E’ con la legge Legge 20 febbraio 2006, n. 95, articolo 1 comma 2, che vengono definiti i parametri generici affinchè una persona sia riconosciuta affetta da “sordità” in ambito di invalidità civile,
Legge 20 febbraio 2006, n. 95, articolo 1 comma 2: “... si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”
La definizione di persona “sorda” ai fini legislativi e legali ha ormai sostituito il termine “sordomuto”, cancellato dalla legge 95 del 20/02/2006.
La persona viene definita “ipoacusica” se è affetta da una riduzione marcata delle capacità uditive, ma comunque, ai fini dell’invalidità civile e dei benefici connessi, di cui all’art. precedente, è “sorda” la persona che ha una grave riduzione delle capacità uditive che è insorta alla nascita o comunque in epoca evolutiva, impedendo di fatto una corretta acquisizione del linguaggio parlato.
Si considera esaurita l’età evolutiva dopo il compimento del 12° anno di età. Un deficit uditivo che insorge dopo i 12 anni si ritiene sia incapace di impedire la corretta acquisizione del linguaggio. Per questo, ai fini della concessione dei benefici per la sordità, il compimento del 12° anno rappresenta una sorta di spartiacque.
L’iter perchè una persona venga riconosciuta affetta da sordità può essere avviato, presentando l’apposita domanda, da un genitore o un legale rappresentante per i minori; Ma anche un maggiorenne può presentare l’istanza per se stesso, ma l’accoglimento è legato alla possibilità di dimostrare che il grave deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 1° anno di vita con modalità del tutto simili a quella dell’invalidità civile.
Quindi è necessario l’invio di un certificato con procedura telematica da un medico abilitato e dotato di PIN, con l’accortezza di specificare nel certificato stesso che viene redatto ai fini del riconoscimento della “sordità”. È un certificato redatto in regime di libera attività e quindi deve essere pagato; il medico dovrà anche applicare l’IVA, a carico del richiedente, in quanto si tratta di certificazione redatta a fini medico-legali.
Entro 90 giorni deve essere presentata la domanda, sempre per via telematica, attraverso l’assistenza “gratuita” di una associazione abilitata o di un Ente di Patronato.
In occasione della visita da parte della Commissione Medica si dovrà poi fornire tutta la documentazione medica adeguata, quindi esami audiometrici, impedenziometrie e quant’altro utile, con una perticolare attenzione, nel caso dei soggetti di età maggiore di 12 anni, alla data degli accertamento che documentano l’insorgenza del deficit in epoca utile.
Il soggetto riconosciuto affetto da sordità prelinguale ha diritto a prestazioni economiche, materialmente erogate dall’INPS, a benefici fiscali, ad esenzioni dal ticket sanitario e a fornitura di ausili specifici.
Benefici economici.
Indennità di comunicazione: € 263,19 per 12 mensilità nell’anno 2024 (nel 2023 € 261,11, nel 2022 era € 259,75, nel 2021 e nel 2020 era 258,82, nel 2019 € 256,89)
Istituita dalla legge 508/88, viene concessa al solo titolo della minorazione
Per identificare i requisiti sanitari per il godimento occorre fare alcune distinzioni.
- Minore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 60 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore
- Maggiore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 75 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore e se dimostra che il deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.
L’indennità di Comunicazione
- è incompatibile con l’Indennità di Frequenza dei minori di 18 anni,
- è indipendente dall’età,
- è compatibile con l’Indennità di Accompagnamento di ciechi ed invalidi civili,
- è erogata indipendentemente dal reddito,
Spetta anche in caso di ricovero a titolo gratuito con retta interamente a carico di Ente Pubblico.
Sul diritto ad indennità di comunicazione mi pare opportuno segnalare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 22290 depositata il 21/10/2014. In questa sentenza viene sostanzialmente ribadito che l’indennità di comunicazione viene erogata al solo titolo della condizione di sordo prelinguale e non importa se dopo il compimento del 12° anno di età il soggetto richiedente ha acquisito una buona capacità di comunicazione verbale.
