Semplificazione istanza di invalidità civile per minori titolari di indennità di frequenza al 18° anno di età

Con il messaggio 6512 dell’8 agosto 2014 l’INPS ha comunicato di aver preso atto di quanto disposto dal Decreto-Legge 24 giugno 2014, n° 90 (misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) che, con i commi 5 e 6 dell’articolo 25 ha introdotto, per i soggetti minorenni già disabili, una rilevante semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse al raggiungimento della maggiore età.

In sostanza i minori titolari di indennità di frequenza possono presentare, già nei 6 mesi precedenti al compimento del 18 anno di età, istanza di concessione dei benefici connessi al riconoscimento di concessione di pensione di inabilità o di assegno mensile.

A tale istanza, da presentare tramite un patronato, non è necessario allegare l’usuale certificato medico on-line.

In questo caso comunque la corresponsione del beneficio economico prosegue in via provvisoria anche dopo il compimento della maggiore età ed eventualmente viene confermata dopo l’indispensabile accertamento sia delle condizioni sanitarie, con visita medico-legale della Commissione preposta, sia dei requisiti amministrativi.

Interessanti anche le “disposizioni transitorie”, che qui integralmente trascrivo:

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“… Il decreto legge n° 90/2014 spiega la sua efficacia a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: le nuove disposizioni trovano quindi applicazione “anche” per tutti i minori che abbiano già compiuto il diciottesimo anno d’età a far data dal 24 giugno 2014. Pertanto, alfine di consentire una compiuta disciplina della fase transitoria compresa tra l’entrata in vigore del decreto e la sua piena operatività, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni.
I titolari di indennità di frequenza, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età a far data dal 24 giugno c.a. e non oltre la piena operatività del presente messaggio, potranno produrre istanza ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.L. n. 90/2014. Resta fermo l’accertamento dei requisiti sanitari al compimento della maggiore età. Sarà cura dell’Istituto informare direttamente tali soggetti in merito alle nuove disposizioni normative tramite apposita comunicazione epistolare e\o tramite chiamata diretta da parte del Contact Center. …

Per i minori titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, in sede di conversione parlamentare è stato abrogato la necessità di istanza di conferma prevista al comma 6 dell’art. 25 del citato DM e quindi, solo per queste tipologie di invalidità, al compimento della maggiore età è automatica sia il riconoscimento sanitario sia la prosecuzione della corresponsione dei correlati benefici economici

Per il messaggio INPS n. 6512 dell’8 agosto 2014 in formato PDF da ==> QUI

Per il testo dell’art. 25 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n° 90 da ==> QUI

Dott. Salvatore Nicolosi


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