E’ con la legge Legge 20 febbraio 2006, n. 95, articolo 1 comma 2, che vengono definiti i parametri generici affinchè una persona sia riconosciuta affetta da “sordità” in ambito di invalidità civile,
Legge 20 febbraio 2006, n. 95, articolo 1 comma 2: “... si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”
La definizione di persona “sorda” ai fini legislativi e legali ha ormai sostituito il termine “sordomuto”, cancellato dalla legge 95 del 20/02/2006.
La persona viene definita “ipoacusica” se è affetta da una riduzione marcata delle capacità uditive, ma comunque, ai fini dell’invalidità civile e dei benefici connessi, di cui all’art. precedente, è “sorda” la persona che ha una grave riduzione delle capacità uditive che è insorta alla nascita o comunque in epoca evolutiva, impedendo di fatto una corretta acquisizione del linguaggio parlato.
Si considera esaurita l’età evolutiva dopo il compimento del 12° anno di età. Un deficit uditivo che insorge dopo i 12 anni si ritiene sia incapace di impedire la corretta acquisizione del linguaggio. Per questo, ai fini della concessione dei benefici, il compimento del 12° anno rappresenta una sorta di spartiacque.
L’iter perchè una persona venga riconosciuta affetta da sordità può essere avviato, presentando l’apposita domanda, da un genitore o un legale rappresentante per i minori; Ma anche un maggiorenne può presentare l’istanza per se stesso, ma l’accoglimento è legato alla possibilità di dimostrare che il grave deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 1° anno di vita con modalità del tutto simili a quella dell’invalidità civile.
Quindi è necessario l’invio di un certificato con procedura telematica da un medico abilitato e dotato di PIN, con l’accortezza di specificare nel certificato stesso che viene redatto ai fini del riconoscimento della “sordità”. È un certificato redatto in regime di libera attività e quindi deve essere pagato; il medico dovrà anche applicare l’IVA, a carico del richiedente, in quanto si tratta di certificazione redatta a fini medico-legali.
Entro 90 giorni deve essere presentata la domanda, sempre per via telematica, attraverso l’assistenza “gratuita” di una associazione abilitata o di un Ente di Patronato.
In occasione della visita da parte della Commissione Medica si dovrà poi fornire tutta la documentazione medica adeguata, quindi esami audiometrici, impedenziometrie e quant’altro utile, con una perticolare attenzione, nel caso dei soggetti di età maggiore di 12 anni, alla data degli accertamento che provano l’insorgenza del deficit in epoca utile.
Il soggetto riconosciuto affetto da sordità prelinguale ha diritto a prestazioni economiche, materialmente erogate dall’INPS, a benefici fiscali, ad esenzioni dal ticket sanitario e a fornitura di ausili specifici.
Benefici economici.
Indennità di comunicazione: € 258,00 per 12 mensilità nell’anno 2021 (uguale al 2020, nel 2019 € 256,89)
Istituita dalla legge 508/88, viene concessa al solo titolo della minorazione
Per identificare i requisiti sanitari per il godimento occorre fare alcune distinzioni.
- Minore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 60 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore
- Maggiore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 75 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore e se dimostra che il deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.
L’indennità di Comunicazione
- è incompatibile con l’Indennità di Frequenza dei minori di 18 anni,
- è indipendente dall’età,
- è compatibile con l’Indennità di Accompagnamento di ciechi ed invalidi civili,
- è erogata indipendentemente dal reddito,
Spetta anche in caso di ricovero a titolo gratuito con retta interamente a carico di Ente Pubblico.
Sul diritto ad indennità di comunicazione mi pare opportuno segnalare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 22290 depositata il 21/10/2014. In questa sentenza viene sostanzialmente ribadito che l’indennità di comunicazione viene erogata al solo titolo della condizione di sordo prelinguale e non importa se dopo il compimento del 12° anno di età il soggetto richiedente ha acquisito una buona capacità di comunicazione verbale.
La Suprema Corte di Cassazione infatti afferma che: ” … il fatto costitutivo del diritto è che la sordità, essendo stata contratta prima dell’apprendimento del linguaggio, ha impedito di acquisirlo secondo il processo normale. In altri termini, il riferimento alla fase di apprendimento del linguaggio, ricollegando la prestazione alla circostanza che in questa fase medesima si siano verificate delle difficoltà rispetto all’iter normale, sta a significare che devesi avere riguardo ad un fatto pregresso, mentre sarebbe incongruo richiedere al soggetto adulto che inoltra la domanda, la persistenza della difficoltà nella fase di apprendimento del linguaggio parlato, perché questa fase per l’adulto è ormai definitivamente terminata.
La prestazione pertanto spetta in tutti i casi in cui detto processo di apprendimento, a causa della minorazione, non abbia seguito il suo normale svolgimento, ancorché al momento della domanda di ‘ prestazione si constati l’avvenuta acquisizione di una utile capacità di comunicazione verbale…”.
C’è da chiarire ancora che le sentenze della Corte di Cassazione non sono leggi, quindi le Commissioni non hanno l’obbligo di seguirne le indicazioni e neppure sono sottoposte a sanzioni se non ne applicano i principi. In ogni caso però tali indicazioni possono esere fatte valere in sede di ricorso giudiziario.
Pensione ai sordi (ex sordomuti): € 286,81 per 13 mensilità nell’anno 2021 (uguale al 2020, nel 2019 era € 285,66).
a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2019 di € 12,92 (totale quindi € 298,58), ma solo se nel 2018 il pensionato non ha superato il reddito di € 6.121,83 se solo, ed € 12.796 se coniugato.
Viene erogata dall’INPS e spetta alla persona “sorda” come definita dalla legge 20 febbraio 2006 n. 95, purchè:
- maggiore di 18 anni e minore di 65 anni e 7 mesi (da gennaio 2016);
- il reddito percepito nell’anno precedente sia stato inferiore al limite stabilito annualmente per legge che per il 2018, reddito 2017, è pari ad € 16.664,36 (nel 2017 € 16.532,10, uguale al 2016 e al 2015, redditi 2014 è uguale; per il 2014, redditi 2013 ==> 16.449,85).
- Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compreasa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
La Pensione ai “sordi”
- è incompatibile con prestazioni analoghe erogate ad altro titolo,
- al compimento dei 65 anni e 7 mesi di età si trasforma in pensione sociale.
Il “sordo” e i familiari, se si tratta di soggetto fiscalmente a carico, godono di numerose agevolazioni fiscali, ma l’enunciazione è complessa, per cui consiglio di consultare questa pagina del sito Handylex.org, ben fatta ed esaustiva → http://www.handylex.org/cgi-bin/hl3/cat.pl?v=a&d=h&c=9900
Il soggetto riconosciuto “sordo” ha diritto anche ad esenzione dal Ticket per farmaci e prestazioni specialistiche o di diagnostica e a fornitura gratuita di protesi ed ausili.
