I medici di parte non possono partecipare agli accertamenti medico-legali presso l’INAIL ad eccezione della fase della collegiale medica.
E’ quanto viene affermato in una risposta congiunta della “Direzione Centrale Prestazioni Economiche” e della “Sovrintendenza Sanitaria Centrale” dell’INAIL del dicembre 2014 rispetto a segnalazioni di alcune Direzioni Regionali.
In sostanza nel documento viene affermato che:
- il T.U. “non prevede l’assistenza da parte di medici di fiducia per gli infortunati o tecnopatici nel corso degli accertamenti medico-legali …”
- La visita collegiale già rappresenta un meccanismo di confronto tra medico di fiducia e medico INAIL al fine di comporre in modo “informale” le controversie riguardanti i provvedimenti INAIL.
- Al comma 4 dell’art. 12 del DPR 62/2013, “regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici …” viene stabilito il divieto di “assumere impegni o anticipare l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti.”.
- L’accertamento medico-legale è solo una delle parti che concorrono alla costituzione del provvedimento amministrativo finale e quindi, in realtà, l’esito finale potrebbe essere difforme “… rispetto a quanto eventualmente comunicato ai medici esterni“
- “per quanto sopra esposto, non può essere ritenuto congruo l’accesso presso le unità territoriali dell’INAIL da parte di medici esterni durante l’espletamento delle attività medico-legali che precedono la formazioni del provvedimento amministrativo“.
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Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
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