La legge vigente prevede che un dipendente pubblico che si trova in una condizione di salute tale da rendere difficoltoso o impossibile lo svolgimento del suo lavoro, può richiedere all’INPADAP, ormai all’INPS, la concessione di specifici benefici previdenziali.
Il modello di domanda in formato PDF include anche una sezione finale che SEMBRA un vero e proprio certificato medico, quindi che deve essere compilato da un medico di fiducia del richiedente, può essere scaricato da QUESTA pagina sul sito dell’INPS nella sezione “gestione dipendenti pubblici ex-INPDAP”.
Nel PDF scaricato bisogna prima selezionare il flag “pensione ordinaria di inabilità” dopodiché può essere convenientemente compilato con l’Adobe Reader, ma può anche essere scaricato vuoto e quindi compilato a mano. In realtà tale modulo deve essere comunque corredato da un ulteriore certificato su modello “allegato 2” che potrà essere fornito direttamente dall’amministrazione (esperienza personale).
Come si vedrà più appresso, costantemente tra i requisiti sanitari è inserito che le infermità non devono dipendere da causa di servizio. Ma la causa di servizio per i dipendenti pubblici, ad eccezione dei corpi militari, è stata abolita a partire dal dicembre 2011 e rimane la tutela INAIL; restano però valide le concessioni di “causa di servizio” la cui domanda è stata presentata prima di quella data.
Non esistono normative che indichino una incompatibilità tra le infermità provocate da infortuni o malattie riconosciute come infortunio sul lavoro o malattie professionali nella tutela INAIL e patologie che provocano una condizione inabilitante utile ai fini del riconoscimento di una delle tipologie di pensione di inabilità per i dipendenti statali.
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda può essere presentata fino a 2 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni; di questi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni precedenti o comunque nei 3 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Non esiste alcuna tabella di riferimento per la valutazione patologie invalidanti .
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ facoltà del lavoratore farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con spese a suo carico.
La visita domiciliare da parte della Commissione accertante è possibile in caso di comprovate gravi condizioni di salute che impediscono al richiedente di recarsi nella sede della Commissione accertatrice. In questo caso è il Presidente della Commissione che dispone l’accertamento domiciliare.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata effettuando un calcolo diverso a seconda che si debba applicare il sistema retributivo oppure il sistema contributivo o misto:
Sistama retributivo: applicabile in coloro che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva; si aggiunge all’anzianità contributiva maturata ulteriori contributi fino al raggiungimento dell’età pensionabile e comunque per un massimo di 40 anni di contributi totali; non può superare l’80% della base pensionabile e l’importo della pensione che verrebbe erogata in caso di invalidità da causa di servizio.
Sistema contributivo o misto: applicabile a coloro che al 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni oppure che hanno iniziato a lavorare dopo quella data; è calcolata aggiungendo i contributi mancanti al raggiungimento del 60° anno di età
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma che sia, in Italia e all’estero, compresa l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e l’iscrizione negli albi professionali.
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o le mansioni assegnate. La domanda può essere presentata anche entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto per dimissione, ma lo stato invalidante deve essere presente a quella data.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, anche non continuativo.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Il requisito medico pertanto è più “morbido” rispetto a quello della pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività.
Non esiste alcuna tabella di riferimento.
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata.
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
La visita può essere richiesta anche dal datore di lavoro.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore dipendente di una amministrazione statale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Il lavoratore dipendente di un ente locale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Quanto sopra a prescindere dall’età anagrafica
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
Non esiste alcuna tabella di riferimento.
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.
ITER SUCCESSIVO
Se la condizione di inabilità alla mansione viene accertata, l’amministrazione è obbligata a tentare di collocare il lavoratore in altro posto, purché non vi sia una riduzione del livello, neanche quello retributivo.
Se ciò risulta impossibile, l’amministrazione può proporre una mansione inferiore.
In ogni caso, se il lavoratore rifiuta una mansione inferiore oppure se non viene trovata una mansione di pari livello, il lavoratore viene collocato a riposo.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
PER TUTTI I TRE TIPI DI PENSIONE è previsto, in caso di mancato accoglimento, il ricorso amministrativo alla direzione provinciale INPS-gestione ex INPDAP che provvederà a disporre una ulteriore visita medica.
In caso di diniego definitivo alla prestazione, è possibile proporre ricorso giudiziario alla Corte dei Conti.
Fonti ed approfondimenti:
http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Assegnoordinariodiinvalidità.aspx
http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Pensionediinabilità.aspx
https://www.inas.it/invalidita-da-lavoro/
http://www.epasa.it/inabilita_invalidita.html
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi Medicina Legale patronato INCA-CGIL di Siracusa
Salve.
Nove anni or sono, a mia moglie è stato riconosciuto un assegno di invalidità INPS, trasferendo tutta la contribuzione fino allora versata all’INPDAP verso l’Assicurazione Generale Obbligatoria INPS; da quel momento ha comunque continuato a lavorare per lo Stato, versando nella cassa dei dipendenti pubblici; a causa dell’aggravarsi del suo quadro clinico generale, ora i medici sembrerebbero orientati a riconoscerle l’inabilità, perché pare che non possa più lavorare.
