La legge vigente prevede che un dipendente pubblico che si trova in una condizione di salute tale da rendere difficoltoso o impossibile lo svolgimento del suo lavoro, può richiedere all’INPADAP, ormai all’INPS, la concessione di specifici benefici previdenziali.
Il modello di domanda in formato PDF include anche una sezione finale che SEMBRA un vero e proprio certificato medico, quindi che deve essere compilato da un medico di fiducia del richiedente, può essere scaricato da QUESTA pagina sul sito dell’INPS nella sezione “gestione dipendenti pubblici ex-INPDAP”.
Nel PDF scaricato bisogna prima selezionare il flag “pensione ordinaria di inabilità” dopodiché può essere convenientemente compilato con l’Adobe Reader, ma può anche essere scaricato vuoto e quindi compilato a mano. In realtà tale modulo deve essere comunque corredato da un ulteriore certificato su modello “allegato 2” che potrà essere fornito direttamente dall’amministrazione (esperienza personale).
Come si vedrà più appresso, costantemente tra i requisiti sanitari è inserito che le infermità non devono dipendere da causa di servizio. Ma la causa di servizio per i dipendenti pubblici, ad eccezione dei corpi militari, è stata abolita a partire dal dicembre 2011 e rimane la tutela INAIL; restano però valide le concessioni di “causa di servizio” la cui domanda è stata presentata prima di quella data.
Non esistono normative che indichino una incompatibilità tra le infermità provocate da infortuni o malattie riconosciute come infortunio sul lavoro o malattie professionali nella tutela INAIL e patologie che provocano una condizione inabilitante utile ai fini del riconoscimento di una delle tipologie di pensione di inabilità per i dipendenti statali.
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda può essere presentata fino a 2 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni; di questi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni precedenti o comunque nei 3 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Non esiste alcuna tabella di riferimento per la valutazione patologie invalidanti .
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ facoltà del lavoratore farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con spese a suo carico.
La visita domiciliare da parte della Commissione accertante è possibile in caso di comprovate gravi condizioni di salute che impediscono al richiedente di recarsi nella sede della Commissione accertatrice. In questo caso è il Presidente della Commissione che dispone l’accertamento domiciliare.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata effettuando un calcolo diverso a seconda che si debba applicare il sistema retributivo oppure il sistema contributivo o misto:
Sistama retributivo: applicabile in coloro che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva; si aggiunge all’anzianità contributiva maturata ulteriori contributi fino al raggiungimento dell’età pensionabile e comunque per un massimo di 40 anni di contributi totali; non può superare l’80% della base pensionabile e l’importo della pensione che verrebbe erogata in caso di invalidità da causa di servizio.
Sistema contributivo o misto: applicabile a coloro che al 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni oppure che hanno iniziato a lavorare dopo quella data; è calcolata aggiungendo i contributi mancanti al raggiungimento del 60° anno di età
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma che sia, in Italia e all’estero, compresa l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e l’iscrizione negli albi professionali.
Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o le mansioni assegnate. La domanda può essere presentata anche entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto per dimissione, ma lo stato invalidante deve essere presente a quella data.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, anche non continuativo.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Il requisito medico pertanto è più “morbido” rispetto a quello della pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività.
Non esiste alcuna tabella di riferimento.
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata.
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
La visita può essere richiesta anche dal datore di lavoro.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore dipendente di una amministrazione statale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Il lavoratore dipendente di un ente locale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Quanto sopra a prescindere dall’età anagrafica
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
Non esiste alcuna tabella di riferimento.
COMMISSIONE ACCERTANTE
Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).
E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.
ITER SUCCESSIVO
Se la condizione di inabilità alla mansione viene accertata, l’amministrazione è obbligata a tentare di collocare il lavoratore in altro posto, purché non vi sia una riduzione del livello, neanche quello retributivo.
Se ciò risulta impossibile, l’amministrazione può proporre una mansione inferiore.
In ogni caso, se il lavoratore rifiuta una mansione inferiore oppure se non viene trovata una mansione di pari livello, il lavoratore viene collocato a riposo.
IMPORTO DELLA PENSIONE
Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
La Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
PER TUTTI I TRE TIPI DI PENSIONE è previsto, in caso di mancato accoglimento, il ricorso amministrativo alla direzione provinciale INPS-gestione ex INPDAP che provvederà a disporre una ulteriore visita medica.
In caso di diniego definitivo alla prestazione, è possibile proporre ricorso giudiziario alla Corte dei Conti.
Fonti ed approfondimenti:
http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Assegnoordinariodiinvalidità.aspx
http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Pensionediinabilità.aspx
https://www.inas.it/invalidita-da-lavoro/
http://www.epasa.it/inabilita_invalidita.html
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi Medicina Legale patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno.
