PREMESSA
La causa di servizio è una particolare forma di tutela che, in origine, era riservata a tutti i dipendenti pubblici che usufruivano, in aggiunta, anche della tutela INAIL.
C on l’art. 6 del DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), è stata abolita la possibilità della doppia tutela INAIL e Causa di Servizio per la maggior parte delle figure professionali statali, in particolare è stata abolita la possibilità di usufruire dei benefici della causa di servizio.
Si salvano solo le Forze Armate e le amministrazioni assimilabili che però non hanno la tutela INAIL (Per ulteriori informazioni leggere QUESTO articolo)
Premesso ciò, quello che segue in atto è valido per le forze armate ed assimilabili, ma i benefici ottenuti prima del DL 6 dicembre 2011 rigurdano tutti i dipendenti pubblici e quindi ciò che segue può riguardare anche loro, per lo meno nella parte che rigurda gli aggravamenti.
GENERALITA’
Quando un dipendente di una Pubblica Amministrazione, per cause o condizioni di lavoro dipendenti del servizio prestato, ha subito un infortunio o contratto una malattia, ha diritto ad una particolare tutela che si estrinseca nel riconoscimento della cosiddetta “causa di servizio” con una serie di benefici ben precisi.
Affinché sia riconosciuta una causa di servizio occorrono alcune condizioni:
- deve esistere un rapporto di lavoro nel pubblico impiego, in atto o pregresso (tenendo conto di quanto in premessa
- deve essere accertata la presenza di una malattia, di una infermità o comunque di una lesione collegata alla svolgimento delle mansioni lavorative;
- deve essere riconosciuto un nesso di casualità (o comunque di concausalità determinante ed efficiente) tra la patologia e il tipo di attività lavorativa (se si tratta di malattia).
LA DOMANDA
Quando un dipendente pubblico ritiene di aver contratto una malattia riconducibile, sotto il profilo causale, alla sua attività lavorativa, oppure quando ha subito una lesione da infortunio, può richiedere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e, a tal fine, deve produrre una domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, RIGOROSAMENTE entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio o da quella in cui ha avuto conoscenza della gravità della sua patologia e delle conseguenze sulla sua integrità psico-fisica. L’amministrazione poi deve naturalmente provvedere ad inoltrarla alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) competente per territorio,
A questo proposito, è da precisare che la domanda può essere inoltrata anche fino a cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per parkinsonismo, naturalmente sempre tenendo presente i sei mesi di cui al paragrafo precedente.
Nella domanda devono essere indicati gli eventi o i fatti di servizio che hanno provocato la malattia, la malattia stessa e le conseguenze provocate dalla malattia.
È utile corredare la domanda con un certificato medico che attesti qual’è la malattia, quali sono le conseguenze e qual’è la quantificazione percentualistica, utilizzando la tabella del D.P.R. 30/12/1981, n. 834.
Questo passaggio è in realtà di estrema importanza in quanto, in sede di accertamento, viene valutato solo ciò di cui si è fatta richiesta.
Ad esempio, se viene richiesto il riconoscimento di una causa di servizio per una gonartrosi destra, in sede di accertamento non verrà tenuto conto di una eventuale gonartrosi sinistra, anche se il nesso di causalità è riconoscibile.
È consigliabile naturalmente produrre ogni documento utile al fine dell’accertamento del nesso di causalità.
L’ACCERTAMENTO
La CMO, ricevuta l’stanza, dispone l’accertamento con visita diretta del richiedente e quindi esprime un giudizio sull’idoneità al servizio, sull’entità della menomazione accertata, sull’ascrivibilità ad una delle categorie previste dal D.P.R. 30/12/1981, n. 834, il quale prevede 2 tabelle, A e B.
Se nella tabella manca la menomazione da cui è affetto il richiedente, si procede con criterio analogico, cioè si cerca di individare una menomazione somigliante da un punto di vista funzionale.
Per la tabella vedere QUI
La Tabella A è divisa in 8 categorie di infermità che corrispondono, secondo la sentenza della Corte dei Conti 12/3/1960, n. 53710, alle seguenti percentuali di invalidità:
1° categoria ==> 100-80%
2° categoria ==> 80-75%
3° categoria ==> 75-70%
4° categoria ==> 70-60%
5° categoria ==> 60-50%
6° categoria ==> 50-40%
7° categoria ==> 40-30%
8° categoria ==> 30-20%
La Tabella B non è suddivisa in categorie e contiene infermità e lesioni che provocano una invalidità del 20-10%.