“Gli abbonati sordi e gli abbonati nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo sono esentati dal pagamento del canone per la linea telefonica di categoria residenziale. Con riferimento ai servizi di telefonia mobile, gli utenti sordi hanno diritto ad usufruire di un’offerta specifica che comprenda l’invio gratuito di almeno 50 Sms e che preveda che il prezzo di ciascun servizio sia il miglior prezzo applicato dall’operatore, anche nell’ambito delle promozioni. ” (fonte: AGENAS 07/01/2018)
UNA PRECISAZIONE: se un adulto ha avuto il calo delle capacità uditive dopo il 12° anno di età e vuol presentare una istanza per accedere al beneficio della concessione della protesi acustica è assolutamente inutile che nel certificato di presentazione della domanda d’invalidità venga biffata la casella “sordità”. La Commissione infatti non può che emettere un giudizio di “NON sordo” e il conseguente verbale sarebbe assolutamente privo di utilità. Invece occorre presentare una istanza presentando un certificato medico telematico in cuiè stata biffata la casella “invalidità”. In sede di visita si dovrà poi presentare la documentazione specialistica riguardante TUTTE le patologie invalidanti, compresa la certificazione specialistica comprovante il deficit uditivo. Se la percentuale riconosciuta è superiore al 34% e se nel verbale è indicata la patologia acustica (deficit uditivo, ipoacusia neurosensoriale, etc) allora il richiedente potrà accedere al beneficio della concessione della fornitura della protesi acustica; in genere i centri che si occupano della vendita di prodotti audiofonologici conoscono benissimo le procedure e potranno guidare il loro cliente.
Siti di riferimento:
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno. Ho un invalidità del 60% per sindrome depressivo con disturbo della personalità e ipoacusia a destra in esito di perforazione timpanica.
Ora ho presentato domanda di aggravamento di ipiacudis6 peggiorata a sinistra. Ipoacusia neuroseoriale bilaterale pantonale di entità medio-grave .
Vorrei sapere gentilmente quanti punti di invalidità potrei ottenere oltre il 60% che già possiedo Grazie.
Buonasera.
Alla sua domanda, in assenza di visione di TUTTA la sua documentazionemedica specialistica e di corretta visita medico-legale, non può essere data alcuna risposta affidabile.
La valutazione medico-legale dell’invalidità, secondo le indicazioni del DM 05/02/1992, non è affatto semplice e va fatta seguendo criteri piuttosto rigorosi
Saluti
Buongiorno, sono un assistente sociale . Un mio assistito ha perso da poco tempo ( all’età di 14 anni) l’udito ad un orecchio a detta della famiglia in seguito ad un vaccino. Ha provato a fare domanda per sordità, ma naturalmente in linea con quanto lei ha sopra esposto non gli hanno riconosciuto, nulla. Dagli altri commenti si evince che è inutile che faccia anche domanda di invalidità civile per l’indennità di frequenza giusto? Quello che è assurdo è che abbia pagato privatamente un apparecchio acustico 3 mila euro e che l’Ausl non glielo rimborsa o non compartecipa in nessun modo. Grazie Lucia
E’ proprio cosi’
Salve dottore,io dall’età di 6 anni porto le protesi acustiche disponendo di una percentuale del 55% trattasi di sordità parziale mi toccherebbe l’assegno mensile della pensione per sordi avendo perso appunto l’udito nell’età evolutiva? grazie,saluti
Buonasera.
In assenza di visione della documentazione ORL risalente all’infanzia è impossibile fare una valutazione corretta.
Saluti
Buongiorno Dottore.
Ho 51 anni. In seguito a grave neurinoma dell’acustico ed intervento nel 2014, sono diventata anacustica 100% al solo orecchio destro.
Volevo sapere se c’è possibilità di pensione di invalidità. Non mi è chiaro perchè in tutta la bibliografia esistente non mi sembra venga mai citata la sordità monolaterale.
Grazie mille per la cortese risposta
Titty Minopoli
Buonasera.
E’ vero, nella tabella dell’invalidità non c’è una voce specifica.
Ma soccorre la tabella delle perdite uditive bilaterali.
Incrociando la perdita massima nell’orecchio peggiore (somma uguale a 275 decibel alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz) con quella minima nell’orecchio migliore ottenuta con lo stesso sistema (70 decibel), si ottiene il 15%.
Ed il 15% è proprio la percentuale d’invalidità per le sordità monolaterali con l’altro orecchio assolutamente sano.
Saluti
buongiorno Alessandra, se non è un disturbo, può scrivermi su mortimermouse8@gmail.com
saluti
buongiorno,
scusate ma non riesco a capire una questione tecnica sul calcolo. sono sordo prelinguale, quindi con 80% di invalidità. Ora, supponendo un aggravamento, questo potrebbe portare al massimo al 10% in piu? oppure si può arrivare al 100? sempre in assenza di altre patologie invalidanti…..come si basa il calcolo di questo aggravamento?
vi anticipo i miei ringraziamenti!
Buonasera.
Non esistono limiti come da lei indicati.
Considerando, ad esempio, una ulteriore patologia valutabile l’80%, con il metodo di calcolo riduzionistico indicato nel DM 05/02/1992, si aggiungerebbe un ulteriore 16%, quindi in totale sarebbe il 96%. In genere però, i cosiddetti “cascami di validità lavorativa”, il 4% nell’esempio, non vengono considerati e la Commissione indicherebbe una percentuale del 100%.
Per una tabella semplificata per un calcolo “immediato delle somme tra percentuali di patologie concorrenti o coesistenti vedere in QUESTA pagina.
Saluti
Buonasera dottor Nicolosi,
Mi chiamo Alessandra ho 30 anni e sono affetta da Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con perdita uditiva nelle frequenze 500 1000 2000 di 100 db.
Devo sostenere la visita per sordità e volevo chiederle mi spetterebbe ugualmente anche se oggi ho un buon parlato? Le spiego meglio: all’eta’ di due anni i miei genitori mi hanno portato a visita con tanto di certificato di neuropsichiatria infantile riguardo il mio ritardo li linguaggio. Dopo si è scoperta la mia ipoacusia che da bimba risultava di essere di media e poi grave entità divenuta poi a 10 anni circa profonda. Ho sostenuto logopedie per tanti anni e avuto insegnanti di sostegno a scuola. Tra le documentazioni ho ritrovato inoltre che appena intravisto il problema a 3 anni mi valutarono sordomuta con sordita prelinguale.
Dopo i lunghi trattamenti logopedici oggi parlo molto bene ma ecco leggo solo il labiale e se non ho di fronte una persona non riesco a distinguere le loro parole. Per questo infatti non parlo nemmeno al telefono. Mi spetterebbe ugualmente ? Per errori tecnici la mia mamma mi fece la visita di invalidità civile riconosciuta all’80 per cento ma allora non vi era la modifica della legge del 2006.
Buonasera.
La risposta è affermativa.
Salve, mia figlia è nata affetta da sordità bilaterale profonda ed è prossima a ricevere l’impianto cocleare. Nel frattempo abbiamo avviato le pratiche per godere dei benefici economici previsti e, almeno inizialmente, ci siamo affidati ad un patronato. Al momento ci è stata riconosciuta un’indennità di frequenza in ragione della terapia logopedica pre-impianto a cui nostra figlia è quotidianamente sottoposta, oltre alla legge 104 art.3 comma 3. In realtà non capisco perché non le sia stata riconosciuta l’indennità di comunicazione che mi sarebbe sembra più appropriata. Una volta ricevuto il verbale per l’indennità di frequenza, su suggerimento del patronato, abbiamo avviato la pratica per il riconoscimento della sordità per il quale saremo presto riconvocati (la prima convocazione sarebbe settimana prossima, ma non potremo presentarci perché coincide con l’intervento per l’impianto).