La Suprema Corte di Cassazione infatti afferma che: ” … il fatto costitutivo del diritto è che la sordità, essendo stata contratta prima dell’apprendimento del linguaggio, ha impedito di acquisirlo secondo il processo normale. In altri termini, il riferimento alla fase di apprendimento del linguaggio, ricollegando la prestazione alla circostanza che in questa fase medesima si siano verificate delle difficoltà rispetto all’iter normale, sta a significare che devesi avere riguardo ad un fatto pregresso, mentre sarebbe incongruo richiedere al soggetto adulto che inoltra la domanda, la persistenza della difficoltà nella fase di apprendimento del linguaggio parlato, perché questa fase per l’adulto è ormai definitivamente terminata.
La prestazione pertanto spetta in tutti i casi in cui detto processo di apprendimento, a causa della minorazione, non abbia seguito il suo normale svolgimento, ancorché al momento della domanda di ‘ prestazione si constati l’avvenuta acquisizione di una utile capacità di comunicazione verbale…”.
C’è da chiarire ancora che le sentenze della Corte di Cassazione non sono leggi, quindi le Commissioni non hanno l’obbligo di seguirne le indicazioni e neppure sono sottoposte a sanzioni se non ne applicano i principi. In ogni caso però tali indicazioni possono esere fatte valere in sede di ricorso giudiziario.
Pensione ai sordi (ex sordomuti): € 333,33 per 13 mensilità nell’anno 2024 (nel 2023 erano € 316,25, nel 2022 era € 292,55, nel 2021 e nel 2020 era 287,09, nel 2019 era € 285,66).
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Viene erogata dall’INPS e spetta alla persona “sorda” come definita dalla legge 20 febbraio 2006 n. 95, purchè:
- maggiore di 18 anni e minore di 67 anni;
- il reddito percepito nell’anno precedente sia stato inferiore al limite stabilito annualmente per legge che, per il 2023 è di € 17.920,00
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2022):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 9.102,34 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 9.102,34 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 15.644,85 euro.
La Pensione ai “sordi”
- è incompatibile con prestazioni analoghe erogate ad altro titolo,
- al compimento dei 67 anni di età si trasforma in pensione sociale.
Il “sordo” e i familiari, se si tratta di soggetto fiscalmente a carico, godono di numerose agevolazioni fiscali, ma l’enunciazione è complessa, per cui consiglio di consultare questa pagina del sito dell’Agenzia delle entrate in cui può essere visionata o scaricata una guida alle agevolazioni fiscale per le persone con disabilità → https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/agevdisab/schedainfoagevdisab?page=agevolazionicitt
Il soggetto riconosciuto “sordo” ha diritto anche ad esenzione dal Ticket per farmaci e prestazioni specialistiche o di diagnostica e a fornitura gratuita di protesi ed ausili.
“Gli abbonati sordi e gli abbonati nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo sono esentati dal pagamento del canone per la linea telefonica di categoria residenziale. Con riferimento ai servizi di telefonia mobile, gli utenti sordi hanno diritto ad usufruire di un’offerta specifica che comprenda l’invio gratuito di almeno 50 Sms e che preveda che il prezzo di ciascun servizio sia il miglior prezzo applicato dall’operatore, anche nell’ambito delle promozioni. ” (fonte: AGENAS 07/01/2018)
UNA PRECISAZIONE: se un adulto ha avuto il calo delle capacità uditive dopo il 12° anno di età e vuol presentare una istanza per accedere al beneficio della concessione della protesi acustica è assolutamente inutile che nel certificato di presentazione della domanda d’invalidità venga biffata la casella “sordità”. La Commissione infatti non può che emettere un giudizio di “NON sordo” e il conseguente verbale sarebbe assolutamente privo di utilità.
Invece occorre presentare una istanza presentando un certificato medico telematico in cuiè stata biffata la casella “invalidità”. In sede di visita si dovrà poi presentare la documentazione specialistica riguardante TUTTE le patologie invalidanti, compresa la certificazione specialistica comprovante il deficit uditivo; da precisare che spesso il deficit uditivo da solo non permette di raggiungere il 34% d’invalidità e quindi ribadisco che è indispensabile produrre certificazione specialistica che documenta anche le altre patologie da cui eventualmente si è affetti.
Se la percentuale riconosciuta è superiore al 34% e se nel verbale è indicata la patologia acustica (deficit uditivo, ipoacusia neurosensoriale, etc) allora il richiedente potrà accedere al beneficio della concessione della fornitura della protesi acustica.
