E’ con la legge Legge 20 febbraio 2006, n. 95, articolo 1 comma 2, che vengono definiti i parametri generici affinchè una persona sia riconosciuta affetta da “sordità” in ambito di invalidità civile,
Legge 20 febbraio 2006, n. 95, articolo 1 comma 2: “... si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”
La definizione di persona “sorda” ai fini legislativi e legali ha ormai sostituito il termine “sordomuto”, cancellato dalla legge 95 del 20/02/2006.
La persona viene definita “ipoacusica” se è affetta da una riduzione marcata delle capacità uditive, ma comunque, ai fini dell’invalidità civile e dei benefici connessi, di cui all’art. precedente, è “sorda” la persona che ha una grave riduzione delle capacità uditive che è insorta alla nascita o comunque in epoca evolutiva, impedendo di fatto una corretta acquisizione del linguaggio parlato.
Si considera esaurita l’età evolutiva dopo il compimento del 12° anno di età. Un deficit uditivo che insorge dopo i 12 anni si ritiene sia incapace di impedire la corretta acquisizione del linguaggio. Per questo, ai fini della concessione dei benefici per la sordità, il compimento del 12° anno rappresenta una sorta di spartiacque.
L’iter perchè una persona venga riconosciuta affetta da sordità può essere avviato, presentando l’apposita domanda, da un genitore o un legale rappresentante per i minori; Ma anche un maggiorenne può presentare l’istanza per se stesso, ma l’accoglimento è legato alla possibilità di dimostrare che il grave deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 1° anno di vita con modalità del tutto simili a quella dell’invalidità civile.
Quindi è necessario l’invio di un certificato con procedura telematica da un medico abilitato e dotato di PIN, con l’accortezza di specificare nel certificato stesso che viene redatto ai fini del riconoscimento della “sordità”. È un certificato redatto in regime di libera attività e quindi deve essere pagato; il medico dovrà anche applicare l’IVA, a carico del richiedente, in quanto si tratta di certificazione redatta a fini medico-legali.
Entro 90 giorni deve essere presentata la domanda, sempre per via telematica, attraverso l’assistenza “gratuita” di una associazione abilitata o di un Ente di Patronato.
In occasione della visita da parte della Commissione Medica si dovrà poi fornire tutta la documentazione medica adeguata, quindi esami audiometrici, impedenziometrie e quant’altro utile, con una perticolare attenzione, nel caso dei soggetti di età maggiore di 12 anni, alla data degli accertamento che documentano l’insorgenza del deficit in epoca utile.
Il soggetto riconosciuto affetto da sordità prelinguale ha diritto a prestazioni economiche, materialmente erogate dall’INPS, a benefici fiscali, ad esenzioni dal ticket sanitario e a fornitura di ausili specifici.
Benefici economici.
Indennità di comunicazione: € 263,19 per 12 mensilità nell’anno 2024 (nel 2023 € 261,11, nel 2022 era € 259,75, nel 2021 e nel 2020 era 258,82, nel 2019 € 256,89)
Istituita dalla legge 508/88, viene concessa al solo titolo della minorazione
Per identificare i requisiti sanitari per il godimento occorre fare alcune distinzioni.
- Minore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 60 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore
- Maggiore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 75 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore e se dimostra che il deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.
L’indennità di Comunicazione
- è incompatibile con l’Indennità di Frequenza dei minori di 18 anni,
- è indipendente dall’età,
- è compatibile con l’Indennità di Accompagnamento di ciechi ed invalidi civili,
- è erogata indipendentemente dal reddito,
Spetta anche in caso di ricovero a titolo gratuito con retta interamente a carico di Ente Pubblico.
Sul diritto ad indennità di comunicazione mi pare opportuno segnalare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 22290 depositata il 21/10/2014. In questa sentenza viene sostanzialmente ribadito che l’indennità di comunicazione viene erogata al solo titolo della condizione di sordo prelinguale e non importa se dopo il compimento del 12° anno di età il soggetto richiedente ha acquisito una buona capacità di comunicazione verbale.
