Il fine di questa pagina è descrivere quali sono le prestazioni previste per gli iscritti alla CNPADC, ossia alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti che, a causa di patologie sopravvenute, hanno una grave riduzione delle capacità lavorative.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC) è un ente di diritto privato che provvede alla previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, iscritti agli Albi professionali, e dei loro familiari; è un ente senza scopo di lucro e ha una autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

La CNPADC nasce nel 1963 come ente pubblico e viene privatizzata nel 1995, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero dell’Economia.

Le prestazioni d’invalidità previste per i Dottori Commercialisti sono 2:

  • Pensione di invalidità,
  • Pensione di Inabilità

PENSIONE DI INVALIDITA’

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Requisito sanitario: il Dottore Commercialista deve essere “permanentemente invalido”, cioè, a causa di infermità fisica o mentale sopravvenuti o aggravatisi dopo l’iscrizione alla Cassa deve avere avuto una riduzione a meno di 1/3 della sua capacità all’esercizio della professione.

Requisito contributivo: : il Dottore Commercialista deve avere

  • se malattia un’anzianità contributiva di almeno 10 anni, ridotti a 5 se l’iscrizione alla Cassa è avvenuta anteriormente ai 36 anni di età
  • se infortunio un’anzianità contributiva di almeno 5 anni o  la sola presentazione della domanda di iscrizione se è avvenuta in data anteriore al compimento del trentaseiesimo anno di età

Requisito lavorativo: è compatibile con il proseguimento dell’attività professionale.

Decorrenza della prestazione economica:

  • dal primo giorno del mese successivo alla domanda
  • oppure dal primo giorno del mese successivo alla data indicata dalla Commissione medica nominata dalla Cassa per l’accertamento dell’invalidità, ove questa ritenga di dover indicare una data successiva come data in cui si è consolidato il requisito sanitario.

 

Sul sito della CNPADC, nella segione “Prestazioni Previdenziali CNPADC”, esiste una pagina con notizie ulteriori sulla Pensione di Invalidità: https://www.cnpadc.it/?q=dottori_commercialisti/come_fare/prestazioni_previdenziali/pensione_di_invalidit%C3%A0

PENSIONE DI INABILITA’

Requisito sanitario:

il Dottore Commercialista deve essere “permanentemente e assolutamente inabile”, cioè la capacità all’esercizio della professione deve essere impedita in modo permanente e totale.

Requisito contributivo:

Se la condizione di inabilità è provocata da una malattia, il Dottore Commercialista deve avere una anzianità contributiva di almeno 10 anni oppure la sola iscrizione se è continuativa ed effettuata in data anteriore al compimento del 36° anno. Se invece è provocata da infortunio basta che l’infortunio sia avvenuto in data successiva all’iscrizione alla Cassa.

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Requisito lavorativo: la pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di attribuzione del diritto ed è revocata in caso di nuova iscrizione

Decorrenza della prestazione economica:

  • dal primo giorno del mese successivo alla domanda
  • oppure dal primo giorno del mese successivo alla data indicata dalla Commissione medica nominata dalla Cassa per l’accertamento dell’inabilità, ove questa ritenga di dover indicare una data successiva come data in cui si è consolidato il requisito sanitario.

Sul sito della CNPADC, nella segione “Prestazioni Previdenziali CNPADC”, esiste una pagina con notizie ulteriori sulla Pensione di Inabilità: https://www.cnpadc.it/?q=dottori_commercialisti/come_fare/prestazioni_previdenziali/pensione_di_inabilit%C3%A0

LA DOMANDA

La domanda, corredata da idoneo certificato medico che attesta lo stato di invalidità o inabilità, deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Cassa e reperibile sul sito della Cassa in questa pagina: https://www.cnpadc.it/?q=dottori_commercialisti/modulistica

La domanda può essere presentata tramite PEC oppure tramite raccomandata a/r; sia l’indirizzo PEC che l’indirizzo postale sono indicati nel modulo, ma comunque sono questi:

  • servizio.supporto@pec.cnpadc.it
  • raccomandata A/R all’indirizzo CNPADC in Roma, Via Mantova, 1, CAP 00198.