Difficile che procedano al prepensionamento, visto che attualmente si tende addirittura a far ritardare i pensionamenti, ma questa è un’opinione personale. In ogni caso sicuramente non verrebbe licenziata.
Ora è comparso.
Non trovo più il mio post di ieri.
Ho dimenticavo di scrivere che il requisito contributivo lo ha già, avendo più di 20 di contributi INPDAP.
Dott. Nicolosi,
è pervenuto l’esito della visita della Commissione di verifica, visita richiesta dal Datore di lavoro (Scuola pubblica Stato-Ministero dell’Istruzione).
Alla Commissione di verifica era stata consegnata copia della medesima documentazione fornita in occasione della visita medica di aggravamento dell’invalidità civile e handicap (esito 65% e L.104/1992, art. 3 comma 1)e in più, ovviamente, gli esiti della suddetta richiesta di aggravamento.
La mia parente è stata riconosciuta idonea a mansioni di custodia e pulizia però sono controindicate mansioni, servizi e attività dell’inquadramento professionale che comportino vigilanza e cura dei minori e rapporti con utenza esterna e interna.
In breve si tratta di un’idoneità parziale.
Quello che mi chiedo è se questo può essere motivo per obbligarla al prepensionamento per inabilità alle mansioni (considerato che non le può svolgere tutte) oppure al trasferimento in altre funzioni/uffici dipendenti dal Ministero dell’Istruzione ovvero di altri ambiti sempre statali.
Peraltro avrebbe/ha diritto alla conservazione del posto di lavoro in quanto invalida civile. Non è stata assunta come invalida e al momento non è inserita nel novero degli invalidi dipendenti dell’amministrazione.
La ringrazio ….. come temevo non ci sono appigli di alcun genere.
Cordiali saluti
Buonasera.
Che io sappia non ci sono molte possibilità
I termini per la presentazione della domamda di equo indennizzo, nel suo caso, sono perentoriamente 6 mesi dal ricevimento del verbale.
Mi pare che ne siano passati molto di più.
Quella dell’ufficio del personale mi sembra una informazione totalmente errata, peccato che, probabilmente, lo abbiano detto a voce e non lo hanno messo per iscritto; rivalersi su di loro sarebbe stato facile! Ma forse pensavano alla pensione privileggiata che però non viene concessa con tabella B.
Non mi pare che ci siano norme che la possano aiutare.
Ma potrei sbagliarmi.
Può chiedere ulteriori informazioni negli uffici di qualche sindacato (CGIL, UIL, CISL, etc) nella sezione funzione pubblica.
B. sera
nel 1993 ho avuto riconosciuta una cds dalla commissione per ernia discale, si autorizzato alla liquidazione dell’equo indennizzo riportato il tutto dal verbale dalla cmo di milano con ascritta alla tab b massima.
Il mio interrogativo, non avendo a suo tempo presentata domanda di equo indennizzo in modo tempestivo, non mi è stato appunto liquidato l’equo indennizzo e non ho presentato ricorso a suo tempo perche il mio ufficio personale mi ha detto di stare tranquillo che alla mia cessazione dal mondo lavorativo mi sarebbe stato pagato.
Avendo cercato in rete ed essendo in pensione da oltre 3 anni, non riesco a trovare riscontro nel merito di qualche legge (antica che mi possa permettere di rientrare su quel diritto mai sfruttato)
Cortesemente Le chiedo se Lei possa in qualche modo delucidarmi nel merito ed eventualmente segnalare un percorso alternativo al fine della riuscita.
Nel ringraziarLa Le porgo Immensi Saluti
Buonasera.
Io non sono un “ente”, ma un medico con “qualche” competenza in ambito di medicina legale del ramo previdenziale acquisita, oltre che con lo studio, con parecchi anni di attività di consulenza per patronati.
Quello che lei mi chiede purtroppo va al di la delle mie conoscenze e sono sicuro che qualunque mia risposta non potrebbe essere affidabile.
Quindi la invito a rivolgersi, per questa sua specifica istanza, ad un patronato con esperienza nel ramo dipendenti pubblici; sicuramente saranno più affidabili e più precisi di quanto potrei essere io.
La saluto, spiacente di non poterla aiutare.
Dott. Salvatore Nicolosi
Sono un appuntato scelto dei carabinieri riformato nel 2004 per diabete (malattia non riconosciuta per causa di servizio) percepisco una pensione ordinaria diretta e la p.p.o per altre malattie causa di servizio, chiedo a codesto ente se io posso svolgere attivita’ lavorativa in quale forma ( a chiamata, vaucher o altro ) e se va ad influire sulla pensione grazie.