finanziarie disponibili, privilegiando le modalità che garantiscono la permanenza della persona non autosufficiente nel proprio ambito familiare.
  2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono finalizzati a migliorare la qualità di vita della persona non autosufficiente e del suo nucleo familiare, anche attraverso l’impiego di specifici indicatori di valutazione dell’efficacia delle cure prestate, riportati in ciascun piano di assistenza.
  3. Costituiscono il sistema integrato dei servizi socio-sanitari accreditati secondo le vigenti disposizioni in favore della persona non autosufficiente e della sua famiglia:
  1. l’assistenza domiciliare;
  2. i servizi accreditati di assistenza socio-sanitaria;
  3. i servizi semiresidenziali;
  4. le strutture residenziali protette;
  5. gli assistenti familiari iscritti al registro provinciale disciplinato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

Art. 7 – Supporto alla famiglia

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1. La programmazione dell’attività socio-sanitaria sia a livello provinciale che locale promuove e assicura:

a) sostegno e informazione alla rete familiare della persona non autosufficiente, rete che comprende anche eventuali conviventi non legati da vincolo matrimoniale, anche assicurando l’individuazione del referente del piano di assistenza;

b) specifiche iniziative di formazione dei familiari, o dei soggetti incaricati, che compartecipano alla presa in carico, nonché adeguato supporto psicologico;

c) azioni e piani di prevenzione ai disagi legati alla non autosufficienza finalizzati al mantenimento e consolidamento delle abilità residue;

d) sensibilizzazione alla solidarietà nella suddivisione dei carichi di cura anche tramite la costituzione di reti di supporto;

e) sviluppo di specifici servizi di sollievo, emergenza e telesoccorso nonché di progetti di domotica.

2. Nel caso in cui l’assegno di cura consista totalmente o in parte in erogazione di denaro, su richiesta della persona assistita e dei familiari o se l’UVM riscontra che non è garantita un’adeguata assistenza, parte dell’assegno di cura è convertita in buoni di servizio.

3. Le modalità di attuazione delle misure e degli interventi previsti dai commi 1 e 2 sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 8Prevenzione

  1. 1.La Giunta provinciale promuove interventi diretti alla prevenzione degli stati di non autosufficienza anche attraverso campagne pubbliche dirette al mondo della produzione e alla popolazione in generale orientate a promuovere stili di vita e buone pratiche in grado di incidere sulle aspettative e sulla qualità della vita.

Art. 9Destinatari delle provvidenze

1. Sono destinatari dell’assegno di cura i cittadini italiani o di Stati appartenenti all’Unione europea, gli apolidi e gli stranieri in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) siano residenti nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni continuativi;

b) siano dichiarati non autosufficienti secondo quanto previsto dall’articolo 2;

c) siano in possesso dei requisiti economico-patrimoniali definiti ai sensi dell’articolo 10, comma 6.

2. Nel caso di soggetti minori di età, il requisito previsto dal comma 1, lettera a), deve essere posseduto dal minore o da uno dei due genitori.

Art. 10Assegno di cura

  1. L’assegno di cura è orientato a favorire la permanenza dell’assistito nel proprio domicilio ed è correlato alla misura del bisogno della persona non autosufficiente da garantire in ambito domiciliare e semiresidenziale. Esso consiste di norma in buoni di servizio per l’acquisizione di prestazioni di assistenza domiciliare e servizi semiresidenziali erogati da strutture e soggetti accreditati o nell’erogazione di una somma di denaro relativa all’attività svolta debitamente documentata, con il controllo previsto dagli articoli 4 e 7. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione di questo comma.
  2. La consistenza dei buoni di servizio o la misura dell’assegno di cura, erogato al beneficiario ovvero al suo legale rappresentante, è determinata in relazione ai bisogni assistenziali e al livello di gravità della non autosufficienza, accertato ai sensi dell’articolo 4 e secondo una gradualità ai sensi di quanto previsto dal comma 6. L’assegno di cura è una misura integrativa dell’indennità di accompagnamento.
  3. L’assegno di cura è incompatibile con la permanenza presso strutture residenziali sanitario-assistenziali e socio-sanitarie. L’assegno di cura è sospeso in caso di ricovero in strutture ospedaliere o sanitario-assistenziali per un periodo superiore a trenta giorni e con decorrenza dal trentunesimo giorno.
  4. Qualora l’assistito fruisca di interventi di assistenza domiciliare unitamente a servizi di carattere semiresidenziale la compartecipazione dell’assistito è regolata secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione ai sensi del comma 6.
  5. La Giunta provinciale adegua annualmente con deliberazione gli importi previsti dal comma 2 in misura non superiore alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La Giunta provinciale può definire indici differenziati di valutazione della situazione economico-patrimoniale per tutelare gli stati di non autosufficienza piu’ gravi, avendo riguardo anche all’età delle persone beneficiarie.
  6. Previa acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale definisce con proprie deliberazioni criteri e modalità di attuazione degli interventi previsti da questo articolo, nonché di graduazione degli stessi in relazione alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del beneficiario e della sua famiglia secondo quanto previsto dall’articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3.

Art. 11 – Erogazione dell’assegno di cura

  1. All’erogazione dell’assegno di cura provvede l’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa in relazione all’esito dell’accertamento dell’UVM previsto dall’articolo 4.
  2. L’assegno di cura decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato in modo integrato e coordinato con le prestazioni realizzate ai sensi della vigente legislazione provinciale.

