La legge vigente prevede che un dipendente pubblico che si trova in una condizione di salute tale da rendere difficoltoso o impossibile lo svolgimento del suo lavoro, può richiedere all’INPADAP, ormai all’INPS, la concessione di specifici benefici previdenziali.
Il modello di domanda in formato PDF include anche una sezione finale che SEMBRA un vero e proprio certificato medico, quindi che deve essere compilato da un medico di fiducia del richiedente, può essere scaricato da QUESTA pagina sul sito dell’INPS nella sezione “gestione dipendenti pubblici ex-INPDAP”.
Nel PDF scaricato bisogna prima selezionare il flag “pensione ordinaria di inabilità” dopodiché può essere convenientemente compilato con l’Adobe Reader, ma può anche essere scaricato vuoto e quindi compilato a mano. In realtà tale modulo deve essere comunque corredato da un ulteriore certificato su modello “allegato 2” che potrà essere fornito direttamente dall’amministrazione (esperienza personale).
Come si vedrà più appresso, costantemente tra i requisiti sanitari è inserito che le infermità non devono dipendere da causa di servizio. Ma la causa di servizio per i dipendenti pubblici, ad eccezione dei corpi militari, è stata abolita a partire dal dicembre 2011 e rimane la tutela INAIL; restano però valide le concessioni di “causa di servizio” la cui domanda è stata presentata prima di quella data.
Non esistono normative che indichino una incompatibilità tra le infermità provocate da infortuni o malattie riconosciute come infortunio sul lavoro o malattie professionali nella tutela INAIL e patologie che provocano una condizione inabilitante utile ai fini del riconoscimento di una delle tipologie di pensione di inabilità per i dipendenti statali.
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda può essere presentata fino a 2 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni; di questi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni precedenti o comunque nei 3 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Non esiste alcuna tabella di riferimento per la valutazione patologie invalidanti .
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ facoltà del lavoratore farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con spese a suo carico.
La visita domiciliare da parte della Commissione accertante è possibile in caso di comprovate gravi condizioni di salute che impediscono al richiedente di recarsi nella sede della Commissione accertatrice. In questo caso è il Presidente della Commissione che dispone l’accertamento domiciliare.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata effettuando un calcolo diverso a seconda che si debba applicare il sistema retributivo oppure il sistema contributivo o misto:
Sistama retributivo: applicabile in coloro che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva; si aggiunge all’anzianità contributiva maturata ulteriori contributi fino al raggiungimento dell’età pensionabile e comunque per un massimo di 40 anni di contributi totali; non può superare l’80% della base pensionabile e l’importo della pensione che verrebbe erogata in caso di invalidità da causa di servizio.
Sistema contributivo o misto: applicabile a coloro che al 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni oppure che hanno iniziato a lavorare dopo quella data; è calcolata aggiungendo i contributi mancanti al raggiungimento del 60° anno di età
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma che sia, in Italia e all’estero, compresa l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e l’iscrizione negli albi professionali.
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o le mansioni assegnate. La domanda può essere presentata anche entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto per dimissione, ma lo stato invalidante deve essere presente a quella data.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, anche non continuativo.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Il requisito medico pertanto è più “morbido” rispetto a quello della pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività.
Non esiste alcuna tabella di riferimento.
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata.
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
La visita può essere richiesta anche dal datore di lavoro.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore dipendente di una amministrazione statale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Il lavoratore dipendente di un ente locale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Quanto sopra a prescindere dall’età anagrafica
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
Non esiste alcuna tabella di riferimento.
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.
ITER SUCCESSIVO
Se la condizione di inabilità alla mansione viene accertata, l’amministrazione è obbligata a tentare di collocare il lavoratore in altro posto, purché non vi sia una riduzione del livello, neanche quello retributivo.
Se ciò risulta impossibile, l’amministrazione può proporre una mansione inferiore.
In ogni caso, se il lavoratore rifiuta una mansione inferiore oppure se non viene trovata una mansione di pari livello, il lavoratore viene collocato a riposo.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
PER TUTTI I TRE TIPI DI PENSIONE è previsto, in caso di mancato accoglimento, il ricorso amministrativo alla direzione provinciale INPS-gestione ex INPDAP che provvederà a disporre una ulteriore visita medica.
In caso di diniego definitivo alla prestazione, è possibile proporre ricorso giudiziario alla Corte dei Conti.
Fonti ed approfondimenti:
http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Assegnoordinariodiinvalidità.aspx
http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Pensionediinabilità.aspx
https://www.inas.it/invalidita-da-lavoro/
http://www.epasa.it/inabilita_invalidita.html
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi Medicina Legale patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
NO, l’incidenza funzionale non deve essere soggettiva, ma OGGETTIVA.
Intendo dire, usando come esempio la colonna vertebrale, che a volte la funzionalità è compromessa per lesioni anche piccole, ma assolutamente in aree critiche, come potrebbe essere un’ernia.
A volte invece un’artrosi importante al rachide, anche radiologicamente documentata, permette una funzione non dico completa, ma comunque discreta.
Quindi le dichiarazioni del paziente vengono “ascoltate” ma poi per valutare l’incidenza funzionale si fa affidamento alla documentazione specialistica in cui vengono certificati dei dati funzionali oppure si visita il paziente.