In caso di due o più menomazioni ascritte alla tabella A si utilizza la tabella F-1 che indica come procedere alle somme: si somma alla più grave le successive; se si supera la prima categoria si applica il cumulo previsto dalla Tabella F.
Categoria | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | II+2/10 | II+3/10 | II+5/10 | I | I+8a | I+7a | I+6a |
3 | II | II | II | I | I | I | |
4 | III | III | II | II | II | ||
5 | IV | IV | III | III | |||
6 | V | V | IV | ||||
7 | VI | VI | |||||
8 | VII |
Il cumulo fra un’infermità di seconda ed una di settima viene indennizzata come una seconda categoria più i tre decimi della differenza tra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria, in base agli importi di un’altra tabella, la “C”; il cumulo fra una seconda e quinta dà diritto alla pensione di prima categoria e così via.
Secondo l’art. 6 lettera g. del DM 12.02.2004: “Per le menomazioni plurime da ascriversi ciascuna alla tabella B, la valutazione complessiva, ai fini di equo indennizzo, rimane di tabella B salvo per quelle menomazioni che, concorrenti tra di loro, possono essere ascritte alla tabella A”.
Quindi 2 menomazioni ascritte alla tabella B non possono essere cumulate, a meno che non si tratti di menomazioni rigurdanti uno stesso organo o funzione e in questo caso la valutazione complessiva viene ascritta alla ottava categoria della tabella A
La CMO quindi invia il verbale all’Amministrazione che a sua volta lo inoltra al Comitato di Verifica per la Cause di Servizio (C.V.C.S.) con richiesta di parere.
Il parere del C.V.C.S., per l’Amministrazione richiedente, ha natura “obbligatoria e vincolante” ma se l’Amministrazione ritiene di non doversi conformare al giudizio stesso ha venti giorni di tempo, dalla data di ricevimento, per richiedere, motivando opportunamente, un ulteriore parere. A questo ulteriore parere però l’Amminstrazione si dovrà conformare.
IMPUGNAZIONE DEL PARERE SFAVOREVOLE
Premettiamo che se il provvedimento di mancata concessione di causa di servizio non viene impugnato nei termini e nei modi corretti diventa definitivo, e ciò anche per riguardo al riconoscimento dell’equo indennizzo e del diritto a pensione privileggiata.
Al parere di riconoscimento si può ricorrere al TAR entro 60 giorni oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Da precisare che il ricorso al TAR è di “legittimità” e quindi, almeno in teoria, non può essere contestato il parere tecnico del C.V.C.S., tranne che si dimostri un travisamento dei fatti o una evidente incongruenza ed infondatezza. Quando il TAR annulla il decreto dell’Amministrazione impone anche un nuovo parere al Comitato di Verifica … ma è storia che difficilmente il Comitato cambi parere
Ma con l’ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014 della Suprema Corte di Cassazione a Sazioni Unite, qualcosa è cambiato. Nella sentenza infatti viene ribadita la giurisdizione della Corte Conti sull’accertamento della causa di servizio.
La differenza in questo caso è molto cospicua.
La Corte dei Conti infatti,
- oltre ad annullare il provvedimento, può emetterne uno proprio al quale l’Amministrazione deve obbligatoriamente conformarsi,
- può entrare nel merito anche del giudizio espresso sulle infermità riconosciute, sulla dipendenza da causa di servizio e sulla valutazione finale,
- può riesaminare comunque tutto il caso, quindi fatti e condizioni del servizio, se lo ritiene opportuno anche attraverso consulenze tecniche
- non vi sono termini per ricorrere alla Corte dei Conti (almeno così mi dice un avvocato che conosco).
E’ d’obbligo precisare però che il ricorso alla Corte dei Conti può essere effettuato solo dagli appartenenti al comparto di sicurezza, quindi Polizia di Stato, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria, al comparto difesa, quindi forze armate, Carabinieri e Guardia di Finanza, e Vigili del Fuoco.
Assenze per infortunio o malattia dovuti da causa di servizio
I periodi di assenza per infortunio e malattia dipendenti da causa di servizio sono regolamentati dalle disposizioni contenute nei contratti di comparto.