 

ACCERTAMENTO

L’accertamento dello stato di invalidità/inabilità viene demandato a una commissione medica nominata dalla Cassa, con sede nel luogo di residenza del richiedente, se lo stesso si trova in Italia, oppure, se risiede all’estero, nel distretto dell’Ordine professionale di appartenenza o nell’ultimo Ordine in cui risulta iscritto, in caso di cancellazione.

La Commissione è presieduta da un medico specialista in Medicina Legale o Medicina del Lavoro o da un primario ospedaliero della materia specialistica o da un medico provinciale o di struttura equipollente e da altri due medici specialisti nelle malattie invalidanti denunciate.

In occasione della visita di accertamento il professionista richiedente la pensione ha la facoltà di farsi assistere davanti alla commissione da un consulente di parte, a proprie spese, il quale può presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla commissione.

In alternativa alla procedura descritta precedentemente, l’accertamento sanitario può essere demandato a una struttura pubblica o a un ente pubblico di dimensione nazionale con il quale la Cassa ha stipulato una apposita convenzione.

In caso di diniego della prestazione è prevista il ricorso con nomina di una Commissione Medica di appello che ha sede a Roma, sempre nominata dalla Cassa e con le stesse modalità della Commissione di prima istanza.


Tutta la materia relativa alle pensioni per invalidità ed inabilità è descritta nel “Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti” in vigore dal giorno 1 gennaio 2017, anche questo reperibile nel sito della Cassa, più esattamente all’indirizzo https://www.cnpadc.it/?q=dottori_commercialisti/normativa/regolamenti

In particolare, sono gli articoli compresi tra il 34 ed il 36 a regolare la materia dell’invalidità, articoli che qui trascrivo:

” …

Art. 34 – Pensione di inabilità
1. La pensione di inabilità è riconosciuta agli iscritti che abbiano un’incapacità permanente e totale all’esercizio della professione a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione. Nel caso l’inabilità sia causata da malattia, la pensione è riconosciuta agli iscritti che abbiano maturato dieci anni di anzianità contributiva o per i quali l’iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del trentaseiesimo anno di età e la domanda di iscrizione sia presentata in data precedente al verificarsi dell’evento. Nel caso l’inabilità sia causata da infortunio, la pensione è riconosciuta a coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione in data anteriore al verificarsi dell’evento.
2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o, se successiva, dal primo giorno del mese successivo alla data di decorrenza della condizione inabilitante individuata dalla commissione medica.
3. Alla domanda di pensione di inabilità è allegato il certificato medico che attesta la sussistenza di incapacità permanente e totale all’esercizio professionale con l’indicazione della eziopatogenesi delle infermità e l’anamnesi con l’indicazione dell’epoca della insorgenza della incapacità in misura totale e con carattere permanente. In caso di infortunio il certificato medico è integrato dalla documentazione comprovante:
a) l’eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa;
b) i fatti e le responsabilità di chi ha provocato l’infortunio;
c) il titolo alla corresponsione dell’indennizzo o l’avvenuta corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto.
4. Qualora la pensione di inabilità sia conseguenza di infortunio si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
5. Qualora nel triennio precedente la domanda di pensione di inabilità l’iscritto disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte, la cui media risulti inferiore a euro 30.800,00 da rivalutare ai sensi dell’art. 27:
a) l’anzianità contributiva su cui è commisurata la quota di pensione reddituale di cui al comma 1 dell’art. 26 è aumentata di dieci anni, fino a un massimo di trentacinque anni;
b) il coefficiente di trasformazione di cui al comma 9 dell’art. 26 è individuato maggiorando di dieci anni l’età anagrafica dell’iscritto alla data di decorrenza della pensione fino a un massimo di sessantotto anni.
É comunque riconosciuto il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età minima della tabella B (allegato 2).
6. Successivamente alla delibera di attribuzione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 5, è accertata ogni tre anni l’entità dei redditi con riferimento al triennio trascorso al fine del mantenimento della quota di pensione legata al beneficio.
7. La misura della pensione di inabilità non può comunque essere inferiore al 70% dell’ammontare della pensione minima di cui al comma 3 dell’art. 27 riferito all’anno di decorrenza della pensione.
8. L’erogazione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di attribuzione del diritto ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
9. Entro dieci anni dalla delibera di attribuzione del trattamento pensionistico, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza della condizione di inabilità. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione la pensione è revocata d’ufficio.
10. L’accertamento delle condizioni di inabilità nonché le modalità e le conseguenze della revisione sono disciplinati dall’art. 36.

