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Pensioni per invalidità/inabilità ai dipendenti pubblici

La legge vigente prevede che un dipendente pubblico che si trova in una condizione di salute tale da rendere difficoltoso o impossibile lo svolgimento del suo lavoro, può richiedere all’INPADAP, ormai all’INPS, la concessione di specifici benefici previdenziali.

Il modello di domanda in formato PDF fa parte della circolare INPDAP n. 57 del 1997; nella stessa circolare, a pag. 19 è presente il fac-simile della domanda e dalla pag. 20 alla pag. 22 il certificato da compilare a carico del medico curante.

Il certificato, prestampato, porta alla fine la dizione “si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”; se si opta per opzioni differenti, come in appresso su questa pagina, il medico può barrare e correggere a penna, naturalmente controfirmando e timbrando per validare la correzione stessa.

Come si vedrà più appresso, costantemente tra i requisiti sanitari è inserito che le infermità non devono dipendere da causa di servizio. Ma la causa di servizio per i dipendenti pubblici, ad eccezione dei corpi militari, è stata abolita a partire dal dicembre 2011 e rimane la tutela INAIL; restano però valide le concessioni di “causa di servizio” la cui domanda è stata presentata prima di quella data.

Non esistono normative che indichino una incompatibilità tra le infermità provocate da infortuni o malattie riconosciute come infortunio sul lavoro o malattie professionali nella tutela INAIL e patologie che provocano una condizione inabilitante utile ai fini del riconoscimento di una delle tipologie di pensione di inabilità per i dipendenti statali.

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Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La domanda può essere presentata fino a 2 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni; di questi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni precedenti o comunque nei 3 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

REQUISITO SANITARIO

Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Non esiste alcuna tabella di riferimento per la valutazione patologie invalidanti .

COMMISSIONE ACCERTANTE

Per le istanze presentata a partire dal 1° gennaio 203, la competenza per l’accertamento medico-legale della condizione invalidante del lavoratore è in capo all’INPS che provvede attraverso le proprie commissioni.

E’ facoltà del lavoratore farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con spese a suo carico.

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La visita domiciliare da parte della Commissione accertante è possibile in caso di comprovate gravi condizioni di salute che impediscono al richiedente di recarsi nella sede della Commissione accertatrice. In questo caso è il Presidente della Commissione che dispone l’accertamento domiciliare.

IMPORTO DELLA PENSIONE

Viene erogata effettuando un calcolo diverso a seconda che si debba applicare il sistema retributivo oppure il sistema contributivo o misto:

Sistama retributivo: applicabile in coloro che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva; si aggiunge all’anzianità contributiva maturata ulteriori contributi fino al raggiungimento dell’età pensionabile e comunque per un massimo di 40 anni di contributi totali; non può superare l’80% della base pensionabile e l’importo della pensione che verrebbe erogata in caso di invalidità da causa di servizio.

Sistema contributivo o misto: applicabile a coloro che al 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni oppure che hanno iniziato a lavorare dopo quella data; è calcolata aggiungendo i contributi mancanti al raggiungimento del 60° anno di età

Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.

COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

La Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma che sia, in Italia e all’estero, compresa l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e l’iscrizione negli albi professionali.


 Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro

La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o le mansioni assegnate. La domanda può essere presentata anche entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto per dimissione, ma lo stato invalidante deve essere presente a quella data.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio utile, anche non continuativi; sono validi anche i periodi riscattati o da ricongiunzione.

REQUISITO SANITARIO

Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Il requisito medico pertanto è più “morbido” rispetto a quello della pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività.

Non esiste alcuna tabella di riferimento.

COMMISSIONE ACCERTANTE

Per le istanze presentata a partire dal 1° gennaio 203, la competenza per l’accertamento medico-legale della condizione invalidante del lavoratore è in capo all’INPS che provvede attraverso le proprie commissioni.

E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.

IMPORTO DELLA PENSIONE

Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata.

Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.

COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

La  Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.


Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte non da causa di servizio

La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

La visita può essere richiesta anche dal datore di lavoro.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Il lavoratore dipendente di una amministrazione statale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.

Il lavoratore dipendente di un ente locale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 19 anni, 6 mesi e 1 giorno.

Quanto sopra a prescindere dall’età anagrafica

REQUISITO SANITARIO

Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

Non esiste alcuna tabella di riferimento.

COMMISSIONE ACCERTANTE

Per le istanze presentata a partire dal 1° gennaio 203, la competenza per l’accertamento medico-legale della condizione invalidante del lavoratore è in capo all’INPS che provvede attraverso le proprie commissioni.

E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.

ITER SUCCESSIVO

Se la condizione di inabilità alla mansione viene accertata, l’amministrazione è obbligata a tentare di collocare il lavoratore in altro posto, purché non vi sia una riduzione del livello, neanche quello retributivo.

Se ciò risulta impossibile, l’amministrazione può proporre una mansione inferiore.

In ogni caso, se il lavoratore rifiuta una mansione inferiore oppure se non viene trovata una mansione di pari livello, il lavoratore viene collocato a riposo.

IMPORTO DELLA PENSIONE

Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.

COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

La Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte è  compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.


PER TUTTI I TRE TIPI DI PENSIONE è previsto, in caso di mancato accoglimento, il ricorso amministrativo alla direzione provinciale INPS-gestione ex INPDAP che provvederà a disporre una ulteriore visita medica.

In caso di diniego definitivo alla prestazione, è possibile proporre ricorso giudiziario alla Corte dei Conti.

Fonti ed approfondimenti:

http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Assegnoordinariodiinvalidità.aspx

http://www.inca.it/Previdenza/Pensionidal2012/Pensionediinabilità.aspx

https://www.inas.it/invalidita-da-lavoro/

http://www.epasa.it/inabilita_invalidita.html

Dott. Salvatore Nicolosi

Già consulente servizi Medicina Legale patronato INCA-CGIL di Siracusa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali


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113 commenti su “Pensioni per invalidità/inabilità ai dipendenti pubblici”

  1. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Questo è un mio blog personale, quindi non esiste un’equipe con competenze plurime.
    Sono un medico e su certi argomenti non sono in grado di offlire risposte certe, soprattutto se si tratta di questioni burocratiche.
    Presso un patronato ben organizzato sicuramente potrà avere una risposta affidabile al suo quesito.

    Saluti

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