L’impianto contrattuale è quasi identico per ogni singolo comparto, salvo alcune differenze
Per il personale dei ministeri e della scuola, il diritto alla conservazione del posto di lavoro è diversamente disciplinato a seconda si tratti di infortunio o malattia. Se si tratta di infortunio il posto è conservato fino a completa guarigione clinica; nel caso di malattia per un periodo non superiore a 36 mesi a intera retribuzione
Per i dipendenti degli enti locali, della sanità , e degli enti pubblici non economici (parastato), non vi è alcuna differenza tra le due tipologie di assenza. Pertanto, sia l’infortunio che la malattia danno diritto alla conservazione del posto fino a guarigione avvenuta, ma per un periodo non superiore a 36 mesi ad intera retribuzione)
BENEFICI ECONOMICI
Al personale riconosciuto invalido per servizio è riconosciuto un incremento percentuale della base stipendiale pari al 2,5% se possiede una invalidità ascritta alle prime 6 categorie (1-6) o all’1,25% se possiede una invalidià ascritta ad una delle ultime 2 categorie della tabella A (7-8).
Maggiorazione dell’anzianità di servizio (articolo 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001)
Agli invalidi per servizio con infermità ascritte alle prime 4 categorie della tabella A, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.
EQUO INDENNIZZO
L’equo indennizzo è una prestazione una tantum che viene corrisposta, su specifica domanda.
La domanda dovrà essere presentata contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.
Gli enti enti datori di lavoro la corrispondono ai propri dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione a carattere permanente della loro integrità psicofisica.
Deve essere riconosciuto il nesso causale tra il fatto di servizio e l’infermità, l’infermità deve essere stabilizzata e le lesioni conseguenti devono essere apprezzabili sotto il profilo valutativo ed ascrivibili alla tabella B oppure ad una delle categorie delle tabelle A.
Il calcolo dell’Equo Indennizzo viene così effettuato: si considera la classe iniziale di stipendio della qualifica di appartenenza al momento di presentazione della domanda, maggiorata dell’80% e moltiplicata per 2,5, (ma per i dirigenti dello Stato ed equiparati, i Colonnelli ed i Generali delle Forze Armate e dei Corpi di polizia l’importo della classe iniziale è pari a 2 volte lo stipendio del dirigente generale); la cifra ottenuta corrisponde all’equo indennizzo spettante per la 1°categoria; per la 2°viene calcolato il 95%, per la 3°il 78%, per la 4° il 64%, per la 5°il 47%, per la 6°il 30%, per la 7° il 15%, per l’8° il 9%, per la Tabella B il 3%.
La somma liquidata può essere ridotta inoltre del 25% o del 50% qualora il dipendente abbia superato rispettivamente i 50 o i 60 anni di età alla data dell’evento.
Pensione privilegiata
La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico indipendentemente dalla durata del servizio, è sufficiente anche un solo giorno di servizio.
È necessario che il dipendente subisca una menomazione da causa di servizio con ascrizione ad una delle categorie della tabella A.
Criteri generali. Ai sensi del D.P.R. 30/12/1981, n. 834, il dipendente, che per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento, o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile, qualora tali menomazioni comportino la inabilità al servizio.
L’assegno rinnovabile è liquidato per due-quattro anni, quindi è sottoposto ad accertamenti sanitari che possono convertire l’assegno in pensione vitalizia (categoria Tabella A), ovvero in indennità una tantum (Tabella B) oppure nessun ulteriore trattamento.
L’interessato può chiedere una visita di aggravamento in qualunque momento, però dopo tre reiezioni consecutive può ripetere le domande solo a distanza di dieci anni l’una dall’altra, salvo condizioni di particolare urgenza.
Divieto di cumulo
La rendita dell’INAIL e l’equo indennizzo sono due forme di tutela, compatibili ma non cumulabili. Pertanto, non possono essere liquidate entrambi per la stessa infermità o lesione. Il dipendente ha però la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole.
L’importo dell’equo indennizzo viene decurtato del 50% se, per la stessa menomazione, il dipendente viene collocato a riposo con diritto al trattamento di pensione privilegiata. In questo caso, il recupero avviene mediante trattenute mensili sulla pensione pari a 1/10 dell’ammontare di quest’ultima.
