I benefici per i “sordociechi”

La sordocecità, con legge 107/2010 (visionabile da QUI), è stata riconosciuta come disabilità unica.

All’articolo 1 della legge 107/2010 infatti si legge: 

Art. 1  – Finalita’

1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.”

La legge specifica quindi che sono affette da sordocecità quei soggetti che presentano contemporaneamente i requisiti per la cecità e la sordità, quest’ultima però intesa nel senso previsto dall’art. 1, comma 2 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 che così recita: “... si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”.

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Da questa definizione sono esclusi quindi i soggetti che hanno perduto l’udito dopo il compimento del 12° anno di età (vedere QUESTA pagina).

I soggetti affetti da sordocecità dovranno presentare la domanda di accertamento dello stato d’invalidità, secondo la prevista procedura telematica. Nel certificato per la presentazione dell’istanza d’invalidità civile infatti ormai, tra le motivazioni per cui lo si stila, è inserita anche la voce “sordocecità” che il medico certificatore quindi deve flaggare.

I richiedenti il riconoscimento della condizione di sordocecità verranno sottoposti a visita una sola volta, da parte della Commissione prevista per l’Accertamento della Condizione di Handicap, quindi specificamente quella della legge 104/92, integrata per l’occasione da specialisti competenti per la sordità e la cecità e, come usualmente, dal medico INPS.

L’INPS, con messaggio n. 21 del 25/08/2010 ha recepito le indicazioni della legge citata e ha iniziato a dare indicazioni operative.

La legge prevede espressamente il cumulo, sia delle indennità sia delle pensioni spettanti normalmente ai soggetti con riconosciuta cecità, totale o parziale, sia quella spettante ai soggetti riconosciuti sordi prelinguali. I soggetti riconosciuti con sordocecità quindi percepiscono le indennità-pensioni per sordità e cecità in forma unificata.

Ricordo che, ai fini dell’accertamento, è necessario produrre alla Commissione tutta la documentazione medica probante lo stato invalidante, con particolare attenzione all’entità dei deficit funzionali, quindi, nello specifico, certificazione che documenti il grave deficit visivo e certificazione da cui si evince l’epoca di insorgenza della patologia uditiva e del conseguente grave deficit uditivo, meglio se proveniente da strutture pubbliche.

Dott. Salvatore Nicolosi

Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa per gli Infortuni e le Malattie Profesionali


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