La legge vigente prevede che un dipendente pubblico che si trova in una condizione di salute tale da rendere difficoltoso o impossibile lo svolgimento del suo lavoro, può richiedere all’INPADAP, ormai all’INPS, la concessione di specifici benefici previdenziali.
Il modello di domanda in formato PDF include anche una sezione finale che SEMBRA un vero e proprio certificato medico, quindi che deve essere compilato da un medico di fiducia del richiedente, può essere scaricato da QUESTA pagina sul sito dell’INPS nella sezione “gestione dipendenti pubblici ex-INPDAP”.
Nel PDF scaricato bisogna prima selezionare il flag “pensione ordinaria di inabilità” dopodiché può essere convenientemente compilato con l’Adobe Reader, ma può anche essere scaricato vuoto e quindi compilato a mano. In realtà tale modulo deve essere comunque corredato da un ulteriore certificato su modello “allegato 2” che potrà essere fornito direttamente dall’amministrazione (esperienza personale).
Come si vedrà più appresso, costantemente tra i requisiti sanitari è inserito che le infermità non devono dipendere da causa di servizio. Ma la causa di servizio per i dipendenti pubblici, ad eccezione dei corpi militari, è stata abolita a partire dal dicembre 2011 e rimane la tutela INAIL; restano però valide le concessioni di “causa di servizio” la cui domanda è stata presentata prima di quella data.
Non esistono normative che indichino una incompatibilità tra le infermità provocate da infortuni o malattie riconosciute come infortunio sul lavoro o malattie professionali nella tutela INAIL e patologie che provocano una condizione inabilitante utile ai fini del riconoscimento di una delle tipologie di pensione di inabilità per i dipendenti statali.
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda può essere presentata fino a 2 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni; di questi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni precedenti o comunque nei 3 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Non esiste alcuna tabella di riferimento per la valutazione patologie invalidanti .
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ facoltà del lavoratore farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con spese a suo carico.
La visita domiciliare da parte della Commissione accertante è possibile in caso di comprovate gravi condizioni di salute che impediscono al richiedente di recarsi nella sede della Commissione accertatrice. In questo caso è il Presidente della Commissione che dispone l’accertamento domiciliare.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata effettuando un calcolo diverso a seconda che si debba applicare il sistema retributivo oppure il sistema contributivo o misto:
Sistama retributivo: applicabile in coloro che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva; si aggiunge all’anzianità contributiva maturata ulteriori contributi fino al raggiungimento dell’età pensionabile e comunque per un massimo di 40 anni di contributi totali; non può superare l’80% della base pensionabile e l’importo della pensione che verrebbe erogata in caso di invalidità da causa di servizio.
Sistema contributivo o misto: applicabile a coloro che al 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni oppure che hanno iniziato a lavorare dopo quella data; è calcolata aggiungendo i contributi mancanti al raggiungimento del 60° anno di età
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma che sia, in Italia e all’estero, compresa l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e l’iscrizione negli albi professionali.
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o le mansioni assegnate. La domanda può essere presentata anche entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto per dimissione, ma lo stato invalidante deve essere presente a quella data.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, anche non continuativo.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Il requisito medico pertanto è più “morbido” rispetto a quello della pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività.
Non esiste alcuna tabella di riferimento.
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata.
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
La visita può essere richiesta anche dal datore di lavoro.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore dipendente di una amministrazione statale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Il lavoratore dipendente di un ente locale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Quanto sopra a prescindere dall’età anagrafica
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
Non esiste alcuna tabella di riferimento.
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.
ITER SUCCESSIVO
Se la condizione di inabilità alla mansione viene accertata, l’amministrazione è obbligata a tentare di collocare il lavoratore in altro posto, purché non vi sia una riduzione del livello, neanche quello retributivo.
Se ciò risulta impossibile, l’amministrazione può proporre una mansione inferiore.
In ogni caso, se il lavoratore rifiuta una mansione inferiore oppure se non viene trovata una mansione di pari livello, il lavoratore viene collocato a riposo.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
PER TUTTI I TRE TIPI DI PENSIONE è previsto, in caso di mancato accoglimento, il ricorso amministrativo alla direzione provinciale INPS-gestione ex INPDAP che provvederà a disporre una ulteriore visita medica.
In caso di diniego definitivo alla prestazione, è possibile proporre ricorso giudiziario alla Corte dei Conti.
Fonti ed approfondimenti:
http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Assegnoordinariodiinvalidità.aspx
http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Pensionediinabilità.aspx
https://www.inas.it/invalidita-da-lavoro/
http://www.epasa.it/inabilita_invalidita.html
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi Medicina Legale patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
L’attività lavorativa “compatibile” non èquella di dipendente statale in quanto si tratta di una prestazione per cui il lavoratore viene collocato a riposo
“Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.”
Quindi lavori saltuari sono compatibili, così come è compatibile un’attività di consulenza e/o libero-professionale e/o l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli (in via teorica naturalmente).
Saluti
Voglio precisare che sono in servizio in quanto invalido dopo incidente stradale no causa di servizio e giudicato non idoneo all\’impiego da militare ma si idoneo al reimpiego nel ruolo civile.
Specifico che la mia domanda e\’ mirata a sapere se in servizio posso chiedere quello che in questa pagina viene definito \” pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo\” visto che vedo scritto anche che è compatibile con attività lavorativa, grazie mille e scusi il doppio post.