Saluti
Buongiorno Dottore se non ho capito male dunque talvolta le manifestazioni soggettive possono essere valutate solo od anche dalle dichiarazioni del paziente affetto,non sono sempre correlate e proporzionali alla diagnostica per immagini poiché,come scrive,l’incidenza funzionale e’ soggettiva.
Spero di avere capito bene.
I miei migliori saluti. Grazie
Buongiorno.
Il suo è uno di quei casi per cui a distanza una valutazione affidabile non è possibile.
Infatti spesso l’incidenza funzionale di una patologia non può essere valutata solo visionando gli esami di diagnostica per immagini in quanto l’incidenza funzionale può essere maggiore o minore di quanto ci si attenderebbe.
Per questo tipo d’invalidità la valutazione verte essenzialmente sull’incidenza funzionale delle patologie, cosa che a distanza è sicuramente impossibile.
Saluti
Buongiorno Dott.Nicolosi mi chiedevo se poteesi benificiare della pensione di inabilita’alla mansione od a proficuo lavoro poiché affetto da 8 ernie a disco con disturbi funzionali e sofferenza midollare canale stretto che mi porta ad avere spesso mal di testa senso di vertigine contestuale difficolta’di concentrazione..inoltre ernia jatale lieve pressione arteriosa alta.
Sono un dipendente del comparto ministeri con 20 anni di servizio e 23 di contribuzione.Dimenticavo che la mia patologia di ernie a disco e’ riconosciuta da causa di servizio.
Grazie molte.
Cordialmente,Marco
Buonasera.
Io sono un medico con competenze anche medico-legali, ma quello che mi chiede lei richiede competenze di tipo burocratico-amministrativo.
Per una risposta esauriente dovrà fare questo tipo di calcoli presso un patronato.
Saluti
Buongiorno Dottore Nicolosi, sono un dipendente di un Ente Locale (Comune), ho una invalidità civile dell’81%, senza assegno, riconosciuta con sentenza nel 2012, a seguito di ricorso presentato presso il tribunale – sezione civile, su domanda di aggravamento di invalidità presentata all’INPS nel 2008. Tale riconoscimento da parte del Tribunale decorre dalla data della richiesta di aggravamento dell’invalidità e cioè dal 2008. Allo stato attuale ho una età anagrafica di 59 anni e un servizio prestato presso il Comune di anno 37, oltre 1 anno di militare riscattato e 14 mesi di abbuono per invalidità riconosciuti a seguito di sentenza di cui sopra (periodo 2008 – 2015). Volevo chiederLe se è posso andare in pensione anticipata o in alternativa quando potrei andarci. La ringrazio anticipatamente della bontà e del tempo che mi dedicherà per la risposta al quesito.
Cordiali Saluti
Buonasera.
La causa di servizio e i benefici che ne conseguono sono stati aboliti ma ciò che era stato riconosciuto precedentemente al 6/12/2011 continua a produrre i suoi benefici. Inoltre per costoro è stata mantenuta la possibilità di ottenere, su domanda, eventuali aggravamenti.
Quindi indipendentemente dagli anni di contribuzione potrebbe ottenere la pensione privilegiata.
Saluti
Buongiorno Dottore, sono un dipendente di un Ene Locale ancora in servizio,ho avuta riconosciuta la Causa di servizio 4° cat nel 2010, in questi giorni ho fatto domanda di aggravamento da interdipendenza e revisione dell’equo indennizzo, nell’ipotesi che mi riconoscono una categoria superiore o l’inidonietà al servizio o alla mansione avrò diritto alla pensione privilegiata visto che è stata abolita?, faccio presente che allo stato attuale ho 38 anni di contribuzione e 56 anni,con precisione 35+1militare+2con la4°cat= 38.
Cordiali Saluti.
Buonasera.
A rigore, l’insensibilità di una porzione più o meno grande della cute della coscia non pregiudica in modo severo la motricità dello stesso arto.
Quindi credo che difficilmente la Commissione lo dichiarerebbe non idoneo alle mansioni.
Tuttavia le preciso che questa è una valutazione a distanza, per definizione non affidabile in quanto comunque una visita medica per valutare la sua condizione funzionale sarebbe indispensabile.
Se desidera una risposta affidabile dovrà rivolgersi a medico in “carne ed ossa” della sua zona specialista o esperto in medicina legale.
Saluti
Buongiorno. Sono un insegnante di educazione fisica in scuola pubblica di ruolo con 35 anni di contributi. Ho legge 104 art. 3 comma 3 da rivedere a giugno 2016 e invalidità civile 100% con totale e permanente inabilità al lavoro fino a giugno 2018. Sono affetto da neoplasia da carcinoma neuroendocrino che mi ha costretto a farmi asportare tutta la linea linfonodali della coscia sinistra con conseguente totale insensibilità tattile della coscia. La mia domanda è posso chiedere il pensionamento anticipato per inabilità alla mansione ( ricordo che faccio il prof di educazione fisica e la coscia è elemento imprescindibile per lo svolgimento del mio lavoro) e eventualmente quali sono le mansioni equivalenti che il preside potrebbe propormi? Tutto ciò posto che la commissione medica mi dia l ‘ inabilita’ per mansione