Vengo ora alla domanda specifica: è possibile richiedere un’indennità di accompagnamento? So che ad un bimbo ipoacusico che sta seguendo lo stesso percorso di mia figlia è stato riconosciuto il codice di esenzione c02 che presuppone “invalidità al 100%” e “titolarità di indennità di accompagnamento”.
La ringrazio anticipatamente per ogni chiarimento, indicazione o consiglio che vorrà darci
Buonasera.
E’ possibile, ma non posso essere certo, che sia stata concessa l’indennità di accompgnamento in quanto la commissione ha tenuto conto dei temporanei “disagi” del periodo in cui è stato effettuato l’intervento chirurgico e quindi del successivo periodo pos-operatorio; se così fosse, sicuramente è stata prevista una revisione.
Eminoltre, probabilmente, l’accertamento è stato effettuato dopo poco tempo dall’intervento.
Ma atttenzione, la domanda per sordità è differente da quella per invalidità e quindi indennità di accompgnamento e se nel certificato non è stata barrata una delle caselle apposite, l’indennità di accompagnamento non potrà essere concessa, anche se ne ricorressero i requisiti.
Saluti
Salve dottoressa. Mio figlio ha 9 anni e sente da un orecchio 40% e dell’altro 60%. Può dare la domanda per invalidità civile? Aspetta qualche diritto ? Grazie mille
Buonasera.
Sicuramente non ha i requisiti per la sordità civile.
Siamo un pò al confine, ma potrebbe presentare domanda per indennità di frequenza.
Saluti
Buonasera Dott. Nicolosi,
Da bambino ho perso l’udito , dovuta ad una vaccinazione, grave ipoacusia pantonale bilaterale di tipo percettivo, e mi hanno assegnato invalidità del 40%,(documentazione medica commissione nel 1972).
Nel 1987 riconosciuto invalido civile al 40% dalla documentazione Commissione Accertamento Sanitario Invalidità Civile.
Nel 2007, dalla Commissione Sanitaria ex legge n.104/92 mi hanno assegnato invalidità al 70% con la diagnosi: GRAVE IPOACUSIA BILATERALE.
La mia domanda è: posso fare richiesta di visita di aggiornamento alla Commissione cambiando la patologia in sordomutismo prelinguale o addirittura sordo?
Oppure Lei cosa mi consiglia di fare.
Grazie e buona giornata Aldo
Come può leggere in questa pagina, tutto dipende dall’entità dell’ipoacusia prima dei 12 anni e dalla documentazione dell’epoca in suo possesso.
per comodità le riporto il requisito:
“Maggiore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 75 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore e se dimostra che il deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.”
Non esistono ulteriori possibilità, almeno a mia conoscenza.
Saluti
Buongiorno, grazie per la risposta, è stata abbastanza chiara, ma il problema, per quanto mi riguarda, è la documentazione dell’epoca che non è in mio possesso,
sempre all’epoca era stata effettuata una visita di ambulatorio e che purtroppo non esiste più.
Ho trovato una unica via e spero che sia valida ai fini dell’accertamento, quella di iscrizione alla scuola elementare nella sezione particolare dei sordastri di cui sono stati depositati i documenti relativi alla sordità.
Ho fatto richiesta alla segretaria della giustificazione, e sono ancora in attesa della risposta della ricerca nel loro archivio.
Secondo Lei, potrebbe essere valida come giustificazione della mia presenza alla frequenza degli anni nella scuola elementare per sordastri?
Grazie e buona giornata Aldo
Buonasera.
La frequenza di una scuola a fini speciali, a mia conoscenza, non è sufficiente.
E’ proprio necessario il diagramma uditivo da cui si può evincere, quasi matematicamente, l’entità della perdita uditiva.
Possiamo solo sperare che tra i documenti da lei richiesti ci sia anche qualche accertamento specialistico indicativo di tale deficit.
Saluti
Salve, mi è stata riconosciuta un’ipoacusia bilaterale fin da quando ero piccolino, certificati che risalgono a quando avevo 10-11 anni, con un abbassamento di udito pari a 90-100 dB sulle frequenze 500-1000-1500 Hz. Ora ho 20 anni, di recente ho fatto un’altra visita in cui la perdita uditiva è peggiorata fino a non sentire circa sui 200 dB sempre su quelle frequenze. Ho diritto all’indennità di comunicazione?
Estratto dalla pagina:
“Maggiore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 75 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore e se dimostra che il deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.”
Se le informazioni che mi sa sono corrette la risposta è affermativa.
Saluti
ho un bimbo parzialmente sordo, ho diritto ad agevolazioni lavorative, posso chiedere il turno fisso?
Buonasera.
Dovrà presentare una domanda per legge 104/92
In caso di riconoscimento di soggetto con handicap in condizione di gravità potrà richiedere i benefici previsti.
Non esistono automatismi.
Saluti.
Buongiorno, io sono sordo da un orecchio, precisamente il sinistroe l’orecchio destro non sento il 100%, volevo sapere se mi spetta qualche beneficio o no. La ringrazio per la disponibilità!
buonasera.
Non capisco.
Se a destra non sente il 100% vuol dire che è sordo anche a destra.
Forse c’è un “non” di troppo?
Attendo precisazioni
Saluti
Buonasera Dott. Nicolosi,
Ho una sordità all’orecchio sinistro da quando sono bambino, dovuta ad una vaccinazione. Non avendo mai avuto particolari problemi (lavoro da 4 anni come ingegnere di laboratorio, guido da sempre, etc.), non ho mai approfondito la questione dal punto di vista formale.
Presto lavorerò per una nuova azienda (sempre come ingegnere di laboratorio) e mi è stato indicato di fare una visita dal medico aziendale, da prassi.
É per me una cosa nuova e mi spaventa un po’ dover dichiarare questo handicap sul nuovo posto di lavoro. Ci sono particolari doveri/diritti di legge? Potrebbero essermi precluse delle possibilità a cause della sordità monolaterale? Grazie.
Buonasera.
In via teorica lei ha il dovere di comunicare al medico tutte le sue patologie, ma mi è impossibile capire se questa “lieve” menomazione possa creare problemi sul suo posto di lavoro. Dipende dalle mansioni specifiche e dalla “politica” aziendale su queste problematiche.
Il “lieve” si riferisce al fatto che si tratta di una menomazione non considerata particolarmente grave, anzi!
In genere non crea problemi, ma ognuno è un caso particolare.
Saluti
Salve o 61 anni e ho riscontrato una menomazione a causa del lavoro. Lavoro in aeroporto e sto a contatto con rumore di aeri. Dal ultima visita al inail mi anno riscontrato LIEVE IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERIE. grado accertato 007 % Anno detto che mi tocca un piccolo indennizzo di 3000,00 circa e non rientro di un contributo mensile. Ma quando dovrebbe essere la percentuale per prendere una piccola pensione. Grazie
Buonasera.
