La legge vigente prevede che un dipendente pubblico che si trova in una condizione di salute tale da rendere difficoltoso o impossibile lo svolgimento del suo lavoro, può richiedere all’INPADAP, ormai all’INPS, la concessione di specifici benefici previdenziali.
Il modello di domanda in formato PDF include anche una sezione finale che SEMBRA un vero e proprio certificato medico, quindi che deve essere compilato da un medico di fiducia del richiedente, può essere scaricato da QUESTA pagina sul sito dell’INPS nella sezione “gestione dipendenti pubblici ex-INPDAP”.
Nel PDF scaricato bisogna prima selezionare il flag “pensione ordinaria di inabilità” dopodiché può essere convenientemente compilato con l’Adobe Reader, ma può anche essere scaricato vuoto e quindi compilato a mano. In realtà tale modulo deve essere comunque corredato da un ulteriore certificato su modello “allegato 2” che potrà essere fornito direttamente dall’amministrazione (esperienza personale).
Come si vedrà più appresso, costantemente tra i requisiti sanitari è inserito che le infermità non devono dipendere da causa di servizio. Ma la causa di servizio per i dipendenti pubblici, ad eccezione dei corpi militari, è stata abolita a partire dal dicembre 2011 e rimane la tutela INAIL; restano però valide le concessioni di “causa di servizio” la cui domanda è stata presentata prima di quella data.
Non esistono normative che indichino una incompatibilità tra le infermità provocate da infortuni o malattie riconosciute come infortunio sul lavoro o malattie professionali nella tutela INAIL e patologie che provocano una condizione inabilitante utile ai fini del riconoscimento di una delle tipologie di pensione di inabilità per i dipendenti statali.
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda può essere presentata fino a 2 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni; di questi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni precedenti o comunque nei 3 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Non esiste alcuna tabella di riferimento per la valutazione patologie invalidanti .
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ facoltà del lavoratore farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con spese a suo carico.
La visita domiciliare da parte della Commissione accertante è possibile in caso di comprovate gravi condizioni di salute che impediscono al richiedente di recarsi nella sede della Commissione accertatrice. In questo caso è il Presidente della Commissione che dispone l’accertamento domiciliare.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata effettuando un calcolo diverso a seconda che si debba applicare il sistema retributivo oppure il sistema contributivo o misto:
Sistama retributivo: applicabile in coloro che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva; si aggiunge all’anzianità contributiva maturata ulteriori contributi fino al raggiungimento dell’età pensionabile e comunque per un massimo di 40 anni di contributi totali; non può superare l’80% della base pensionabile e l’importo della pensione che verrebbe erogata in caso di invalidità da causa di servizio.
Sistema contributivo o misto: applicabile a coloro che al 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni oppure che hanno iniziato a lavorare dopo quella data; è calcolata aggiungendo i contributi mancanti al raggiungimento del 60° anno di età
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma che sia, in Italia e all’estero, compresa l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e l’iscrizione negli albi professionali.
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o le mansioni assegnate. La domanda può essere presentata anche entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto per dimissione, ma lo stato invalidante deve essere presente a quella data.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, anche non continuativo.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Il requisito medico pertanto è più “morbido” rispetto a quello della pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività.
Non esiste alcuna tabella di riferimento.
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata.
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
La visita può essere richiesta anche dal datore di lavoro.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore dipendente di una amministrazione statale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Il lavoratore dipendente di un ente locale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Quanto sopra a prescindere dall’età anagrafica
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
Non esiste alcuna tabella di riferimento.
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.
ITER SUCCESSIVO
Se la condizione di inabilità alla mansione viene accertata, l’amministrazione è obbligata a tentare di collocare il lavoratore in altro posto, purché non vi sia una riduzione del livello, neanche quello retributivo.
Se ciò risulta impossibile, l’amministrazione può proporre una mansione inferiore.