Art. 35 – Pensione di invalidità
1. La pensione di invalidità è riconosciuta agli iscritti che hanno una riduzione della capacità all’esercizio della professione a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all’iscrizione. Nel caso l’invalidità sia causata da malattia, la pensione è riconosciuta agli iscritti al compimento di dieci anni di anzianità contributiva, ridotti a cinque anni qualora l’iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del trentaseiesimo anno di età. Nel caso l’invalidità sia causata da infortunio, l’invalidità è riconosciuta agli iscritti che abbiano maturato cinque anni di anzianità contributiva o che abbiano presentato la domanda di iscrizione anteriormente al compimento del trentaseiesimo anno di età e all’infortunio.
2. Oltre quanto disposto dal comma 1, il diritto alla pensione sussiste quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistono all’iscrizione, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
3. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o, se successiva, dal primo giorno del mese successivo alla data di decorrenza della condizione invalidante individuata dalla commissione medica.
4. Alla domanda di pensione di invalidità è allegato il certificato medico che attesta la riduzione della capacità all’esercizio della professione a meno di 1/3 in modo continuativo, la eziopatogenesi delle infermità e l’anamnesi con l’indicazione dell’epoca della insorgenza della incapacità in misura superiore a 2/3. In caso di infortunio il certificato medico è integrato dalla documentazione comprovante:
a) l’eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa;
b) i fatti e le responsabilità di chi ha provocato l’infortunio;
c) il titolo alla corresponsione dell’indennizzo o l’avvenuta corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto.
5. Qualora la pensione di invalidità sia conseguenza di infortunio si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della legge 29 gennaio 1986, n.21.
6. La misura della pensione di invalidità è calcolata secondo le modalità di cui all’art. 26 ferma restando la percentuale di riduzione al 70% di cui all’art. 5 della legge 29 gennaio 1986 n. 21.
7. La misura della pensione di invalidità non può comunque essere inferiore al 70% dell’ammontare della pensione minima di cui al comma 3 dell’art. 27 riferito all’anno di decorrenza della pensione.
8. Qualora nel triennio precedente la domanda di pensione di invalidità l’iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, la cui media risulti inferiore ad euro 30.800,00 da rivalutare ai sensi dell’art. 27:
a) l’anzianità contributiva sui cui è commisurata la quota di pensione reddituale di cui al comma 1 dell’art. 26 è aumentata di dieci anni fino ad un massimo di trentacinque anni;
b) il coefficiente di trasformazione di cui al comma 9 dell’art 26 è individuato maggiorando di dieci anni l’età anagrafica dell’iscritto alla data di decorrenza della pensione fino ad un massimo di sessantotto anni.
É comunque riconosciuto il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età minima della tabella B (allegato 2).9. Successivamente alla delibera di attribuzione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 8, è accertata ogni tre anni l’entità dei redditi con riferimento al triennio trascorso ai fini del mantenimento della quota di pensione legata al beneficio.
10. Il pensionato di invalidità che prosegue l’esercizio della professione e matura il diritto a una delle pensioni di cui agli artt. 31, 32 e 33 ne può chiedere la liquidazione in sostituzione della pensione di invalidità.
11. Qualora il pensionato di invalidità cessi dall’iscrizione alla Cassa o deceda prima della maturazione del diritto a una delle pensioni di cui agli artt. 31, 32 e 33, la contribuzione soggettiva dovuta e versata dall’anno di decorrenza della pensione di invalidità dà diritto:
a) in caso di cessazione dall’iscrizione, alla riliquidazione d’ufficio della pensione di invalidità con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo alla cancellazione con conseguente adeguamento della pensione nel caso l’importo così determinato sia più elevato rispetto a quello in pagamento;
b) in caso di decesso, alla liquidazione della pensione indiretta in favore degli eredi ai sensi dell’art. 41 calcolata sull’intero periodo di iscrizione alla Cassa del dante causa con conseguente adeguamento della pensione nel caso l’importo determinato sia più elevato rispetto alla pensione di reversibilità della invalidità;
c) in caso di decesso in assenza di eredi aventi diritto alla pensione indiretta, alla restituzione di cui al comma 8 dell’art. 12.
12. Per le pensioni di invalidità dichiarate revisionabili, la Cassa accerta ogni tre anni dalla data di delibera di attribuzione del trattamento pensionistico la persistenza dello stato invalidante. La pensione è definitiva quando l’invalidità è confermata due volte. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto alla revisione, la pensione è revocata d’ufficio.
13. L’accertamento delle condizioni invalidanti nonché le modalità e le conseguenze delle revisioni periodiche sono disciplinati all’art. 36.