In effetti quello che lei mi chiede si trova in un’altra pagina, nella sezione INAIL: https://medisoc.it/inail-rendita-per-i-danni-superiori-al-15-eventi-successivi-al-25072000/
In sintesi:
tra l’1% e il 5% l’INAIL non eroga nulla,
tra il 6% e il 15% viene erogato un indennizzo in capitale, cioè in unica soluzione,
dal 16% in poi viene erogata una rendita mensile che, naturalmente, aumenta all’aumentare della percentuale di inabilità riconosciuta,
Saluti
Buonasera sono un ragazzo di 35 anni, da quando avevo circa 3/4 anni tramite visite mi è stato riscontrato che sono completamente sordo dall’ orecchio sinistro, dal destro ci sento, non ho mai fatto domanda per avere il minimo di pensione come scritto nell’articolo, volevo sapere se mi spetta, e se eventualmente ho diritto agli anni precedenti che, grazie per la risposta. Cordiali saluti
Buonasera.
Non ha letto con sufficiente attenzione l’articolo.
La sordità deve essere bilaterale, cioè in entrambi gli orecchi.
Le riporto una frase dell’articolo:
“Maggiore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 75 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore e se dimostra che il deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.”
Nel suo caso invece, a quanto riferisce, l’udito nell’orecchio migliore è buono, quindi non sussiste il requisito.
A maggior precisione, la sordità monolaterale nell’invalidità civile è valutabile solo nella misura del 15%, troppo poco per ottenere un qualunque beneficio.
Saluti
salve mia madre di anni 67 oramai da anni soffre di otite cronica,porta l’apparecchio acustico altrimenti non riuscirebbe a sentre nulla,vorrei sapere se ha diritto a un contributo economico.nel referto della prova per l’udito in cabina silente effettuat nell’ospedale della mia città,nelle osservazioni c’è scritto otite media cronica bilaterale,ipoacusia bilaterale di tipo misto di grave entità,purtroppo il grafico non sono in grado di leggerlo,grazie e saluti
Buonasera.
La risposta è NEGATIVA.
Il caso di sua madre va trattato in ambito di invalidità civile “normale” e quindi, avendo superato i 65 anni e 7 mesi, non ha diritto ad alcun tipo di beneficio economico, anche se fosse riconosciuta invalida in misura uguale o superiore al 64%.
Solo se dovessero sussistere i requisiti per l’indennità di accompagnamento avrebbe diritto ad un beneficio economico, ma una sordità acquisita in età adulta, anche totale, non permette questo riconoscimento.
Può confrontare i requisiti in QUESTA pagina.
Saluti
Buonasera, ho 39 anni e svolgo il mio lavoro su un’imbarcazione come lavoratore-motorista e sono soggetto a rumorosità di motore e gruppo elettrogeno.
In data 28/02/2017 faccio domanda di malattia professionale per ipoacusia allegando come accertamenti la visita ORL ed esami audiometrico ed imperdenziometrico.
Dall’esame audiometrico tonale si rileva: ipoacusia neurosensoriale solo alle alte frequenza in Au Dx; profonda neurosensoriole con deep su alte frequenze in Au Sn. Esame audiometrico vocale in cabina: discriminazione ottima a Dx a partire da 45 dB, buona a Sn a partire da 95 dB. Soglia di intellizione a 25 dB a Dx e a 70 dB a Sn.
Timpanogramma bilaterale di tipo “A”. Riflessi stapediali Dx: ipsi assenti solo a 4K, Contra assenti su tutte le frequenze. A Sn: Ipsi assenti su tutte le frequenze, Contra assenti a 2K e 4K.
Alla domanda di malattia professionale, come richiestaci, abbiamo allegato copia integrale della rilevazione fonometrica effettuata dal datore di lavoro con evidenziazione della postazione di lavoro occupata dal lavoratore e il livello di esposizione al rumore.
Tre/quattro mesi dopo dall’avvenuta domanda ci rispondono: gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l’esistenza di nesso causale tra rischio lavorativo e la malattia denunciata. La pratica è dunque stata archiviata.
Sembra tanto che loro ci contestano la sordità eccessiva da un orecchio rispetto all’altro. Cosa si potrebbe fare come passo successivo?
E’ esatta la valutazione alla richiesta di malattia professionale?
Qual è il suo parere?
Ci tengo a dire che successivamente ho eseguito per mio conto una RM cervello e tronco encefalico c/s MDC da cui non si rileva alcun problema di malformazione o lesione da fattori esterni: tutto risulta regolare dallo studio dell’orecchio poiché erano arrivati ad alludere ad una sospetta malformazione o tumore che avrebbe compromesso l’udito.
In attesa di risposta , la ringrazio della sua disponibilità.
Buonasera.
Non esiste una via diversa dall’effettuazione di un ricorso ai sensi dell’art. 114 del T.U., in sostanza ricorso con visita collegiale.
In via teorica, da quanto mi riferisce, sono possibili 2 motivi:
1) le rilevazioni fonometriche prodotte dal datore di lavoro all’INAIL indicano valori di esposizione più bassi di quanto prescrive una certa normativa;
2) che effettivamente l’INAIl ritiene che il suo sia un problema non provocato dal rumore per questa notevole differenza di gravità della sordità tra le due orecchie.
Ma comunque lo scoprirà solo in occasione della visita collegiale al quale parteciperà un medico che la patrocinerà.
Consiglio di chiedere di essere assistito da un patronato ben organizzato che metterà a disposizione il proprio consulente medico-legale.
Saluti
Buongiorno io dopo la prima gravidanza mi sono sentita male per parecchi mesi a ottobre all età di 32 anni mi hanno diagnosticato ipoacusia media pantonale più accentuata per i toni gravi bilaterali mi ha detto la dottoressa che mi ha in cura che è una cosa ereditaria dalla nascita uscita dopo il parto!vorrei sapere posso chiedere invalidità?io lavoro in una casa di riposo come oss se metto protesi auricolari avro problemi ?l ‘invalidità può diminuire l orario di lavoro?o danno la 104?
Buonasera.
Naturalmente la richiesta dell’invalidità può essere fatta, ma si dovrebbe capire quanto in effetti è importante la sua ipoacusia alle frequenze di conversazione, cioè a 500, 1000 e 2000 Hz; consideri che la sordità totale acquisita è valutabile al massimo il 65%.
Una ipoacusia di grado medio sicuramente non da diritto al riconoscimento di soggetto con handicap grave (legge 104, comma 3 art. 3).