In ogni caso, se il lavoratore rifiuta una mansione inferiore oppure se non viene trovata una mansione di pari livello, il lavoratore viene collocato a riposo.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
PER TUTTI I TRE TIPI DI PENSIONE è previsto, in caso di mancato accoglimento, il ricorso amministrativo alla direzione provinciale INPS-gestione ex INPDAP che provvederà a disporre una ulteriore visita medica.
In caso di diniego definitivo alla prestazione, è possibile proporre ricorso giudiziario alla Corte dei Conti.
Fonti ed approfondimenti:
http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Assegnoordinariodiinvalidità.aspx
http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Pensionediinabilità.aspx
https://www.inas.it/invalidita-da-lavoro/
http://www.epasa.it/inabilita_invalidita.html
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi Medicina Legale patronato INCA-CGIL di Siracusa
buonasera.
Il modello giusto è “Domanda di pensione ordinaria o privilegiata di inabilità” – cod. AP76; come indicato all’inizio della pagina, nel PDF scaricato bisogna prima selezionare il flag “inabilità” dopodichè può essere compilato con l’Adobe Reader, ma può anche essere scaricato vuoto e quindi compilato a mano.
Da come mi descrive il suo caso direi che le possibilità di ottenere l’inabilità sono molto elevate.
Circa l’invalidità civile, si tratta di una istanza totalmente diversa che va presentata a parte e con modalità differente.
Esiste un certificato apposito, diverso dall’AP76, che viene compilato on-line dal medico; successivamente si presenta istanza apposita tramite patronato; descrivo la procedura in quasta pagina: http://www.medisoc.it/invalidita-civile/invalidita-civile-la-domanda/
All’ultimo quesito, “raggiunta l’età pensionabile dovrei ripresentare altra domanda per convertire la pensione, come mi pare succeda per l\’assegno mensile di invalidità?” non so rispondere perchè è troppo di ambito burocratico per me
Saluti
Non voglio sottavalutare la sua patologia reumatica, ma ciò che conta è la sua gravità e il coinvolgimento di altri organi oltre alle articolazioni.
Rimango dell’opinione che sarebbe meglio che fosse l’ammistrazione stessa, considerando le sue difficoltà a svolgere le sue mansioni, ad avviare una richiesta di accertamento per inabilità
Saluti
Buonasera.
A distanza è difficilissimo dare un parere ma cerchiamo di capire.
Scorrendo l’elenco, fino al condrosarcoma avrei detto di no, così come avrei detto di no aggiungendo l’artrite reumatoide che assume caratteri particolarmente invalidanti nelle forme avanzate con deformazioni articolari.
Il condrosarcoma però mi crea forti dubbi che possono essere risolti solo con visita diretta (ma è stato operato?).
Credo che lei sappia che quando si fa l’istanza di inabilità in ambito di lavoro pubblico contestualmente è come se ci si dimettesse. Se poi l’istanza non dovesse essere accolta … le dimissioni restano con il rischio concreto di perdere il lavoro.
Il suo credo sia un caso particolare, probabilmente molto vicino ai requisiti per l’inabilità, ma è mio costume raccomandare prudenza nel presentare certe istanze.
Peraltro, se invece è l’amministrazione stessa a fare richiesta di accertamento per l’inabilità del lavoratore ciò non è più valido; se l’istanza non fosse accolta o accolta solo parzialmente il lavoratore non corre rischi sul mantenimento del posto di lavoro.
Saluti
Come mai avete cancellato il mio commenyo???
Gent.mo Dottore,
sono militare con 33 anni di servizio 53 d\’età, in aspettativa per motivi di salute dal 2014, scaduti i 730 gg sono stato giudicato dalla CMO “Non idoneo permanentemente al S.M.I. in modo assoluto. Da collocare in congedo assoluto. Non reimpiegabile nelle aree del personale civile della Difesa.”
La diagnosi è “Sindrome della cauda – Paraparesi in esiti intervento per MAV spinale”.