Art. 36 – Modalità di accertamento dello stato invalidante e inabilitante
1. L’accertamento delle condizioni tecnico-sanitarie per il riconoscimento delle pensioni di invalidità o di inabilità è demandato a una commissione medica nominata dalla Cassa, avente sede nel luogo di residenza del richiedente purché in Italia oppure, in caso di residenza all’estero, nel distretto dell’Ordine professionale di appartenenza o nell’ultimo Ordine in cui risulta iscritto, in caso di cancellazione. La commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o primario ospedaliero della materia specialistica o medico provinciale o di struttura equipollente e da altri due medici specialisti nelle malattie invalidanti denunciate.
2. Il richiedente la pensione ha facoltà di farsi assistere davanti alla commissione da un consulente di parte a proprie spese, il quale può presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla commissione.
3. Qualora il richiedente sia ricoverato ovvero, come attestato da certificato medico, impossibilitato a recarsi presso il luogo della visita, questa è disposta nel luogo in cui si trova.
4. Il richiedente la pensione presenta alla commissione medica la documentazione clinica dalla quale risulta la situazione psico-fisica che costituisce il titolo della domanda.
5. La commissione medica di cui al comma 1 procede alla stesura del referto-verbale contenente:
a) ogni riferimento agli elementi eziopatogenetici della infermità;
b) la data della insorgenza della infermità;
c) la data in cui, in caso di inabilità, è stata perduta in modo totale e permanente la capacità all’esercizio della professione e la relativa motivazione;
d) la data in cui, in caso di invalidità, la capacità all’esercizio della professione si è ridotta in modo continuativo a meno di 1/3 e la relativa motivazione;
e) la revisionabilità della infermità accertata in caso di invalidità.
Il referto è corredato della documentazione presentata dal richiedente relativa agli accertamenti diagnostici eseguiti, quella concernente gli accertamenti suppletivi richiesti dalla commissione, nonché le eventuali osservazioni del consulente di parte.
6. Qualora il Consiglio di Amministrazione accolga il ricorso avverso la delibera assunta dalla Giunta Esecutiva inerente gli esiti della visita medica contenuti nel referto-verbale di cui al comma 5, la Cassa procede alla nomina della Commissione medica di appello in applicazione del comma 7.
7. La commissione medica di appello ha sede in Roma ed è nominata dalla Cassa secondo i criteri di cui ai commi 1 o 12. Non possono far parte della commissione medica di appello i membri della commissione di primo grado. Il ricorrente ha facoltà di farsi assistere da un consulente di parte e può chiedere di non essere visitato dalla commissione medica di appello presso la sede in Roma qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3.
8. Gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi che la commissione ritiene di acquisire sono a carico della Cassa.
9. Qualora il richiedente la pensione deceda prima di essere stato sottoposto a visita medica, la commissione medica effettua la valutazione peritale in base alla documentazione medica a disposizione della Cassa.
10. Ai fini della revisione di cui al comma 9 dell’art. 34 e al comma 12 dell’art. 35, la persistenza dell’inabilità o dell’invalidità è accertata dalla Cassa tramite commissione medica nominata ai sensi dei commi 1 o 12.
11. Nel caso di non persistenza dello stato inabilitante o invalidante la pensione di inabilità o di invalidità è revocata dal mese successivo alla visita medica di revisione.
12. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l’accertamento tecnico sanitario può essere demandato a una struttura pubblica o a un ente pubblico di dimensione nazionale con il quale la Cassa stipula una convenzione.
La convenzione garantisce:
a) l’affidamento dell’accertamento a un medico esperto in medicina del lavoro o in medicina legale;
b) la tempestività nell’effettuazione dell’accertamento;
c) l’effettuazione dell’accertamento presso la struttura più vicina all’interessato;
d) l’omogeneità della valutazione su tutto il territorio nazionale;
e) la consulenza tecnica medico/legale in sede giudiziaria;
f) la tutela dei dati personali a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

…”


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