Circa le protesi acustiche, non credo che possano crearle problemi per il suo lavoro
Saluti
Buongiorno vorrei un chiarimento circa una sua risposta sul l’insorgenza del deciditi uditivo prima dei 12 anni. Lei sostiene che per beneficiare della legge 381/70 alla maggiore età bisogna dimostrare che l’insorgenza del deficit uditivo prima dei 12 anni doveva essere pari o superiore ai 60 decibel alle frequenze 500-1000 e 2000 Hz, oltre naturalmente ad avere un deficit uditivo superiore ai 75 DB. Leggendo bene la legge la disposizione relativa alla maggiore età detta: Maggiore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l’insorgenza dell’ipoacusia è precedente ai 12 anni. Non si fa nessun riferimento alla partita usitiva pari o superiore ai 60 DB ma bisogna solo dimostrare l’insorgenza prima dei 12 anni, perché invece lei afferma che bisogna dimostrare che prima dei 12 anni il deficit uditivo doveva essere pari o superiore ai 60 Db. Non le sembra che se un minore di 12 anni avesse avuto questi parametri uditivi prima dei 12 anni un genitore non avrebbe chiesto già prima i benefici della legge 381/70 ed invece come sta succedendo al sottoscritto il proprio figlio ha avuto un aggravamento della sordità solo in età adulta e, pertanto solo che il deficit uditivo e superiore ai 90 decibel può chiedere ilo stato di sordo si sensi della legge 381/70. Spero di essere stato chiaro e la ringrazio anticipatamente per le delucidazioni che mi vorrà dare. Cordiali saluti. Gennaro Fabiano
Buonasera.
La cosa non è semplice come lei pensa.
La legge 381/70 è nata per supportare le persone che, sorde alla nascita o comunque divenute tali prima di aver acquisito il linguaggio, si trovavano in una condizione di grave difficoltà comunicativa: non sentivano e non parlavano (da cui la definizione di sordomuto in uso all’epoca).
Naturalmente non tutte le riduzioni dell’udito erano (e sono) in grado di impedire l’acquisizione del linguaggio.
Le sordità lievi o medio-lievi, ad esempio con riduzione di 30-40 db delle capacità uditive, pur interferendo sicuramente con le capacità comunicative e disocializzazione, non impediscono lo sviluppo di un linguaggio efficiente.
Si è ritenuto quindi di porre dei “paletti” indicativi “certi” per evitare valutazioni personalistiche o clientelari, naturalmente escludendo i casi di falsificazione della documentazione.
Il primo paletto è l’epoca di insorgenza dell’ipoacusia. La legge stessa indica che tale paletto è rappresentato dall’epoca di acquisizione-maturazione delle capacità linguistiche che, sulla scorta di valutazioni di tipo auxologico (scienza che studia lo sviluppo del bambino) è stato posto a 12 anni di età.
Si ritiene quindi che il soggetto che ha sufficienti capacità uditive fino a 12 anni riesce ad acquisire una “sufficiente” capacità linguistica.
Quindi è stato poi necessario individuare un “paletto” di entità di sordità, cioè individuare l’entità di riduzione di capacità uditiva in grado di impedire l’acquisizione del linguaggio.
Tenendo conto che per “imparare” a parlare occorre “ascoltare”, si sono individuate le frequenze del cosiddetto “parlato”, cioè le frequenze della voce normale di conversazione, nel caso specifico quindi 500, 1000 e 2000 Hz. Si è visto che con perdite medie di 60 db alle frequenze di 500, 1000e 2000 Hz la persona ha gravi difficoltà ad acquisire il lnguaggio.
Per il riconoscimento dlla condizione di “sordo prelinguale”, non più ormai sordomuto, è quindi indispensabile che il deficit uditivo sia insorto prima dei 12 anni e che tale riduzione di capacità uditiva sia almeno di 60 db in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz, in entrambe le orecchie.
Ma, sempre nell’ottica di dare indicazioni certe e comunque per individuare una platea precisa di soggetti (senza sforare troppo dai budget economici) è indispensabile, per il riconoscimento dei benefici economici e non, che le perdite siano almeno di 75 db, sempre in media, sempre in entrambe le orecchie e sempre alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz.
Se questi criteri non sono soddisfatti, il deficit uditivo viene valutato secondo i criteri dell’invalidità civile, quindi secondo la tabella del DM 05/02/1992, ma questo per i maggiorenni.
Per i minorenni che non soddisfano questi requisiti, ad esempio una grave sordità insorta-aggravata a 14 anni, esiste la possibilità di richiedere l’indennità di frequenza.
Naturalmente non conosco il suo caso specifico, mase il ragazzo è minorenne e non soddisfa uno dei requisiti di cui sopra potrebbe usufruire di questa possibilità, fino al compimento del 18° anno di età.
Anche sul sito dell’INPS, forse in modo un pò “sbrigativo” è precisato quanto le ho detto: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49975
Saluti
Saluti
Buongiorno, io sono sordo da un orecchio, precisamente il sinistro. Pur mettendo un apparente acustico non cambierebbe nulla. Ho un reddito di 25.000 euro, volevo sapere se mi spetta qualche beneficio o no. La ringrazio per la disponibilità!
Buonasera.
La risposta è negativa, soprattutto in quanto la sordità monolaterale, in invalidità civile, è valutabile solo il 15%, troppo poco per ottenere un qualunque beneficio.
Saluti
Salve,
più che una domanda specifica il mio intende essere uno sfogo, cosa comprensibile quando si ha a che fare con problemi dle genere… Vado al dunque, riassumendo un po’ il mio “caso”. Soffro di otosclerosi bilaterale che non mi ha impedito l’apprendimento dle linguaggio poiché, pur avendo origini ereditarie, la malattia ha iniziato a manifestarsi intorno ai 18 anni, quando eseguii il mio primo intervento chirurgico. Ne seguirono altri 2, ma con scarsi risultati, per cui da più di 10 anni vivo con protesi acustiche che mi aiutano in determinati contesti e situazioni, ma che mostrano le loro pecche difficilmente risolvibili: impossibilità di utilizzare il telefono (capisco una parola su dieci), estrema difficoltà a interloquire in presenza di più persone e/o rumori di fondo, difficoltà a comprendere il parlato mentre guardo la tv (il suono che eprcepisco è fortemente metallico e disturbato per cui non discrimino i suoni né le parole).
La difficoltà maggiore purtroppo è il lavoro. Attualmente sono alla ricerca. Eppure ho una laurea e due master in gestione HR. Ma da queste parti – Calabria – le possibilità sono scarse, e i servizi pubblici che dovrebbero garantire l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro fanno pietà: basti pensare che ad un colloquio con un esperto (!) in orientamento del centro per l’impiego mi è stato consigliato di inviare il cv presso un call center! Come se il mio problema mi consentisse di svolgere le mansioni previste per gli operatori telefonici. Ho una perdita di udito di 80-85 dB in entrambe le orecchie e mi è stata riconosciuta una invalidità civile del 46% che ad oggi non mi è servita a nulla. Ecco, in conclusione, una domanda mi sorge: possibile che la legge discrimini in questo modo tra nati sordi (e sordi in età evolutiva) e sordi che hanno acquisito l’invalidità – io la chiamo inabilità perché se non ci senti bene tanti lavori te li puoi scordare non essendo abile a svolgerli – dopo i 12 anni? In fin dei conti, in entrambi i casi il nostro udito non funziona o non funziona bene ed il linguaggio, anche noi che lo abbiamo appreso senza problemi, peggiora col tempo: io, infatti, mi rendo conto che faccio fatica a pronunciare bene la R ed altri suoni, mentre prima non era affatto così.
Grazie per o spazio concessomi, buona giornata!
Buonasera.
Purtroppo è così!