La Suprema Corte di Cassazione infatti afferma che: ” … il fatto costitutivo del diritto è che la sordità, essendo stata contratta prima dell’apprendimento del linguaggio, ha impedito di acquisirlo secondo il processo normale. In altri termini, il riferimento alla fase di apprendimento del linguaggio, ricollegando la prestazione alla circostanza che in questa fase medesima si siano verificate delle difficoltà rispetto all’iter normale, sta a significare che devesi avere riguardo ad un fatto pregresso, mentre sarebbe incongruo richiedere al soggetto adulto che inoltra la domanda, la persistenza della difficoltà nella fase di apprendimento del linguaggio parlato, perché questa fase per l’adulto è ormai definitivamente terminata.
La prestazione pertanto spetta in tutti i casi in cui detto processo di apprendimento, a causa della minorazione, non abbia seguito il suo normale svolgimento, ancorché al momento della domanda di ‘ prestazione si constati l’avvenuta acquisizione di una utile capacità di comunicazione verbale…”.
C’è da chiarire ancora che le sentenze della Corte di Cassazione non sono leggi, quindi le Commissioni non hanno l’obbligo di seguirne le indicazioni e neppure sono sottoposte a sanzioni se non ne applicano i principi. In ogni caso però tali indicazioni possono esere fatte valere in sede di ricorso giudiziario.
Pensione ai sordi (ex sordomuti): € 333,33 per 13 mensilità nell’anno 2024 (nel 2023 erano € 316,25, nel 2022 era € 292,55, nel 2021 e nel 2020 era 287,09, nel 2019 era € 285,66).
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Viene erogata dall’INPS e spetta alla persona “sorda” come definita dalla legge 20 febbraio 2006 n. 95, purchè:
- maggiore di 18 anni e minore di 67 anni;
- il reddito percepito nell’anno precedente sia stato inferiore al limite stabilito annualmente per legge che, per il 2023 è di € 17.920,00
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2022):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 9.102,34 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 9.102,34 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 15.644,85 euro.
La Pensione ai “sordi”
- è incompatibile con prestazioni analoghe erogate ad altro titolo,
- al compimento dei 67 anni di età si trasforma in pensione sociale.
Il “sordo” e i familiari, se si tratta di soggetto fiscalmente a carico, godono di numerose agevolazioni fiscali, ma l’enunciazione è complessa, per cui consiglio di consultare questa pagina del sito dell’Agenzia delle entrate in cui può essere visionata o scaricata una guida alle agevolazioni fiscale per le persone con disabilità → https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/agevdisab/schedainfoagevdisab?page=agevolazionicitt
Il soggetto riconosciuto “sordo” ha diritto anche ad esenzione dal Ticket per farmaci e prestazioni specialistiche o di diagnostica e a fornitura gratuita di protesi ed ausili.
“Gli abbonati sordi e gli abbonati nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo sono esentati dal pagamento del canone per la linea telefonica di categoria residenziale. Con riferimento ai servizi di telefonia mobile, gli utenti sordi hanno diritto ad usufruire di un’offerta specifica che comprenda l’invio gratuito di almeno 50 Sms e che preveda che il prezzo di ciascun servizio sia il miglior prezzo applicato dall’operatore, anche nell’ambito delle promozioni. ” (fonte: AGENAS 07/01/2018)
UNA PRECISAZIONE: se un adulto ha avuto il calo delle capacità uditive dopo il 12° anno di età e vuol presentare una istanza per accedere al beneficio della concessione della protesi acustica è assolutamente inutile che nel certificato di presentazione della domanda d’invalidità venga biffata la casella “sordità”. La Commissione infatti non può che emettere un giudizio di “NON sordo” e il conseguente verbale sarebbe assolutamente privo di utilità.
