Ordinanza Ministero della Salute, 29 dicembre 2022
G.U. n. 305 del 31 dicembre 2022
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l’art. 32, il quale prevede, tra l’altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 29 settembre 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 settembre 2022, n. 229;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 ottobre 2022, n. 255;
Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria del 29 dicembre 2022, in materia;
Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all’attuale scenario della pandemia da COVID-19 e all’andamento della stagione influenzale;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prorogare le misure disposte con la citata ordinanza del 31 ottobre 2022, concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, compresi ambulatori e studi medici;
Emana
la seguente ordinanza:
1. Le misure disposte con l’ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 aprile 2023.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 29 dicembre 2022
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’universita’ e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 3295