CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 20 marzo 2006, n. 1471

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

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sul ricorso in appello iscritto al NRG 10250 dell’anno 1999 proposto da(omissis>), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis)

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, n. 992 del 24 agosto 1999;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

visti gli atti tutti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 18 novembre 2005 il consigliere  Carlo Saltelli;

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uditi l’Avv. M. Roperto e l’Avvocato dello Stato Ferrante.

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con ricorso giurisdizionale notificato il 19 febbraio 1997 il signor (omissis) chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, l’annullamento del silenzio – rigetto asseritamente formatosi sul suo ricorso in data 26 settembre 1996 proposto avverso la determinazione n. 15528, vol. 280, mod. AB, del 12 settembre 1994, con cui era stata negata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità psicosi depressiva o dissociativa contratta durante il periodo militare.

Lamentando illogicità manifesta, contraddittorietà, insufficienza di motivazione e falsità dei presupposti, l’interessato sosteneva che, come del resto emergeva dai referti dei due ricoveri ospedalieri occorsi (nel febbraio 1992 prima presso l’Ospedale Civile di Bolzano e poi presso l’Ospedale Militare di Verona) durante lo svolgimento del servizio militare, non si poteva dubitare che proprio quest’ultimo doveva considerarsi la causa dell’infermità psicosi depressiva o dissociativa, immotivatamente e contraddittoriamente negata dall’amministrazione, sia perché vi era un palese contrasto con i parere dei comandanti dei reparti ove aveva prestato servizio, sia perché era già stata ammessa la dipendenza da causa di servizio dell’infermità ipoacusia, determinata da un trauma che aveva evidentemente scatenato anche l’altra infermità.

L’adito Tribunale, nella resistenza dell’intimata amministrazione statale, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate alla stregua delle puntuali tesi difensive dell’amministrazione.

Con atto di appello notificato il 12 novembre 1999 l’interessato ha chiesto la riforma della prefata statuizione, riproponendo in sostanza le censure svolte in primo grado, a suo avviso superficialmente esaminate ed erroneamente respinte, e depositando a sostegno delle proprie ragioni una consulenza medica.

Il Ministero della Difesa ha resistito al gravame.

D I R I T T O

I. L’appello è infondato e deve essere respinto.

I.1. La questione controversa, che si sostanzia nella contestata legittimità del diniego della dipendenza da causa di servizio della psicosi depressiva di cui è risultato affetto il signor (omissis), investe la problematica dei nei limiti della sindacabilità del giudizio medico – legale della Commissione Medico Ospedaliera.  

Al riguardo, la Sezione rileva che costituisce consolidato principio giurisprudenziale, da cui non vi è motivo per discostarsi, quello secondo cui il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico – discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti (C.d.S., sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1341; 10 luglio 2001, n. 3822) ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale (C.d.S., sez. VI, 6 maggio 2002, n. 2483).

Le infermità e le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinate (C.d.S., sez. VI, 10 agosto 2000, n. 4429): la concausa può ritenersi efficiente, allorché connota la genesi della malattia (rapporto di causa ed effetto), mentre si qualifica determinante, allorché i fatti di servizio assurgono, invece, a ruolo di elementi preponderanti ed idonei ad influire sul determinismo del male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto od aggravato.

I.2. Ciò posto, la Sezione rileva che nel caso di specie il contestato giudizio della Commissione Medico Ospedaliera è immune da vizi, come correttamente rilevato dai primi giudici.

Innanzitutto è del tutto irrilevante, ai fini della presunta erroneità e contraddittorietà del giudizio del predetto organo collegiale, il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità “psicosi depressiva” formulata dal Comandante del 1° Battaglione Genio Pontieri, in quanto detto parere, che pur si inserisce nel procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità, non solo ha alcun valore vincolante, per quanto non proviene neppure da un organo medico, in possesso della necessaria preparazione tecnico – professionale.

D’altra parte, come puntualmente rilevato dai primi giudici, non può confondersi la “nevrosi depressiva”, diagnosticata all’interessato dal Posto di Medicazione del 1° Battaglione Genio Pontieri  per valutare dalla “psicosi depressiva” e “sindrome dissociativa”, di cui è stato richiesto il riconoscimento come dipendente da causa di servizio: la nevrosi, infatti, è una sindrome caratterizzata da alterazioni dell’emotività e conseguente disagio psichico, senza tuttavia il grave distacco dalla realtà (allucinazione, delirio, perdita di contatto con il mondo esterno) che connota la psicosi .

Il trauma acustico subito durante lo svolgimento del servizio militare e causa indiscussa della ipoacusia (riconosciuta dipendente da causa di servizio) non può – ad esempio – da solo spiegare l’esito del colloquio e della visita psichiatrica in data 8 luglio 1992 (da cui emerge una posizione di oppositività e mutacismo, silenzio ostinato, affermazioni di routine e irritabilità, culminata in una fuga a scopo autolesivo in data 6 luglio 1992, una crisi violenta che culmina nella distruzione di un tavolo della camerata in data 7 luglio 1992); del tutto correttamente e ragionevolmente, quindi, la Commissione Medico Ospedaliera ha ritenuto che la psicosi depressiva era una “…manifestazione patologica legata alla costituzione caratteriale”, tanto più “…che nei pochi mesi di servizio prestato non si rileva nulla di particolarmente stressante che possa aver inciso sul decorso della malattia in senso peggiorativo”.

Deve quindi negarsi che il contestato giudizio sia stato formulato in termini apodittici e senza adeguato riferimento alla realtà e all’infermità ovvero sia inficiato da travisamento dei fatti.

Le censure svolte al riguardo dall’appellante, pertanto, si configurano come  inammissibili e apodittiche opinioni, dissenzienti rispetto al giudizio medico – legale, non suffragate da alcuna prova e tanto meno di indizi, circa pretesi errori di valutazione dell’infermità in cui sarebbe incorsa la Commissione Medico Ospedaliera: ciò rende del tutto inutilizzabile anche la consulenza tecnica di parte depositata dall’appellante le cui conclusioni si limitano a dichiarare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “psicosi depressiva” sull’unico rilievo del ricordato trauma acustico, ma senza riuscire a fornire alcun elemento idoneo a far dubitare del giudizio valutativo dell’organo tecnico dell’amministrazione.

II. In conclusione l’appello deve essere respinto. 
 

Può tuttavia disporsi la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal signor (omissis) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, n. 992 del 24 agosto 1999, lo respinge.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

CARLO  SALTELLI  – Presidente F.F., est., CARLO  DEODATO  – Consigliere, SALVATORE  CACACE  – Consigliere, SERGIO  DE FELICE  – Consigliere, SANDRO  AURELI  – Consigliere, 

IL PRESIDENTE f.f., est.  Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO  Giacomo Manzo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 20 marzo 2006


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