Con il DM 9 aprile /2008 sono state aggiornale le ormai obsolete tabelle delle malattie professionali risalenti al 1994.

L’efficacia di tale tabella dovrebbe insorgere a partire dalla data indicata, ma in ottemperanza al principio giuridico del “favor lavoratoris”, l’applicazione è attuata dall’INAIL anche a quelle domande che alla data del 22/07/2008 erano ancora in fase di istruttoria, comprese quelle in fase di opposizione e, frequentemente, in fase di giudizio. Non è applicabile alle domande definite con sentenza di rigetto definitiva o prescritte.

La “nuova tabella tabella delle malattie professionali” come la precedente, si divide in due parti:

  • NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
  • NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’AGRICOLTURA DI CUI ALL’ART. 211 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Entrambe sono suddivise in 3 colonne:

  1. Malattie con codice ICD9
  2. lavorazioni
  3. Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione

Inoltre sono presenti, nella prima colonna,

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  • sia un un elenco di “PATOLOGIE NOSOLOGICAMENTE DEFINITE” con nome della patologia le relative lavorazioni morbigene e il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell’esposizione al rischio e per il quale vige la PRESUNZIONE DI ORIGINE PROFESSIONALE DELLA MALATTIA DENUNCIATA,
  • sia un gruppo di malattie genericamente definito come “ALTRE MALATTIE” in cui si indica la sostanza patogena o la lavorazione morbigena, ma non la malattia e per queste la presunzione di origine professionale è valida solo se si dimostra che è stata provocata dall’esposizione alla sostanza indicata in tabella; ma per questo può essere di aiuto la “tabella delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia”. (visionabile da QUESTA pagina).

Da notare l’importanza del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell’esposizione, a volte veramente breve, perfino 6 mesi, a volte, come nel caso dei tumori, delle patologie da amianto o da silicio, senza limite. La sua importanza sta ovviamente nella possibilità di riconoscimento di malattia professionale se non si riesce a dimostrare l’insorgenza della patologia prima del termine previsto.

Il DM 09/04/2008 e la relativa tabella può essere visionata da questo link

FONTI:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/malattia-professionale.html

Dott. Salvatore Nicolosi

Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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