Siti di riferimento:
AGGIORNATO IL 2/01/2024
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Fatto molto bene ma! la sordità non è uno “STATUS” ma un deficit…una disabilità non è mai uno status
Buonasera.
La sordità totale, acquisita dopo il 12° anno di età, è valutabile al massimo il 64% e quindi, poichè il minimo per ottenere l’Assegno di Assistenza è il 74%, solo con questa infermità non potrà ottenere alcun beneficio economico.
Saluti
Buonasera.
Considerando che la sordità totale da un orecchio è valutabile solo il 15% direi che non ha i requisiti per ottenere un qualunque beneficio economico.
Saluti
Buongiorno il mio ragazzo ha un difetto congenito per cui da un orecchio sente meno del 20% . I medici gli hanno detto che non è operabile perché il operazione sarebbe rischiosa ed in più non recupererebbe se non il 5%. Può essere considerato invalido civile e quindi meritevole di indennità? Grazie
Buonasera. Mi chiamo Ana sono statta operata di otosclerosi bilaterale nel ano 2010\2011 Dopo cinque ani la protesi del orecchio destro si e spostato e 2016 al ottobre sono stata rioperata di nuovo e un mese e non sento anzi sto piegio di prima. La mia domanda e: ho diritto al invalidita civile il mio reditto anuale e di 11.000 GRAZIE
Buonasera.
Mi risulta di no in quanto requisito indispensabile è che il conducente possa percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione a non meno di 8 metri di distanza (senza protesi).
Saluti
Sono una ragazza sordomuta posso prendere patente C o CE come autista…ho patente B. Info.Miriamlamiavita@gmail.com
Lettera a Giulia (2011)
La vita è poesia, la poesia è musica e la musica è vita. La prima volta che venni operato a Venezia per otosclerosi bilaterale, mi sostituirono la staffa dell’orecchio interno destro microchirurgicamente. Paura? Cara Giulia, caro angioletto, ti sono vicino. La prima cosa che riudii dopo tanto silenzio fu il rumore di una pioggia d’agosto, mentre intravedevo, da quella finestra d’ospedale, un bel chiostro. Più volte sono tornato in quei paraggi non di lungi dalla fermata del vaporetto, anche per riosservare la stele del doge Vendramino, oppure per visitar l’Arsenale. E quello specchio di laguna, che volge a Oriente, in principio, era dove si svolgeva lo Sposalizio col mare. Tutti conoscono: do, re, mi, fa, sol, la, si, (do), la scala di do maggiore. Nel mio piccolo, cos’altro posso io trasmetterti di utile? Forse a costruire “papiri” col regolo musicale di mia invenzione! Armati di colla, di carta, di forbici, e magari di una fotocopiatrice per la matrice: parrà gioco che spazientisce, ma ti assicuro, o certosina, che il gioco vale la candela. Purtroppo, essendo un gioco matematico non lo posso brevettare, benché con un buon computer le sue applicazioni siano innumerevoli. Non son io il poeta A. Rimbaud di colorate vocali, benché se ne possano trascrivere ben sette, anziché le sole cinque di giochini pentafonici (tipo motivo tedesco di Inno alla Gioia composto di sole cinque note, e probabile gioco d’origine celtica): i, é, è, a, ò, ό, u. E tante quante quelle della frase: “In bellezza corro giù”. Ora, prendi nota della sequenza di “quinte” alternate: si, mi, la, re, sol, do, fa. Se la trascrivi su quadrettata colonnina verticale di quadernone, per cinque volte di seguito, a essa puoi aggiungere tutta la gamma di bemolli (b), di doppi bemolli (bb), da un lato ascendente, e di diesis (#), di doppi diesis (x), in quello discendente, tanto da ottenere ben trentacinque note accidentate e non, sulla stessa colonnina del regolo. Per intenderci: six, mix, lax, rex, solx, dox, fax, si#, mi#, la#, re#, sol#, do#, fa#, si, mi, la, re, sol, do, fa, sib, mib, lab, reb, solb, dob, fab, sibb, mibb, labb, rebb, solbb, dobb, fabb; non facendo altro che innalzare di un semitono (diesis) o abbassare di un semitono (bemolle) la sequenza di quinte indicata e di