Si tratta di una legge del 1988 e da allora le modifiche sono solo di “restyling”.
La sostanza, cioè il requisito sanitario dell’entità della sordità e dell’epoca di insorgenza, non ha subito alcuna modifica.
Tra parentesi, è inutile arrabbiarsi; non credo che nei prossimi 100 anni verrà fatta una modifica sostanziale e quindi si deve andare avanti così come si è, sperando sempre e lottando sempre.
Saluti.
è avvilente che noi sordi adulti veniamo snobbati, anche in considerazione del fatto che diventare sordo da adulto, dopo una vita da normo udente o quasi, trovo sia ancora più traumatico e invalidante che esserlo fin da bambini. Invalidante perchè non ci si può più interfacciare con il mondo nel modo consueto e perchè nessuno ci insegna ad interfacciarci in modo nuovo, ho cercato corsi di lis, non ne ho trovati, per dirne una. E il mondo del lavoro? La gran parte degli impieghi richiede un udito standard per comunicare, un sordo adulto ha costruito una sua carriera, ha delle qualifiche che, come nel mio caso, lo hanno portato a svolgere un impiego basato sull’ascolto del prossimo, come lo ascolto io il prossimo da ipoacusica? quindi a più di 40 anni come mi ricolloco? facendo cosa?mi prendo una bella laurea in grafica per non essere assunta da nessuno? mi mettono in un call center come hanno proposto al ragazzo qui sotto? fondamentalmente è avvilente sapere che… possiamo anche morire di fame, che non ci viene riconosciuta l’invalidità e nemmeno un assegno di invalidità, e la cosa ridicola è l’ammontare dell’assegno di invalidità percepito anche da chi riesce a prenderlo. La traduzione è: o hai una famiglia che ti può mantenere oppure arrangiati, avrai vita breve.
Davvero incoraggiante tutto ciò, ma la prego, non risponda di non arrabbiarsi e di continuare a combattere, a meno che non sia sordo anche lei..grazie
Ha ragione! Dare consigli è più facile.
Per il resto … nessun commento.
Buonasera, ho 38anni, quando avevo cominciato la scuola, ho notato che non sentivo bene,….da2008 ho apparecchi per tutte 2orecchi….,oggi ,2017, fatto un controllo,mi risulta perdite da ambi di 75-80decibel!…ho molto paura!…mi fanno detto che tra piu 20ani posso rimanere sorda,non sentire piu! Chiedo, a lei, ho diritto a qualcosa, quale sono le procedure!…GRAZIE mille!
Buonasera.
Se legge attentamente,troverà tutte le informazioni che desidera; eventualmente può fare un quesito più specifico.
La cosa importante, da ribadire, è che se lei non può dimostrare che prima dei 12 anni aveva un deficit uditivo medio bilaterale di 60 db alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz, allora dovrà presentare una istanza di invalidità civile ordinaria. In quel caso, per il beneficio economico serve almeno il 74% che, solo con il deficit uditivo da lei indicato, non si raggiunge. Eventalmente possono essere valutate ulteriori patologie.
Saluti
Buon Giorno, ho un figlio di 9 anni, quando ne aveva 4 gli si è perforato la membrana del timpano, dopo diverse visite,tutti ci hanno detto la stessa cosa; si può operare e ricostruire il timpano, ma dopo i 12 anni.
in tutti questi anni abbiamo combattuto con infezioni e curate con antibiotici.
abbiamo fatto 2/3 visite l’anno per tener sotto controllo il tutto.
3 mesi fa il bimbo ci fa notare che non sente dall’orecchio in questione. 100% sordità
la conferma arriva dopo immediate visite ( TAC ) e controlli audiometrici.
Prognosi confermata, soluzione fare un’intervento per istallare un apparecchio ( impianto cocleare ) dietro l’orecchio.
Il consiglio del medico è stato quello di aspettare un paio d’anni vista la giovane età.
nel attesa abbiamo diritto a qualcosa da parte delle istituzioni di competenza ?
Grazie
Buona sera.
Non mi è chiaro perchè si dovrebbe fare un intervento di impianto cocleare se da un orecchio invece ha un udito perfetto, se non ho capito male.
L’impianto cocleare comunque è un intervento demolitivo, che ha un costo in termini di sofferenze post-chirurgiche e possibili complicanza.
A mia conoscenza, ma forse non ho capito bene, l’impianto cocleare si fa nei soggetti con sordità bilaterale e suo figlio non ha questo problema.
Circa i benefici ottenibili, se l’udito da un orecchio è buono, potrebbe provare a fare istanza di indennità di frequenza.
Saluti
Esistono degli occhiali speciali, ai quali si montano le lenti adeguate, nelle quali all interno delle stanghette, e’ inserito un processore che diffonde per contatto, via ossea, le vibrazioni acustiche al nervo uditivo, . Funzionano incredibilmente. Senza alcuna operazione , rischiosa e dolorosa. che E’ lampante che un sordo, distintamente da quando lo e’ diventato, ha un enorme problema di comunicazione , e relazione. Che chiaramente limita sia le sue possibilita’ lavorative, che il vivere giornaliero. Quindi dovra’ essere corretto moralmente , e non solo, l istituzione di una indennita’ di sostegno mensile, a compenso delle difficolta’ del vivere quotidiano. Asserire che tale indennita’ spetti solo alle persone che hanno avuto prima dei 12 anni difficolta’ dell apprendimento del linguaggio a causa della sordita’, e’ chiaramente impreciso, perche’ in quest ultimo caso, si tratta di un handicap maggiomente problematico ; la quale persona oltre ad avere perso uno dei 5 sensi…….ne ha sommato un ulteriore handicap.
Buonasera.
Post ripescato oggi dallo spam insieme ad altri 10 che spam non erano; il mio programma è troppo severo.
Non mi è chiaro il suo pensiero.
Comunque, l’indennità di comunicazione spetto esclusivamente ai sordi prelinguali e questo non lo affermo io ma la legge 508/1988.
La pensione ai sordi viene erogata ai soggetti sordi secondo le indicazioni della legge 20 febbraio 2006 n. 95: ” ... si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ...”
Quindi soggetto diventato sordo prima dell’acquisizione del linguaggio; dopo i dodici anni il linguaggio si considera acquisito; deve solo essere affinato.
Saluti
buongiorno .
sono invalido civile 46% porto le protesi acustiche tutte due orecchie ,per la pensione o reddito alto, che benefici posso avere, l’unica cosa che non ho le esenzione ticket ,posso averlo ? che benefici ci sono??
GRAZIE
Buonasera.
Direi che i benefici possibili sono molto limitati; dia un’occhiata in questa pagina: http://www.medisoc.it/invalidita-civile/invalidita-civile-i-benefici
Saluti
Fatto molto bene ma! la sordità non è uno “STATUS” ma un deficit…una disabilità non è mai uno status
Ha ragione, ho usato un termine non propriamente corretto, anche se mi riferivo esclusivamente al riconoscimento come soggetto “sordo” ai sensi delle leggi 20 febbraio 2006, n. 95 e 508/88 e non come a persona affetta dal deficit sensoriale, sicuramente una disabilità, come giustamente puntualizza lei.
Modifico la frase.