Invece occorre presentare una istanza presentando un certificato medico telematico in cuiè stata biffata la casella “invalidità”. In sede di visita si dovrà poi presentare la documentazione specialistica riguardante TUTTE le patologie invalidanti, compresa la certificazione specialistica comprovante il deficit uditivo; da precisare che spesso il deficit uditivo da solo non permette di raggiungere il 34% d’invalidità e quindi ribadisco che è indispensabile produrre certificazione specialistica che documenta anche le altre patologie da cui eventualmente si è affetti.
Se la percentuale riconosciuta è superiore al 34% e se nel verbale è indicata la patologia acustica (deficit uditivo, ipoacusia neurosensoriale, etc) allora il richiedente potrà accedere al beneficio della concessione della fornitura della protesi acustica.
Siti di riferimento:
AGGIORNATO IL 2/01/2024
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno io dopo la prima gravidanza mi sono sentita male per parecchi mesi a ottobre all età di 32 anni mi hanno diagnosticato ipoacusia media pantonale più accentuata per i toni gravi bilaterali mi ha detto la dottoressa che mi ha in cura che è una cosa ereditaria dalla nascita uscita dopo il parto!vorrei sapere posso chiedere invalidità?io lavoro in una casa di riposo come oss se metto protesi auricolari avro problemi ?l ‘invalidità può diminuire l orario di lavoro?o danno la 104?
Buonasera.
Non esiste una via diversa dall’effettuazione di un ricorso ai sensi dell’art. 114 del T.U., in sostanza ricorso con visita collegiale.
In via teorica, da quanto mi riferisce, sono possibili 2 motivi:
1) le rilevazioni fonometriche prodotte dal datore di lavoro all’INAIL indicano valori di esposizione più bassi di quanto prescrive una certa normativa;
2) che effettivamente l’INAIl ritiene che il suo sia un problema non provocato dal rumore per questa notevole differenza di gravità della sordità tra le due orecchie.
Ma comunque lo scoprirà solo in occasione della visita collegiale al quale parteciperà un medico che la patrocinerà.
Consiglio di chiedere di essere assistito da un patronato ben organizzato che metterà a disposizione il proprio consulente medico-legale.
Saluti
Buonasera, ho 39 anni e svolgo il mio lavoro su un’imbarcazione come lavoratore-motorista e sono soggetto a rumorosità di motore e gruppo elettrogeno.
In data 28/02/2017 faccio domanda di malattia professionale per ipoacusia allegando come accertamenti la visita ORL ed esami audiometrico ed imperdenziometrico.
Dall’esame audiometrico tonale si rileva: ipoacusia neurosensoriale solo alle alte frequenza in Au Dx; profonda neurosensoriole con deep su alte frequenze in Au Sn. Esame audiometrico vocale in cabina: discriminazione ottima a Dx a partire da 45 dB, buona a Sn a partire da 95 dB. Soglia di intellizione a 25 dB a Dx e a 70 dB a Sn.
Timpanogramma bilaterale di tipo “A”. Riflessi stapediali Dx: ipsi assenti solo a 4K, Contra assenti su tutte le frequenze. A Sn: Ipsi assenti su tutte le frequenze, Contra assenti a 2K e 4K.
Alla domanda di malattia professionale, come richiestaci, abbiamo allegato copia integrale della rilevazione fonometrica effettuata dal datore di lavoro con evidenziazione della postazione di lavoro occupata dal lavoratore e il livello di esposizione al rumore.
Tre/quattro mesi dopo dall’avvenuta domanda ci rispondono: gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l’esistenza di nesso causale tra rischio lavorativo e la malattia denunciata. La pratica è dunque stata archiviata.
Sembra tanto che loro ci contestano la sordità eccessiva da un orecchio rispetto all’altro. Cosa si potrebbe fare come passo successivo?
E’ esatta la valutazione alla richiesta di malattia professionale?
Qual è il suo parere?