Buon giorno , io sono un dipendente ministero difesa, esercito, civile ex maresciallo, invalido 100% paraplegico in sedia a rotelle, volevo chiedere se anche io posso chiedere quello che per i lavoratori INPS e’ l’assegno ordinario di invalidità’ , visto che adesso INPDAP e’ diventato INPS . Di che modo eventualmente presentare la domanda?
graxie dottore,
gli atti quotidiani vengono anche impediti ogniqualvolta mi sottopongo ad infiltrazione intravitreali e controlli successivi dato che all’od ormai non vedo bene e mi bendano l’os. cià avviene 4-5 volte al mese e devo necessariamente essere accompagnato
grazie e la saluto ancora
Buonasera.
In effetti ho fatto un errore e me ne scuso; a volte si pensa una cosa e se ne scrive un’altra. In ogni caso correggo anche la risposta precedente.
L’abbuono viene fatto fino alla concorrenza del 60° anno di età, non del 65°. Quindi il mio calcolo teneva conto di 5 anni di abbuono. in totale quindi sarebbero 25 anni.
Circa l’indennità di accompagnamento, non c’è nessun rapporto con la contribuzione.
Viene infatti erogata a chi è “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, dove per “atti quotidiani” si intendono le attività basilari; ad esempio, fare la spesa, cucinare, guidare o fare le pulizie di casa NON sono atti quotidiani della vita.
Saluti
Lei ha detto di avere 20 anni di lavoro, quindi 20 anni di contribuzione, e 55 anni di età.
Poichè il calcolo viene fatto abbuonando ciò che resta per arrivare a 60 anni di età, l’abbuono sarebbe di 5 anni: 20 + 5 = 25 totali.
L’indennità di accompagnamento non ha nulla a che vedere con la contribuzione.
Viene erogata indipendentemente dal reddito a coloro che sono “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” dove per “atti quotdiani si intendono le attività basilari, quindi mangiare, lavarsi, vestirsi, etc. Da ciò che mi dice sicuramemente e per fortuna lei non si trova in questa condizione.
Saluti
Grazie dottore,
lei dice 25 anni sarebbero gli anni di abbuono, ma se riconoscono fino ai 65 anni allora dovrebbero essere 30 visto che ne ho 55 adesso?
Se cosi fosse cioè 30 anni di contribuzione, secondo lei potrei avere anche l’indennità di accompagnamento?
grazie saluti
Buonasera.
Sembrerebbe che i requisiti per l’inabilità ci siano.
Da un punto di vista amministrativo, usando terminologia non proprio esatta, ma è per capirci, per l’inabilità viene abbuonato, da un punto di vista contributivo, ciò che manca per il 60° anno di età o per il 40° anno di contribuzione. Nel suo caso quindi la pensione verrebbe calcolata su 25 anni di contribuzione.
Dovrà quindi fare qualche conto circa la convenienza di questa scelta perché la pensione sicuramente sarebbe molto inferiore rispetto al livello retributivo attuale.
Ma può farsi fare qualche simulazione da un buon patronato e poi decidere.
Altre strade percorribili mi sembra che non ce ne siano.
Saluti
Egregio Dott. Nicolosi,
Sono inv.civ. 80% (cardiopatia ischemica classe niha III, gastrectomia a 17 anni, epatopatia cronica hbv correlata, osteoporosi, traianto renale sotto terapia immunosoppressiva da 29 anni) queste le patologie che hanno portato una percentuale di invalidità appunto del 80%.
sono dipendente statale da 20 anni.
in seguito alla mia condizione, sono sopraggiunte altre complicanze: maculopatia degenerativa essudativa in entrambi gli occhi.
dal 2013, da quando si è scoperta , con visus normale di 10/10 in oo sono passato ad un visus od di 1/30 e os 6/10.
effettuo periodicamente, quasi ogni mese e controlli circa 4 volte al mese, infiltrazioni di lucentis (è un intervento operatorio a tutti gli effetti) in entrambi gli occhi ma alternativamente.
l’od non subisce alcun miglioramento e vedo sempre lo stesso ma in maniera sfocata, distorta, e non nitida.
os invece, il visus per un po migliora poi cala di nuovo.
è subentrata anche l’epatite c, il cortisone mi ha degenerato oltre alla osteoporosi diffusa anche il tratto cervicale.
ho subito una colecistectomia, è subentrata un’anemia sideropenica, stomite cronica e diverticoli.
non riesco più a lavorare (amministrativo) per le difficoltà visive.
secondo lei ci sono i presupposti per essere riconosciuto inabile ed avere i benefici pensionistici? conviene visto i soli 20 NNI DI SERVIZIO E 55 ANNI DI ETà?
MI PUà indicare quale strada intraprendere ?
grazie saluti
In effetti la mia parente è spesso in malattia e questo causa problemi all’Istituto scolastico. Per questo il Preside ha richiesto l’accertamento dell’idoneità alle mansioni. Questa è la terza volta in 15 anni. Le altre due è stata giudicata idonea senza prescrizioni di tempo e mansioni. Da precisare che comunque non ma mai raggiunto e superato il comporto (al massimo e una sola volta nei tre anni ha fatto 9 mesi) e quindi mai chiesto l’aspettativa per malattia che spetta dopo 18 mesi di malattia negli ultimi tre anni.
Il sindacato sostiene che questo esito sarà utilizzato dall’Istituto per farsi assegnare una persona ad ore. Qui stanno già impiegando persone in mobilità/cassa integrazione con funzioni di supporto alle attività dei collaboratori scolastici, e questo anche laddove non ci siano problemi di idoneità. Credo sia una conseguenza della riduzione degli organici dei collaboratori scolastici in ruolo. In un plesso, a parità di classi e alunni, in tre/quattro anni hanno ridotto da 5 a 4 e poi a 3 collaboratori.