Preciso che l\’intervento (a dire il vero ben 4) risalgono al 2004 dopo che fu diagnosticata la malformazione congenita (aggettivo che mi ha escluso la possibilità di CDS). All\’epoca usufruii di 18 mesi di Aspettativa e giudicato idoneo con limitazioni rientrai nel 2005 con mansioni di ufficio e ovvio con l\’impossibilità di partecipare ad attività operativa, esercitazioni, missioni. Con sacrifici e continui cicli di FKT (sempre meno efficaci) ho potuto lavorare sino al 2013, ma in seguito ad aggravamento (deambulazione esclus con appoggio) e sintomatologia estesasi ad arti sup, mani e collo (stenosi e sofferenza midollare) ho iniziato l\’aspettativa conclusasi ora con il congedo.
Sto richiedendo per tramite del Comando e tra varie difficoltà burocratiche – in primis la dubbiosa modulistica INPS (ben 3 modelli AP60, AP76, modello 1998) presenti ognuno con lievi ma importanti differenze – la pensione ordinaria di inabilità.
A suo parere posso sperare nel riconoscimento della condizione più grave di inabilità, quella a qualsiasi attività lavorativa, tale da avere quei contributi “figurativi” mancanti ai 40 anni?
L\’eventuale riconoscimento vale anche come certificazione di invalidità civile al 100% (che mi viene chiesta per esenzione ticket, visite, ecc.) oppure occorre una seconda pratica INPS a parte?
Il sempre eventuale trattamento di pensione sarebbe perenne, oltre che reversibile, oppure raggiunta l\’età pensionabile dovrei ripresentare altra domanda per convertire la pensione, come mi pare succeda per l\’assegno mensile di invalidità?
Perdonate la logorroicità.
La ringrazio e Le porgo i miei più cordiali saluti.
G.
Mi è stata riconosciuta una invalidità del 75% con legge 104 art 3 comma 3 (ma non avevo presentato il referto di artrite reumatoide perché appena certificata)
Buonasera dottore.
Ho 32 anni e sono affetta da + patologie ed il sindacato mi ha consigliato di attivarmi x la Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Sono dipendente pubblica e lavoro da settembre 2001, nei primi anni non continuativi, io sono titubante e chiedo a lei se posso fare questa domanda oppure rischio il mio lavoro.
Patologie in atto:
Agenesia renale con IRC cronica lieve
Prolasso mitralico tachicardia parossistica
Anemia sideropenica
Sindrome di Kienbock 1° stadio
Condrosarcoma femore dx 10 cm
Artrite remautoide
Osteopenia
Facevo l’operatore socio sanitario e sono stata spostata in amministrativo ma sono spesso in malattia x astenia marcata e polialtralgie diffuse, seguita anche in cure paliative x il dolore oncologico con depalgos.
Secondo lei potrebbero accettarla o escluderla??
Grazie
Buonasera Dottore,
Buonasera.
Le somme delle categorie sono “fisse”, nel senso che esiste una tabella che le prevede
Una cat. V più un’VIII o una VII da come risultato una cat. IV.
Quindi dipende a quale tabella/categoria sono state ascritte le prime cause di servizio. Teoricamente potrebbe essere una categoria ancora superiore.
Può consultare la tabella delle somma in QUESTA pagina.
Buonasera.
Per tutte le istanze di pensione per invalidità è necessario presentare un certificato medico giustificativo, che per i dipendenti del settore privato si fa su modello SS3.
Per i dipendenti pubblici NON si usa il modello SS3, ma un modello apposito, AP76, che si trova nella sezione ex INPDAP del sito INPS, scaricabile dal link che indico nelle prime righe di questa pagina.
Tale certificato, debitamente compilato e firmato dal medico di fiducia, va poi presentato in forma cartacea all’amministrazione che procederà ad avviare l’iter per il riconoscimento dell’inabilità.
Saluti