innalzarla ulteriormente di un tono (doppio diesis) o di abbassarla di un tono (doppio bemolle). Ti chiederai il perché dei doppi diesis/bemolli, ma, se volessi tu costruire tutti gli accordi di settima diminuita come questo: do.mib.solb.sibb, come farai mai? Ora, se disponi di dodici colonnine così ordinate, le ritagli verticalmente e le muovi su e giù componendo in orizzontale una qualsiasi scala musicale [ad esempio, l’armonica minore la, sol#, fa, mi, re, do, si, (la), oppure l’armonica maggiore: do, re, mi, fa, sol, lab, si, (do)], ti accorgerai che parallelamente a tale costruita scala vi compaiono tutte le altre adiacenti che per struttura hanno le stesse distanze di un semitono o di un tono o di tre mezzi di tono. Tale giochino di ridistribuzione matematica delle note, forse un giorno, ti servirà per approfondire accordi musicali, tra i quali “do. mib. sol. sib. re. fa#. la”, accordo di tredicesima minore, che in vero è costituito da tre accordi di quinta: (do. mib. sol), (sol. sib. re) e (re. fa#. la), oppure due accordi di settima: (do. mib. sol. sib) e (sib. re. fa#. la). E, costruito tale accordo in orizzontale con le colonnine del mio regolo musicale, noterai che vi è un altro accordo, e questa volta “maggiore” rispetto al do tredicesima minore, che sul “papiro” procede in diagonale dal basso a destra verso l’alto a sinistra, passando sulla “settima”: il si bemolle. Tale accordo è “do. mi. sol. sib. re. fa. la”. Il giochino lo puoi fare anche al contrario: dato in orizzontale l’accordo minore, in diagonale ti torna il maggiore. E tu dirai: ma ne sei così sicuro che essi siano i rispettivi maggiore e minore? Risposta: può essere dimostrato abbastanza difficilmente, tenendo presente che le scale, come del resto gli accordi costruiti su di esse, si incastrano le une nelle altre a partire da una quinta successiva: e qui, per illuminarti, non ti lascio un complicato diagramma 22×22, ma ti indico che dovresti far in modo che una funzione giustifichi l’altra, mettendo in verticale la sequenza [B]. Bb. A. G#. [G#]. F#. F. [E]. D#. D. C#. [C]. B. A#. [A]. G#. G.. [F#]. E#. E. D#. [D] e in orizzontale [D]. Eb. E. [F]. F#. G. G#. [A]. Bb. B. [C]. C#. D. D#. [E]. F. F#. G. [G#]. A. A#. [B]. Tutto ha origine da [D] ed esso riflette delle armonie di cui parlo, dimostrando che per l’accordo maggiore di tredicesima in re ne esiste solo uno corrispondente di tredicesima minore: nella prima colonna verticale a sinistra c’è D 13 (major), cioè D. F#. A. C. E. G. B, e per quinte discendenti tu incontrerai sib, fa, do, sol, re; nella colonna orizzontale più in basso c’è D 13 m (minor), e cioè D. F. A. C. E. G#. B, e per quinte ascendenti tu incontrerai re, la, mi, si. Certo, un aiutino te lo darei, ma voglio essere alquanto sibillino: ti dico soltanto che a quel diagramma si incastra benissimo un altro da me già dedicato a tua cugina Yoshino nel morso corrosivo di una notte insonne. Naturalmente, D=re, E=mi, F=fa, G=sol, eccetera, nella notazione inglese. Dell’accordo musicale su citato in C 13 (do-mi) è un intervallo di terza, (do-sol) di quinta, (do-sib) di settima, (do-re) di nona, (do-fa) di undicesima, (do-la) di tredicesima. Inoltre, [do.mi] un accordo di terza, [do.mi.sol] di quinta, [do.mi.sol.sib] di settima, via via dicendo fino a quello sopra di tredicesima. Le colonnine del “papiro” le puoi sempre ritagliare e incollare, utilizzandoci dietro anche lo scotch-carta dei falegnami, e questo per visualizzarne lo spettro nel suo insieme e per cerchiare le note più interessanti con un evidenziatore. Non immagini quanto ci abbia sudato dietro, io che il destino avrebbe voluto vedere sordo. E non solo questo. Nella vita si passano tante cose: si possono perdere mogli e buoi, ma la dignità di un uomo è quella che più conta al tuo paese. L’amore è come un’equazione che va divisa per due, diceva un poeta bergamasco; talvolta