Saluti e grazie pert la segnalazione
Buongiorno il mio ragazzo ha un difetto congenito per cui da un orecchio sente meno del 20% . I medici gli hanno detto che non è operabile perché il operazione sarebbe rischiosa ed in più non recupererebbe se non il 5%. Può essere considerato invalido civile e quindi meritevole di indennità? Grazie
Buonasera.
Considerando che la sordità totale da un orecchio è valutabile solo il 15% direi che non ha i requisiti per ottenere un qualunque beneficio economico.
Saluti
Sono una ragazza sordomuta posso prendere patente C o CE come autista…ho patente B. Info.Miriamlamiavita@gmail.com
Buonasera.
Mi risulta di no in quanto requisito indispensabile è che il conducente possa percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione a non meno di 8 metri di distanza (senza protesi).
Saluti
Buonasera. Mi chiamo Ana sono statta operata di otosclerosi bilaterale nel ano 2010\2011 Dopo cinque ani la protesi del orecchio destro si e spostato e 2016 al ottobre sono stata rioperata di nuovo e un mese e non sento anzi sto piegio di prima. La mia domanda e: ho diritto al invalidita civile il mio reditto anuale e di 11.000 GRAZIE
Buonasera.
La sordità totale, acquisita dopo il 12° anno di età, è valutabile al massimo il 64% e quindi, poichè il minimo per ottenere l’Assegno di Assistenza è il 74%, solo con questa infermità non potrà ottenere alcun beneficio economico.
Saluti
Lettera a Giulia (2011)
La vita è poesia, la poesia è musica e la musica è vita. La prima volta che venni operato a Venezia per otosclerosi bilaterale, mi sostituirono la staffa dell’orecchio interno destro microchirurgicamente. Paura? Cara Giulia, caro angioletto, ti sono vicino. La prima cosa che riudii dopo tanto silenzio fu il rumore di una pioggia d’agosto, mentre intravedevo, da quella finestra d’ospedale, un bel chiostro. Più volte sono tornato in quei paraggi non di lungi dalla fermata del vaporetto, anche per riosservare la stele del doge Vendramino, oppure per visitar l’Arsenale. E quello specchio di laguna, che volge a Oriente, in principio, era dove si svolgeva lo Sposalizio col mare. Tutti conoscono: do, re, mi, fa, sol, la, si, (do), la scala di do maggiore. Nel mio piccolo, cos’altro posso io trasmetterti di utile? Forse a costruire “papiri” col regolo musicale di mia invenzione! Armati di colla, di carta, di forbici, e magari di una fotocopiatrice per la matrice: parrà gioco che spazientisce, ma ti assicuro, o certosina, che il gioco vale la candela. Purtroppo, essendo un gioco matematico non lo posso brevettare, benché con un buon computer le sue applicazioni siano innumerevoli. Non son io il poeta A. Rimbaud di colorate vocali, benché se ne possano trascrivere ben sette, anziché le sole cinque di giochini pentafonici (tipo motivo tedesco di Inno alla Gioia composto di sole cinque note, e probabile gioco d’origine celtica): i, é, è, a, ò, ό, u. E tante quante quelle della frase: “In bellezza corro giù”. Ora, prendi nota della sequenza di “quinte” alternate: si, mi, la, re, sol, do, fa. Se la trascrivi su quadrettata colonnina verticale di quadernone, per cinque volte di seguito, a essa puoi aggiungere tutta la gamma di bemolli (b), di doppi bemolli (bb), da un lato ascendente, e di diesis (#), di doppi diesis (x), in quello discendente, tanto da ottenere ben trentacinque note accidentate e non, sulla stessa colonnina del regolo. Per intenderci: six, mix, lax, rex, solx, dox, fax, si#, mi#, la#, re#, sol#, do#, fa#, si, mi, la, re, sol, do, fa, sib, mib, lab, reb, solb, dob, fab, sibb, mibb, labb, rebb, solbb, dobb, fabb; non facendo altro che innalzare di un semitono (diesis) o abbassare di un semitono (bemolle) la sequenza di quinte indicata e di innalzarla ulteriormente di un tono (doppio diesis) o di abbassarla di un tono (doppio bemolle). Ti chiederai il perché dei doppi diesis/bemolli, ma, se volessi tu costruire tutti gli accordi di settima diminuita come questo: do.mib.solb.sibb, come farai mai? Ora, se disponi di dodici colonnine così ordinate, le ritagli verticalmente e le muovi su e giù componendo in orizzontale una qualsiasi scala musicale [ad esempio, l’armonica minore la, sol#, fa, mi, re, do, si, (la), oppure l’armonica maggiore: do, re, mi, fa, sol, lab, si, (do)], ti accorgerai che parallelamente a tale costruita scala vi compaiono tutte le altre adiacenti che per struttura hanno le stesse distanze di un semitono o di un tono o di tre mezzi di tono. Tale giochino di ridistribuzione matematica delle note, forse un giorno, ti servirà per approfondire accordi musicali, tra i quali “do. mib. sol. sib. re. fa#. la”, accordo di tredicesima minore, che in vero è costituito da tre accordi di quinta: (do. mib. sol), (sol. sib. re) e (re. fa#. la), oppure due accordi di settima: (do. mib. sol. sib) e (sib. re. fa#. la). E, costruito tale accordo in orizzontale con le colonnine del mio regolo musicale, noterai che vi è un altro accordo, e questa volta “maggiore” rispetto al do tredicesima minore, che sul “papiro” procede in diagonale dal basso a destra verso l’alto a sinistra, passando sulla “settima”: il si bemolle. Tale accordo è “do. mi. sol. sib. re. fa. la”. Il giochino lo puoi fare anche al contrario: dato in orizzontale l’accordo minore, in diagonale ti torna il maggiore. E tu dirai: ma ne sei così sicuro che essi siano i rispettivi maggiore e minore? Risposta: può essere dimostrato abbastanza difficilmente, tenendo presente che le scale, come del resto gli accordi costruiti su di esse, si incastrano le une nelle altre a partire da una quinta successiva: e qui, per illuminarti, non ti lascio un complicato diagramma 22×22, ma ti indico che dovresti far in modo che una funzione giustifichi l’altra, mettendo in verticale la sequenza [B]. Bb. A. G#. [G#]. F#. F. [E]. D#. D. C#. [C]. B. A#. [A]. G#. G.. [F#]. E#. E. D#. [D] e in orizzontale [D]. Eb. E. [F]. F#. G. G#. [A]. Bb. B. [C]. C#. D. D#. [E]. F. F#. G. [G#]. A. A#. [B]. Tutto ha origine da [D] ed esso riflette delle armonie di cui parlo, dimostrando che per l’accordo maggiore di tredicesima in re ne esiste solo uno corrispondente di tredicesima minore: nella prima colonna verticale a sinistra c’è D 13 (major), cioè D. F#. A. C. E. G. B, e per quinte discendenti tu incontrerai sib, fa, do, sol, re; nella colonna orizzontale più in basso c’è D 13 m (minor), e cioè D. F. A. C. E. G#. B, e per quinte ascendenti tu incontrerai