L’IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DELL’EQUO INDENNIZZO
Contro il provvedimento di NON riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, oppure della NON tempestività, può essere opposto ricorso di fronte all’autorità giudiziaria.
Se il richiedente appartiene alla categoria dei soggetti “contrattualizzati, cioè è soggetto ad un Contratto Collettivo di Lavoro, la competenza attualmente è del giudice ordinario con rito del Lavoro; in precedenza era del TAR. Il termine di decadenza è di 10 anni dalla notifica del provvedimento (mi dicono però che esiste giurisprudenza sfavorevole che in qualche caso ha indicato un termine di 6 mesi dalla notifica).
Se il richiedente è “non contrattualizzato” come ad esempio i docenti universitari, la competenza è ancora del T.A.R. e il termine di decadenza è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Se si vuole impugnare il provvedimento di negata concessione di pensione privileggiata, la competenza è della Corte dei Conti, per entrambi i casi, contrattualizzato o non contrattualizzato.
Concludo avvertendo che la tematica della dipendenza da causa di servizio è molto vasta e queste poche righe sono solo indicative.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Non mi è chiaro il quesito.
Intende chiedere della possibilità di iscrizione nelle liste per la massima occupazione come disabile ai sensi della legge 68/99?
Buongiorno Dr. Nicolosi
Sono stato congedato per causa di servizio ( militare di leva negli alpini nel 1989), ma non ho fatto mai richiesta per l’iscrizione nelle categorie protette. Posso a distanza di molti anni richiederla. I documenti in mio possesso sono del ministero della difesa ed i vari enti che certificano una minorazione dell’ 8^ categoria max
Grazie
Buonasera.
A mia conoscenza non si possono “cumulare” le 2 invalidità; oltretutto si dovrebbe capire se tra le patologie riconosciute in invalidità civile c’è anche quella della causa di servizio.
Il riferimento è il comma 3 dell’art. 80 della legge 388/2000:
” … 3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. …“
L’altra possibilità è essere riconosciuti inabili (vedere questa pagina:https://medisoc.it/invalidita-p-a-inpdap/inpdap-pensione-per-inabilita/ )
Ma attenzione: già la domanda di inabilità, a mia conoscenza, presuppone contestualmente la dimissione dal servizio; se poi la domanda non dovesse essere accolta sarebbe un vero guaio.
Saluti
Saluti
Giuseppe Ricupati 3 dicembre 2017
Buongiorno Dott. Nicolosi, sono un docente in servizio di scuola superiore statale, ho 62 anni di età (il 06/01/18), 40 anni di contributi, un’invalidità per servizio militare di leva di 5° ctg, un’altra invalidità civile del 60%. Vorrei sapere se posso ottenere qualche beneficio per un’anticipo pensionistico, per esempio cumulando le due invalidità. Ritengo una disparità essere considerato alla stregua di un trentenne perfettamente sano. La ringrazio se vorrà rispondermi.
Saluti. Giuseppe Ricupati
Buonasera.
Anche se in questo blog ci sono notizie di tipo amministrativo, io sono un medico e questi calcoli mi sono ostici; sicuramente a questo tipo di domande non posso dare risposte affidabili.
Saluti
scusi sono un m.llo dell’arma è mi hanno riconosciuto una 6^ categoria derivante da un cumulo di una 7^ + 8^. ho un parametro 135,5 con stipendio lordo mensile di 1950,07. gentilmente potrebbe effettuare i calcoli ( con i vari passaggi effettuati ) per la somma che andrò a percepire di equo indennizzo? grazie
Buongiorno.
In via teorica si, ma le riporto il criterio generale che ho indicato in un punto di questa pagina:
” … Criteri generali. Ai sensi del D.P.R. 30/12/1981, n. 834, il dipendente, che per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento, o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile, qualora tali menomazioni comportino la inabilità al servizio.
Quindi dipende anche dalla patologia e dalla sua incidenza sulle sue mansioni lavorative, e questo a distanza è di valutazione estremamente difficile.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Buonasera Dr. Nicolosi,sono una dipendente ASL, nel 2001 ho contratto una malattia dipendente da causa di servizio, riconosciuta nel 2008 dal comitato di verifica in classe settima con erogazione dell’ equo indennizzo, la mia domanda è la seguente: ho diritto anche alla pensione privilegiata? La ringrazio per la risposta.