Il fine di questa pagina è descrivere quali sono le prestazioni previste per gli escritti alla Cassa di Previdenza degli avvocati, cosiddetta “Cassa Forense”, che, a causa di patologie sopravvenute, hanno una grave riduzione delle capacità lavorative.
La Cassa forense è nata nel 1933, è stata prima regolamentata con la legge n. 6/1952, modificata da leggi successive.
Le prestazioni d’invalidità previste per gli avvocati sono 2:
- Pensione di invalidità permanente parziale
- Pensione di Inabilità
PENSIONE DI INVALIDITA’ PERMANENTE PARZIALE
Requisito sanitario: l’iscritto alla cassa forense deve essere “permanentemente invalido”, cioè, a causa di infermità fisica o mentale sopravvenuti o aggravatisi dopo l’iscrizione, deve aver subito una riduzione almeno pari a 2/3 della capacità di lavoro relativamente alla sua attività professionale.
Requisito contributivo: l’iscrizione alla cassa forense deve essere in corso e regolare, essere avvenuta prima del compimento del 40° anno di età e devono esistere almeno 5 (cinque) anni di iscrizione e contribuzione.
Requisito lavorativo: non è obbligatoria la cancellazione dell’iscrizione dall’albo.
Decorrenza della prestazione economica: dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Revisione: ogni 3 anni; se all’atto della concessione le menomazioni sono dichiarate reversibili, la Cassa procede a revisione e, se la capacità lavorativa viene giudicata superiore ad 1/3, la pensione di invalidità viene sospesa. Se la concessione avviene altre 2 volte, oltre la prima, la pensione di invalidità diventa definitiva.
PENSIONE DI INABILITA’
Requisito sanitario: l’iscritto alla cassa forense deve essere “permanentemente e assolutamente inabile”, cioè deve avere una capacità di esercizio della professione ridotta in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio.
Requisito contributivo: l’iscrizione alla cassa forense deve essere in corso e regolare, essere avvenuta prima del compimento del 40° anno di età e devono esistere almeno 5 (cinque) anni di iscrizione e contribuzione.
Requisito lavorativo: il richiedente deve provvedere a cancellazione da tutti gli albi forensi compreso l’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
Incompatibilità: la pensione di inabilità è compatibile con l’assegno di invalidità civile.
Decorrenza della prestazione economica: dal primo giorno del mese successivo alla domanda purchè il richiedente provveda alla cancellazione da tutti gli albi entro 3 mesi dalla comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla cassa forense e reperibile sul sito internet della Cassa stessa nelle pagine che ho indicato, corredata di apposito certificato medico, anche questo redatto nell’apposito modulo.
La domanda può essere presentata:
- utilizzando il servizio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: istituzionale@cert.cassaforense.it
- con raccomandata A/R a: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistennza Forense – Servizio istruttorie previdenziali – Via G. G. Belli n, 5. 00193 Roma
ACCERTAMENTO
Se la malattia è “palese” ed irreversibile, come si evince dalla documentazione allegata alla domanda e su parere del Medico Fiduciario della Cassa, la Giunta Esecutiva può provvedere direttamente al riconoscimento.
Ma la prassi è che il professionista viene sottoposta a visita da una Commissione Medica distrettuale composta da 3 medici esperti o specialisti nella/e patologia/e del richiedente: è presieduta da un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro e da un docente universitario o da un primario ospedaliero, o dal medico provinciale, gli altri 2 membri dovrebbero essere i medici-esperti o specialisti rispetto alle patologie denunciate.
Il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, davanti alla commissione, da un consulente di parte che può presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla stessa commissione.
Entro quattro mesi dalla nomina la Commissione invia il proprio parere alla Giunta Esecutiva che delibera in merito alla concessione della pensione.
IL RICORSO
Qualora l’istanza non venga accolta, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, l’istante può ricorrere e chiedere di esssere sottoposto a visita dalla Commissione Medica di Appello
Sul sito della Cassa Forense, nella segione “Documentazione” esiste una pagina con diversi link da cui si possono attingere ulteriori notizie: http://www.cassaforense.it/documentazione/nuova-guida-previdenziale/prestazioni-previdenziali/
Tutta la materia relativa alle pensioni per invalidità è descritta nel “REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI”, Testo approvato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 5 settembre 2012.
In particolare, sono gli articoli 9, 10 ed 11 a regolare la materia delle pensioni di invalidità ed inabilità, articoli che qui trascrivo:
- la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale;
- l’iscritto abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e l’iscrizione sia in atto, continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell’ iscritto medesimo.