Ci tengo a dire che successivamente ho eseguito per mio conto una RM cervello e tronco encefalico c/s MDC da cui non si rileva alcun problema di malformazione o lesione da fattori esterni: tutto risulta regolare dallo studio dell’orecchio poiché erano arrivati ad alludere ad una sospetta malformazione o tumore che avrebbe compromesso l’udito.
In attesa di risposta , la ringrazio della sua disponibilità.
Ha ragione! Dare consigli è più facile.
Per il resto … nessun commento.
è avvilente che noi sordi adulti veniamo snobbati, anche in considerazione del fatto che diventare sordo da adulto, dopo una vita da normo udente o quasi, trovo sia ancora più traumatico e invalidante che esserlo fin da bambini. Invalidante perchè non ci si può più interfacciare con il mondo nel modo consueto e perchè nessuno ci insegna ad interfacciarci in modo nuovo, ho cercato corsi di lis, non ne ho trovati, per dirne una. E il mondo del lavoro? La gran parte degli impieghi richiede un udito standard per comunicare, un sordo adulto ha costruito una sua carriera, ha delle qualifiche che, come nel mio caso, lo hanno portato a svolgere un impiego basato sull’ascolto del prossimo, come lo ascolto io il prossimo da ipoacusica? quindi a più di 40 anni come mi ricolloco? facendo cosa?mi prendo una bella laurea in grafica per non essere assunta da nessuno? mi mettono in un call center come hanno proposto al ragazzo qui sotto? fondamentalmente è avvilente sapere che… possiamo anche morire di fame, che non ci viene riconosciuta l’invalidità e nemmeno un assegno di invalidità, e la cosa ridicola è l’ammontare dell’assegno di invalidità percepito anche da chi riesce a prenderlo. La traduzione è: o hai una famiglia che ti può mantenere oppure arrangiati, avrai vita breve.
Davvero incoraggiante tutto ciò, ma la prego, non risponda di non arrabbiarsi e di continuare a combattere, a meno che non sia sordo anche lei..grazie
Buonasera.
La cosa non è semplice come lei pensa.
La legge 381/70 è nata per supportare le persone che, sorde alla nascita o comunque divenute tali prima di aver acquisito il linguaggio, si trovavano in una condizione di grave difficoltà comunicativa: non sentivano e non parlavano (da cui la definizione di sordomuto in uso all’epoca).
Naturalmente non tutte le riduzioni dell’udito erano (e sono) in grado di impedire l’acquisizione del linguaggio.
Le sordità lievi o medio-lievi, ad esempio con riduzione di 30-40 db delle capacità uditive, pur interferendo sicuramente con le capacità comunicative e disocializzazione, non impediscono lo sviluppo di un linguaggio efficiente.
Si è ritenuto quindi di porre dei “paletti” indicativi “certi” per evitare valutazioni personalistiche o clientelari, naturalmente escludendo i casi di falsificazione della documentazione.
Il primo paletto è l’epoca di insorgenza dell’ipoacusia. La legge stessa indica che tale paletto è rappresentato dall’epoca di acquisizione-maturazione delle capacità linguistiche che, sulla scorta di valutazioni di tipo auxologico (scienza che studia lo sviluppo del bambino) è stato posto a 12 anni di età.
Si ritiene quindi che il soggetto che ha sufficienti capacità uditive fino a 12 anni riesce ad acquisire una “sufficiente” capacità linguistica.
Quindi è stato poi necessario individuare un “paletto” di entità di sordità, cioè individuare l’entità di riduzione di capacità uditiva in grado di impedire l’acquisizione del linguaggio.
Tenendo conto che per “imparare” a parlare occorre “ascoltare”, si sono individuate le frequenze del cosiddetto “parlato”, cioè le frequenze della voce normale di conversazione, nel caso specifico quindi 500, 1000 e 2000 Hz. Si è visto che con perdite medie di 60 db alle frequenze di 500, 1000e 2000 Hz la persona ha gravi difficoltà ad acquisire il lnguaggio.