l’anima è un caro nome odiato dal destino. Visto che non sei ancora grande non capirai molto le mie parole, ma un giorno la maturità ti porterà a cercare di scoprire i misteri della vita. E ti chiederai tante cose. Ti chiederai persino il perché si insegnino e s’imparino a scuola certe nozioni base, e ogni anno scolastico le si riprendano d’accapo e le si approfondiscano meglio. Un giorno, poi, vorrai dire la tua sul mondo, lasciare qualcosa di tuo, un po’ come ho fatto io con qualche libricino non proprio emozionante. E, se continuerai sulla via del canto, ti potresti anche chiedere che note musicali figurano tra quelle di una qualsiasi scala di 7 + 1 data. Per la tua gioia, pertanto, accenniamo soltanto alle scale diatoniche minori, un nome che sa di bizzarro. Prendiamo in esame re minore naturale (le sue note leggile tra parentesi nella sottostante sfilza di dodici più una): (re). do#. (do). si. (sib). (la). sol#. (sol). fa#. (fa). (mi). mib. (re). E in esame anche re melodica minore, tanto non cambia granché la solita sfilza: (re). (do#). do. (si). sib. (la). sol#. (sol). fa#. (fa). (mi). mib. (re). Come puoi ben vedere la scala minore è discendente. In quella sfilza di note c’è un sol#. Se ci fosse invece il lab, nota dal suono omofono al pianoforte ma non al violino, quando la scala ascende? Osserva un attimo la diatonica di do maggiore (tra parentesi le solite note base): (do). do#. (re). re#. (mi). (fa). fa#. (sol). sol#. (la). sib. (si). (do) ascendendo. E discendendo, ivi comprese quelle intercalari: (do). (si). sib. (la). lab. (sol). fa#. (fa). (mi). mib. (re). reb. (do). Le scale diatoniche minori sono uguali a se stesse sia nell’ascendere che nel discendere, le maggiori no. Ma c’è un particolare modo di alterare leggermente questa funzione matematica. Ho ideato una mia scala minore in re. Ciò che fa la differenza armonica è un lab in ascendere e un sol# nel discendere. Ho tenuto conto di questo paradigma: (do#.re.mib) ripetuto a diversa altezza. E nell’ascendere essa è [re. mib. mi. fa. fa#. sol. (lab). la. sib. si. do. do#. re]. Se la osservi meglio constaterai che è impropria, perché fa parte di due diatoniche minori: do/sol minore, dove il do e il reb nel registro basso non ci sono più. Difatti, se tu prendessi un foglio quadrettato e ci scrivessi in scala le diatoniche che, col mio regolo, ricavi da quella in do, ti accorgeresti che esse si inanellano le une alle altre, come una catenella: del do maggiore fa parte anche il sol maggiore a partire da una quinta, il sol stesso; del sol il re, del re il la, e via via dicendo. Non ci credi, vero? Ma perché ho fatto ciò? Il lab non è un armonico sol#, però può essere utile in certe circostanze di composizione per uno strumento ad arco, come il violino. La suddetta è [re. do#. do. si. sib. la. (sol#). sol. fa#. fa. mi. mib. re] nel discendere. Questa è una mia trovata! Però, intanto tu studia corrette cose: quando sarai un po’ più esperta, prova a rivoluzionare un po’ le cose. Ora, osserva la scala ascendente e discendente della diatonica minore in re con il mio regolo e dimmi, se l’algebra non ti fa tentennare, a che altezza rintracci la scala cromatica coi “b” della dodecafonia (per intenderci: si, sib, la, lab, sol, solb, fa, mi, mib, re, reb, do. È quella stessa individuata dai tasti bianconeri del pianoforte, strumento più evoluto del clavicembalo). Su, componila in orizzontale e parallelamente a essa troverai quella cromatica coi “#”. Con il regolo scoprirai, un giorno, persino relazioni proibite: l’accordo in sol siglato G 13/7+ (dove 7+ è una settima aumentata e l’accordo di tredicesima istessa è fruibile soltanto da grande orchestra) è maggiore rispetto a G m13/7+/11+ (che lungo nome!) e G m13/ 7/5- /11+ minore rispetto a G 13/9-. Ma stranamente G 13/11+ è bifronte, cioè incrocia se stesso sul settimo grado nel regolo. Come l’antico dio