LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e dell’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1988 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Guerri Orfeo e il Ministero degli Interni, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 1989;

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

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Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un procedimento civile promosso da …… nei confronti del Ministero degli Interni per vedersi riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili assoluti dall’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, l’adito Pretore di Pisa rilevava che nella specie l’istante era affetto:

a) da cecità parziale, per la quale fruiva di una modesta pensione (L. 25.000 mensili);
b) da altre gravi patologie comportanti un’invalidità valutata in sede amministrativa nella percentuale dell’80%, che non gli dava però titolo ad alcuna provvidenza in ragione del superamento dei limiti di reddito stabiliti al riguardo.
Dalla consulenza tecnica d’ufficio, e dall’iniziale valutazione della stessa Amministrazione resistente, emergeva che sommando la cecità alle altre patologie ne sarebbe risultata un’invalidità del 100%, che avrebbe dato titolo sia alla pensione d’invalidità che all’indennità di accompagnamento, per un totale di circa L. 800.000 mensili.
Ciò premesso, il Pretore di Pisa, con ordinanza del 25 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., una questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della citata legge n. 18 del 1980 e 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 «nella parte in cui non consentono la percezione dell’indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 18/1980 al cieco parziale titolare di pensione ed anche invalido civile all’80%, posto che la complessiva invalidità lo rende del tutto inabile a compiere gli atti quotidiani della vita».
La prima di tali norme, osserva il giudice a quo, rinvia, quanto alla definizione dell’invalidità civile che dà titolo all’indennità di accompagnamento, alla seconda; e questa esclude che ai fini del riconoscimento dello status di invalido possano rilevare ragioni di invalidità che – come nella specie – danno autonomamente titolo ad una prestazione diversa (ciechi, invalidi per lavoro o per servizio, ecc.). Ciò, però, a suo avviso, comporta, una manifesta disparità di trattamento tra soggetti le cui affezioni siano nel complesso tali da impedire loro di provvedere agli ordinari bisogni della vita, a seconda che tra di essi ve ne sia o meno taluna che dà titolo ad una prestazione autonoma, posto che la presenza di questa si traduce, come nel caso di specie, in un trattamento assistenziale deteriore.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, dopo aver osservato che la cumulabilità delle provvidenze previste in favore di categorie distinte – invalidi civili, ciechi civili e sordomuti si risolverebbe in una duplice valutazione delle stesse minorazioni, ha, peraltro, chiesto il rinvio degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della sopravvenuta normativa di cui agli artt. 1 e 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Considerato in diritto

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Pisa dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui tali norme, nel loro combinato disposto, escludono che, ai fini del riconoscimento dello stato di tale invalidità civile assoluta che dà diritto all’indennità di accompagnamento, possano essere computate le affezioni – come, nella specie, la cecità parziale – che danno titolo ad un’autonoma prestazione assistenziale. Nel definire le condizioni per l’attribuzione di tale indennità agli invalidi civili totalmente inabili, infatti, la prima di tali disposizioni richiama la seconda; e questa, nell’ultimo comma, esclude dalle prestazioni di invalidità civile «gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio,  nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi».
Nel caso oggetto del giudizio a quo, la congiunta considerazione della cecità parziale e delle altre affezioni riscontrate al ricorrente – comportanti un’invalidità valutata nell’80% – avrebbe dato luogo al riconoscimento di un’invalidità totale con inabilità a compiere gli atti quotidiani della vita, e quindi all’attribuzione dell’indennità di accompagnamento; ma ciò ostava la preclusione, discendente dalle norme impugnate, a considerare nel coacervo la cecità parziale, per la quale egli fruiva di autonoma pensione.
Ad avviso del Pretore rimettente, le cennate disposizioni contrastano con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., in quanto comportano un’irrazionale disparità di trattamento tra soggetti parimenti abbisognevoli di assistenza continuativa perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Se infatti a determinare tale condizione concorrono affezioni specificamente disciplinate come la cecità ed il sordomutismo – che danno titolo ad autonoma prestazione, il trattamento assistenziale complessivo risulta deteriore rispetto a quello goduto da chi sia totalmente inabile a causa di affezioni di altra natura.
Il descritto assetto normativo circa la spettanza dell’indennità di accompagnamento in caso di pluriminorazione comprensiva della cecità parziale non risulta modificato, nella prassi applicativa, dalle sopravvenute disposizioni contenute nella legge 21 novembre 1988, n. 508 e nel decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (cfr. circolare del Ministero dell’Interno n. 2/89 del 19 gennaio 1989): sicché non può accogliersi la richiesta di restituzione degli atti per riesame della rilevanza avanzata dall’Avvocatura dello Stato.

2. – La questione è fondata. È d’uopo premettere che la normativa vigente non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidenze previste per l’invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo) ove ricorrano i presupposti di ciascuna; prescrive, però, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l’attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa (cfr. circolare cit. e parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1973/80 del 18 dicembre 1981).
Tale regola, connessa all’apprestamento di specifiche discipline per le sopradette cause di invalidità, è già di per sé suscettibile di valutazioni critiche ove la separata considerazione delle singole minorazioni conduca ad un’insufficiente individuazione delle complessive esigenze di assistenza del soggetto che ne è affetto. Ma essa risulta priva di razionalitàse applicata nei confronti dell’indennità di accompagnamento: la quale spetta, oltre che ai ciechi assoluti, ai soggetti totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche «che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua» (cfr. art. 1 legge n. 18 del 1980 e, oggi, art. 1 legge n. 508 del 1988). La legge, infatti considera qui una condizione specifica, quella dei soggetti non deambulanti o non in grado di provvedere a se stessi per le esigenze della vita quotidiana, che è ulteriore ed aggiuntiva rispetto allo stato di totale inabilità al lavoro; e conseguentemente, appresta una specifica provvidenza per porli in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta.
Tale carattere aggiuntivo dell’indennità in questione è dimostrato, da un lato, dal fatto che essa non spetta ove il soggetto non abbia da provvedere a tali esigenze perché ricoverato gratuitamente in istituto (art. 1, terzo comma, legge n. 18 del 1980); dall’altro, dal fatto che essa si cumula con la pensione d’invalidità totale, ove di questa ricorrano i requisiti reddituali, e spetta anche agli invalidi totali minori di anni diciotto, che non fruiscono di detta pensione (artt. 1 della legge n. 18 del 1980 e 12 della legge n. 118 del 1971).
La possibilità di cumulo delle prestazioni assistenziali connesse alle invalidità con l’indennità di accompagnamento trova quindi ragione nella diversa funzione di tali provvidenze: le quali tendono, nell’un caso, a sopperire alla condizione di bisogno di chi a causa dell’invalidità non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento; nell’altro, a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.
L’assicurare tali condizioni rientra tra i doveri inderogabili di solidarietà additati dall’art. 2 Cost., ed ha preminente rilievo nell’ambito dei compiti di assistenza posti allo Stato dall’art. 38, primo comma; e per altro verso, data l’autonomia della situazione in discorso, contrasta certamente col principio d’uguaglianza il concedere o meno la relativa prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che essi fruiscano o no di provvidenze preordinate ad altri fini.
Le disposizioni impugnate vanno perciò, nel loro combinato disposto, dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui escludono che ai fini della valutazione dello stato di inabilità totale che dà diritto all’indennità di accompagnamento possa essere considerata la cecità parziale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

Dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.

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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI


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