Per il riconoscimento dlla condizione di “sordo prelinguale”, non più ormai sordomuto, è quindi indispensabile che il deficit uditivo sia insorto prima dei 12 anni e che tale riduzione di capacità uditiva sia almeno di 60 db in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz, in entrambe le orecchie.
Ma, sempre nell’ottica di dare indicazioni certe e comunque per individuare una platea precisa di soggetti (senza sforare troppo dai budget economici) è indispensabile, per il riconoscimento dei benefici economici e non, che le perdite siano almeno di 75 db, sempre in media, sempre in entrambe le orecchie e sempre alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz.
Se questi criteri non sono soddisfatti, il deficit uditivo viene valutato secondo i criteri dell’invalidità civile, quindi secondo la tabella del DM 05/02/1992, ma questo per i maggiorenni.
Per i minorenni che non soddisfano questi requisiti, ad esempio una grave sordità insorta-aggravata a 14 anni, esiste la possibilità di richiedere l’indennità di frequenza.
Naturalmente non conosco il suo caso specifico, mase il ragazzo è minorenne e non soddisfa uno dei requisiti di cui sopra potrebbe usufruire di questa possibilità, fino al compimento del 18° anno di età.
Anche sul sito dell’INPS, forse in modo un pò “sbrigativo” è precisato quanto le ho detto: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49975
Saluti
Saluti
Buongiorno vorrei un chiarimento circa una sua risposta sul l’insorgenza del deciditi uditivo prima dei 12 anni. Lei sostiene che per beneficiare della legge 381/70 alla maggiore età bisogna dimostrare che l’insorgenza del deficit uditivo prima dei 12 anni doveva essere pari o superiore ai 60 decibel alle frequenze 500-1000 e 2000 Hz, oltre naturalmente ad avere un deficit uditivo superiore ai 75 DB. Leggendo bene la legge la disposizione relativa alla maggiore età detta: Maggiore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l’insorgenza dell’ipoacusia è precedente ai 12 anni. Non si fa nessun riferimento alla partita usitiva pari o superiore ai 60 DB ma bisogna solo dimostrare l’insorgenza prima dei 12 anni, perché invece lei afferma che bisogna dimostrare che prima dei 12 anni il deficit uditivo doveva essere pari o superiore ai 60 Db. Non le sembra che se un minore di 12 anni avesse avuto questi parametri uditivi prima dei 12 anni un genitore non avrebbe chiesto già prima i benefici della legge 381/70 ed invece come sta succedendo al sottoscritto il proprio figlio ha avuto un aggravamento della sordità solo in età adulta e, pertanto solo che il deficit uditivo e superiore ai 90 decibel può chiedere ilo stato di sordo si sensi della legge 381/70. Spero di essere stato chiaro e la ringrazio anticipatamente per le delucidazioni che mi vorrà dare. Cordiali saluti. Gennaro Fabiano
Buonasera.
La risposta è negativa, soprattutto in quanto la sordità monolaterale, in invalidità civile, è valutabile solo il 15%, troppo poco per ottenere un qualunque beneficio.
Saluti
Buongiorno, io sono sordo da un orecchio, precisamente il sinistro. Pur mettendo un apparente acustico non cambierebbe nulla. Ho un reddito di 25.000 euro, volevo sapere se mi spetta qualche beneficio o no. La ringrazio per la disponibilità!
Buonasera.
Purtroppo è così!
Si tratta di una legge del 1988 e da allora le modifiche sono solo di “restyling”.
La sostanza, cioè il requisito sanitario dell’entità della sordità e dell’epoca di insorgenza, non ha subito alcuna modifica.
Tra parentesi, è inutile arrabbiarsi; non credo che nei prossimi 100 anni verrà fatta una modifica sostanziale e quindi si deve andare avanti così come si è, sperando sempre e lottando sempre.
Saluti.