Art. 12Provvedimenti attuativi

1. La Giunta provinciale definisce, attraverso l’approvazione di’ specifiche deliberazioni, la disciplina attuativa di questa legge. In particolare la Giunta provinciale:

  1. determina, previo confronto con le organizzazioni sindacali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti e i criteri per l’accesso alle prestazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, e i criteri e le modalità di accreditamento per l’erogazione dei servizi, nel rispetto della legislazione provinciale vigente;
  2. adotta le direttive per l’Azienda provinciale per i servizi sanitari per garantire che la valutazione dello stato di non autosufficienza ai fini dell’invalidità civile sia effettuata contestualmente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a);
  3. previo confronto con le organizzazioni sindacali definisce, per garantire l’equità nell’accesso alle prestazioni socio-sanitarie e la sostenibilità finanziaria dei servizi, la quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari riferita alle prestazioni assistenziali di carattere non sanitario; la definizione della compartecipazione tiene conto anche della condizione economico-patrimoniale del beneficiario e della sua famiglia secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993; possono essere stabiliti indici differenziati di valutazione della situazione economico-patrimoniale per tutelare gli stati di disabilità piu’ gravi, avendo riguardo anche all’età delle persone beneficiarie;
  4. valuta la compatibilità delle misure previste da questa legge con gli altri interventi disciplinati dalla legislazione provinciale in materia sociale e sanitaria, al fine di garantirne il coordinamento e l’integrazione.

Art. 13Controllo sulla gestione delle aziende pubbliche di servizi alla persona e sugli atti adottati dalle stesse

  1. Il controllo successivo sulla gestione delle aziende pubbliche di servizi alla persona è esercitato secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 3-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza – aziende pubbliche di servizi alla persona), le deliberazioni delle aziende pubbliche di servizi alla persona che dispongono il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili che rientrano nel patrimonio indisponibile dell’azienda sono soggette al controllo preventivo di merito della Giunta provinciale ai fini dell’estinzione o modificazione del vincolo di indisponibilità e non acquistano efficacia se la Giunta provinciale esprime il proprio dissenso entro trenta giorni dal ricevimento.
  3. Su richiesta della Giunta provinciale, il bilancio di esercizio dell’azienda è trasmesso alla Giunta per il controllo eventuale di legittimità.

Art. 14Modificazione dell’articolo 34 (Istituzione dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1993 è inserita la seguente: «a-bis) l’assegno di cura in favore delle persone non autosufficienti secondo quanto previsto dalla normativa provinciale;».

Art. 15Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogati:

a) l’articolo 21-bis della legge provinciale sulla tutela della salute;

b) il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento);

c) l’articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità);

d) il comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18.

2. I beneficiari degli interventi previsti dall’articolo 24, comma 1, lettera c), numero 3), della legge provinciale n. 14 del 1991 e dall’articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 1998 continuano a percepire le provvidenze ai sensi dei citati articoli. I titolari delle provvidenze economiche previste dai citati articoli possono presentare domanda di accertamento ai sensi di questa legge, e, all’esito di tale accertamento, hanno facoltà di optare per il regime a loro piu’ favorevole. Tale facoltà è esercitabile una sola volta.

3. In sede di prima applicazione di questa legge le deliberazioni attuative previste dall’articolo 12 possono stabilire tra l’altro che:

  1. il termine previsto dall’articolo 4, comma 2, è di novanta giorni;
  2. le modalità di presentazione della nuova domanda di accertamento possono anche derogare a quanto previsto dall’articolo 4, comma 4;
  3. l’assegno di cura decorre dal 1° settembre 2012.

Art. 16Disposizioni finanziarie

  1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull’unità previsionale di base 44.5.115 (Spese per l’assistenza integrata), a seguito delle minori spese derivanti dall’abrogazione dell’articolo 21-bis della legge provinciale sulla tutela della salute.
  2. Nell’ambito degli interventi di sviluppo di forme integrative provinciali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria previsti dall’articolo 16, comma 4, della legge provinciale sulla tutela della salute la Provincia, con il coinvolgimento delle parti sociali, promuove la costituzione di fondi integrativi a carattere territoriale.
  3. Attraverso i fondi previsti dal comma 2 la Provincia promuove anche l’obiettivo di incrementare il sistema di protezione sociale delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie. In tale contesto può promuovere l’adesione al fondo da parte di giovani lavoratori e favorire la differenziazione per fasce di età e di reddito dei contributi erogati da datori di lavoro e lavoratori.
  4. Nella promozione del fondo integrativo la Provincia assicura il coordinamento tra le prestazioni finanziate a carico del fondo e quelle poste a carico del servizio sanitario provinciale o previste dalla vigente legislazione provinciale per il sostegno delle persone non autosufficienti.

Art. 17 – Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale n. 19 del 2010

  1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 19 del 2010 la parola: «milligrammi» è sostituita dalla seguente: «grammi».

Art. 18Modificazione dell’articolo 58 della legge provinciale n. 29 del 1983

  1. Il comma 5 dell’articolo 58 della legge provinciale n. 29 del 1983 è abrogato.
  2. A seguito dell’abrogazione prevista dal comma 1, in prima applicazione, la domanda per l’assegnazione dell’indennità di residenza è presentata all’Azienda provinciale per i servizi sanitari entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo e il termine di conclusione del procedimento per la concessione dell’indennità di residenza è il 31 agosto 2012. Per quanto non diversamente previsto da questa disposizione, ai fini dell’assegnazione dell’indennità di residenza, si applica quanto previsto dall’ordinamento statale.
  3. Questo articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 24 luglio 2012


 


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