So che esiste il regime di cumulo tra le due contribuzioni, ma mi chiedevo se per il dipendente pubblico nelle sue condizioni (con contribuzione dal 1994 al 2007 ricongiunta in INPS e contribuzione dal 2007 ad oggi in cassa ex-INPDAP), esistesse anche la possibilità di accedere a qualche prestazione “autonoma” nell’attuale Gestione Pubblica? Se sì, sono previste incompatibilità o incumulabilità tra le prestazioni di inabilità eventualmente riconoscibili dai due Fondi (ex-INPDAP ed INPS)?
Grazie mille!
Pietro
Buonasera.
Mi risulta che questa possibilità è prevista se lei è stato riconosciuto soggetto con handicap in condizione di gravità (comma3, art. , legge 104/92).
Se non ha questo riconoscimento potrà presentare l’istanza.
Saluti
Ciao a tutti mi chiamo Antonio e sn un vsp cn meno di 10 anni d servizio. L anno scorso fui convolto in un grave inciente motociclistico che m ha paralizzato entrambe le gambe e ho subito vari interventi.. purtroppo la mia vita sarà legata a questa maledetta sedia a rotelle xke risultato paraplegico. La mia domanda è… ho diritto al ruolo civile vicino a dove risiedo oppure non mi spetta nulla ? Grazie
Buonasera.
Ciò che conta è la “funzione”, quindi creatinina, clearance della creatinina, velocità di filtrazione, azotemia, etc.
Può avere anche importanza l’eventuale ostacolo al deflusso delle urine con dilatazione dei calici renali.
Ma l’alterazioneanatomiaca se non provoca turbe funzionali non è invalidante
Saluti
Buonasera.
Ritengo che abbia buone possibilità; io consiglierei di tentare.
Ovviamente la documentazione da produrre alla commissione giudicante deve essere pienamente esplicativa delle sue patologie, della loro incidenza funzionale e dei rischi insiti nel proseguire l’attività lavorativa.
Saluti
Buongiorno dottor Nicolosi,
sono un’insegnante di ruolo di scuola secondaria superiore (scuola statale) di 53 anni compiuti nel 2015 e con 29 anni di contributi. Nello scorso mese di dicembre, in seguito ad un esordio di ipoestesia a livello del ginocchio, gomito ed emivolto destro, sono stata ricoverata per quindici giorni in ospedale. La diagnosi alle dimissioni è stata la seguente: TIA in paziente con riscontro di dissecazione spontanea della carotide interna destra (al passaggio intra-extracranica) in displasia fibromuscolare e vasculopatia cerebrale cronica.
Ora sono in terapia anticoagulante (Coumadin) e a febbraio dovrò fare l’angio-TC e relativa visita neuroradiologica per la valutazione all’inserimento di uno stent (anche se mi è già stato detto che data la sede della dissecazione e data la displasia fibromuscolare difficilmente si potrà procedere all’inserimento dello stent).
Intendo ancora aggiungere che nell’ottobre 2012, non essendo ancora a conoscenza di essere affetta da displasia fibromuscolare, ho avuto un’ischemia del rene sinistro con dilatazioni aneurismatiche multiple dell’arteria renale sinistra.
Visto che mi è stato detto che dovrò fare una vita diversa, cioè senza sforzi e mantenendo la pressione entro certi limiti perchè la displasia fibromuscolare potrebbe creare altri problemi come altre dissecazioni ad altre arterie, aneurismi, ictus, ecc…., le chiedo se, data la mia patologia, posso richiedere la pensione di inabilità al lavoro.
Cordiali saluti
Il rene DX superstite presenta due angiomiolipomi delle dimensioni di cirtca 30mm…. non so se questo può cambiare la valutazione medica della questione.
Buongiorno.
IO sono un medico, quindi questo tipo di conteggi sono al di fuori delle mie competenze.
Un patronato potrà rispondere sicuramente a questo suo quesito.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Non cambia nulla. Del resto, come lei stesso mi conferma, è prevista una revisione di controllo
Buonasera.
Se osserva con attenzione, in tutte le tipologie proviste di inabilità/invalidità è inserita la parola “permanente”, che vuol dire che le infermità devono essere tali da non potersi ritenere una loro guarigione o un miglioramento delle condizioni di salute.
Nel suo caso la patologia di maggiore impegno è sicuramente la patologia oncologica.
Per definizione si ritiene che la guarigione di tali patologie sia possibile, nel senso che dopo l’intervento, con o senza chemioterapia, non si abbiano recidive, quindi la “persistenza” di tali patologie nel lungo periodo è incerta e quindi in questi casi il comportamento delle commissioni, come modalità di valutazione, tende ad essere restrittivo-
L’asportazione del rene, con rene superstite integro e con buona funzionalità, di per sè non è sufficientemente invalidante da giustificare la concessione di invalidità o inabilità per i dipendenti statali o parastatali.
Naturalmente si tratta di valutazioni a distanza, per definizione inaffidabili, quindi potrebbe essere opportuno una valutazione da parte di un medico in carne ed ossa.
Saluti