romano Giano, ciò presiede a due porte dell’urbe, della città ideale: è collegato alla tredicesima minore, facendo le veci dell’accordo maggiore nel Blues. Ma non lo è, a mio dire, quello maggiore, e di funzioni Giano ne esistono molte altre. Per intenderci: G 13/7+ è (sol. si. re. fa#. la. do. mi) e G m13/ 7+/ 11+ è (sol. sib. re. fa#. la. do#. mi), mentre G m13/ 7/5-/11+ è (sol. sib. reb. fa. la. do#. mi) e G 13/ 9- è (sol. si. re. fa. lab. do. mi). Dunque, si individuano due gruppi maggiore e minore: Alfa e Beta. E un terzo, Gamma, di cui G 13/11+, ossia (sol. si. re. fa. la. do#. mi), è il famoso Giano. Naturalmente esiste il gruppo Delta, dove G 13 (sol. si. re. fa. la. do. mi) è maggiore rispetto a G m13 (sol. sib. re. fa. la. do#. mi). Dice koan zen: “Che fine fanno i buchi quando il formaggio è finito?”. Se una groviera la diatonica re minore su citata, forse, con qualche ruttino, un topolino risponderebbe così: “re, do#, si, la, sol, fa, mib, (re)”, mentre geisha suona il koto, nella sera, sognando che ritorni il suo amato dal lontano castello di Ninjo, quello dello shogun di Kyoto. Tale scala eudorica minore (“eu” vuol dire buono, “dorica” perché gli antichi greci ne suonavano una che è la stessa ma senza gli accidenti # e b; quando finisce tu dici che non si “posa” bene: quel re la rende instabile, mancando appunto i #/b) è nota nel Giappone dei sette samurai. Tolto quel re “a capo e coda” si sconfina nell’esatonale di Debussy, poiché tra do# e si, tra si e la, tra la e sol, tra sol e fa, tra fa e mib, tra mib e do#, c’è la distanza di un solo tono. Per concludere questa lettera, ti dirò qualcos’altro di interessante, poiché per me la musica è tutto un cosmo da quando ho cantato il gregoriano, prima di diventare a poco a poco sordo: il la minore naturale ha come relative il re minore col sib e il mi minore col fa#. La melodica minore in sol ha già sia il sib che il fa# nella sua struttura originale di scala artificiale. Analogamente, la scala eudorica minore in re, sopra accennatati, contiene sia il do# che il mib delle scale più attigue a quella in sol melodica minore. Il la minore naturale (Juste), il re minore eudorico (Cargo) e il sol melodica minore (Mild), tutti compositi di due semi-toni e di cinque toni, io li considero scale base di sistema a se stante. Ora, nei panni di un detective famoso come Hercule Poirot, personaggio letterario di Agatha Christie, non intuisci già un bel giochino di relazioni che ben si modulano assieme come i giri-motore d’una Bentley? Si possono fare tanti accordi spuri, per esempio, fondendo quelle scale minori tutte insieme, come fossero linee melodiche di trio, ma non voglio privarti del piacere della scoperta. Nulla più ho da ripeterti che la vita è poesia, la poesia è musica, la musica è vita. Apprezzane il valore. Va’ dove ti porta il cuore. Ricordati di me ogni tanto.
Lo zio
Per reddito, che io sappia, si intende ciò che è assoggettato a tassazione IRPEF e non mi risulta che indennità di comunicazione e pensione di sordità lo siano.
Consiglio di chiedere consiglio ad altro patronato oppure alla struttura ENS della sua città.
Saluti
Grazie di cuore per avermi risposto, sono stato al patronato e mi hanno risposto se l’Inps ha mandato la lettera si vede che allora viene considerato reddito anche l’indennità di comunicazione oppure la pensione di sordità stessa quindi hanno fatto la somma, ma se io faccio la somma 2000+279,00(pensione)*13= 5627 no 5.959,20 oppure 2000+254,39(indennità)*12=5052,68 no 5.959,20 per questo chiedevo a lei se l’indennità di comunicazione o pensione sordi è considerato reddito visto che ci sono limiti di reddito? le sono molto grato se saprebbe rispondermi a questa domanda, visto che l’inps e i patronati non mi prendono in considerazione, non è per i dieci euro ma solo per capire le cose, essere sordi non vuol dire essere stupidi . Grazie