re, la, mi, si. Certo, un aiutino te lo darei, ma voglio essere alquanto sibillino: ti dico soltanto che a quel diagramma si incastra benissimo un altro da me già dedicato a tua cugina Yoshino nel morso corrosivo di una notte insonne. Naturalmente, D=re, E=mi, F=fa, G=sol, eccetera, nella notazione inglese. Dell’accordo musicale su citato in C 13 (do-mi) è un intervallo di terza, (do-sol) di quinta, (do-sib) di settima, (do-re) di nona, (do-fa) di undicesima, (do-la) di tredicesima. Inoltre, [do.mi] un accordo di terza, [do.mi.sol] di quinta, [do.mi.sol.sib] di settima, via via dicendo fino a quello sopra di tredicesima. Le colonnine del “papiro” le puoi sempre ritagliare e incollare, utilizzandoci dietro anche lo scotch-carta dei falegnami, e questo per visualizzarne lo spettro nel suo insieme e per cerchiare le note più interessanti con un evidenziatore. Non immagini quanto ci abbia sudato dietro, io che il destino avrebbe voluto vedere sordo. E non solo questo. Nella vita si passano tante cose: si possono perdere mogli e buoi, ma la dignità di un uomo è quella che più conta al tuo paese. L’amore è come un’equazione che va divisa per due, diceva un poeta bergamasco; talvolta l’anima è un caro nome odiato dal destino. Visto che non sei ancora grande non capirai molto le mie parole, ma un giorno la maturità ti porterà a cercare di scoprire i misteri della vita. E ti chiederai tante cose. Ti chiederai persino il perché si insegnino e s’imparino a scuola certe nozioni base, e ogni anno scolastico le si riprendano d’accapo e le si approfondiscano meglio. Un giorno, poi, vorrai dire la tua sul mondo, lasciare qualcosa di tuo, un po’ come ho fatto io con qualche libricino non proprio emozionante. E, se continuerai sulla via del canto, ti potresti anche chiedere che note musicali figurano tra quelle di una qualsiasi scala di 7 + 1 data. Per la tua gioia, pertanto, accenniamo soltanto alle scale diatoniche minori, un nome che sa di bizzarro. Prendiamo in esame re minore naturale (le sue note leggile tra parentesi nella sottostante sfilza di dodici più una): (re). do#. (do). si. (sib). (la). sol#. (sol). fa#. (fa). (mi). mib. (re). E in esame anche re melodica minore, tanto non cambia granché la solita sfilza: (re). (do#). do. (si). sib. (la). sol#. (sol). fa#. (fa). (mi). mib. (re). Come puoi ben vedere la scala minore è discendente. In quella sfilza di note c’è un sol#. Se ci fosse invece il lab, nota dal suono omofono al pianoforte ma non al violino, quando la scala ascende? Osserva un attimo la diatonica di do maggiore (tra parentesi le solite note base): (do). do#. (re). re#. (mi). (fa). fa#. (sol). sol#. (la). sib. (si). (do) ascendendo. E discendendo, ivi comprese quelle intercalari: (do). (si). sib. (la). lab. (sol). fa#. (fa). (mi). mib. (re). reb. (do). Le scale diatoniche minori sono uguali a se stesse sia nell’ascendere che nel discendere, le maggiori no. Ma c’è un particolare modo di alterare leggermente questa funzione matematica. Ho ideato una mia scala minore in re. Ciò che fa la differenza armonica è un lab in ascendere e un sol# nel discendere. Ho tenuto conto di questo paradigma: (do#.re.mib) ripetuto a diversa altezza. E nell’ascendere essa è [re. mib. mi. fa. fa#. sol. (lab). la. sib. si. do. do#. re]. Se la osservi meglio constaterai che è impropria, perché fa parte di due diatoniche minori: do/sol minore, dove il do e il reb nel registro basso non ci sono più. Difatti, se tu prendessi un foglio quadrettato e ci scrivessi in scala le diatoniche che, col mio regolo, ricavi da quella in do, ti accorgeresti che esse si inanellano le une alle altre, come una catenella: del do maggiore fa parte anche il sol maggiore a partire da una quinta, il sol stesso; del sol il re, del re il la, e via via dicendo. Non ci credi, vero? Ma perché ho fatto ciò? Il lab non è un armonico sol#, però può essere utile in certe circostanze di composizione per uno strumento ad arco, come il violino. La suddetta è [re. do#. do. si. sib. la. (sol#). sol. fa#. fa. mi. mib. re] nel discendere. Questa è una mia trovata! Però, intanto tu studia corrette cose: quando sarai un po’ più esperta, prova a rivoluzionare un po’ le cose. Ora, osserva la scala ascendente e discendente della diatonica minore in re con il mio regolo e dimmi, se l’algebra non ti fa tentennare, a che altezza rintracci la scala cromatica coi “b” della dodecafonia (per intenderci: si, sib, la, lab, sol, solb, fa, mi, mib, re, reb, do. È quella stessa individuata dai tasti bianconeri del pianoforte, strumento più evoluto del clavicembalo). Su, componila in orizzontale e parallelamente a essa troverai quella cromatica coi “#”. Con il regolo scoprirai, un giorno, persino relazioni proibite: l’accordo in sol siglato G 13/7+ (dove 7+ è una settima aumentata e l’accordo di tredicesima istessa è fruibile soltanto da grande orchestra) è maggiore rispetto a G m13/7+/11+ (che lungo nome!) e G m13/ 7/5- /11+ minore rispetto a G 13/9-. Ma stranamente G 13/11+ è bifronte, cioè incrocia se stesso sul settimo grado nel regolo. Come l’antico dio romano Giano, ciò presiede a due porte dell’urbe, della città ideale: è collegato alla tredicesima minore, facendo le veci dell’accordo maggiore nel Blues. Ma non lo è, a mio dire, quello maggiore, e di funzioni Giano ne esistono molte altre. Per intenderci: G 13/7+ è (sol. si. re. fa#. la. do. mi) e G m13/ 7+/ 11+ è (sol. sib. re. fa#. la. do#. mi), mentre G m13/ 7/5-/11+ è (sol. sib. reb. fa. la. do#. mi) e G 13/ 9- è (sol. si. re. fa. lab. do. mi). Dunque, si individuano due gruppi maggiore e minore: Alfa e Beta. E un terzo, Gamma, di cui G 13/11+, ossia (sol. si. re. fa. la. do#. mi), è il famoso Giano. Naturalmente esiste il gruppo Delta, dove G 13 (sol. si. re. fa. la. do. mi) è maggiore rispetto a G m13 (sol. sib. re. fa. la. do#. mi). Dice koan zen: “Che fine fanno i buchi quando il formaggio è finito?”. Se una groviera la diatonica re minore su citata, forse, con qualche ruttino, un topolino risponderebbe così: “re, do#, si, la, sol, fa, mib, (re)”, mentre geisha suona il koto, nella sera, sognando che ritorni il suo amato dal lontano castello di Ninjo, quello dello shogun di Kyoto. Tale scala eudorica minore (“eu” vuol dire buono, “dorica” perché gli antichi greci ne suonavano una che è la stessa ma senza gli accidenti # e b; quando finisce tu dici che non si “posa” bene: quel re la rende instabile, mancando appunto i #/b) è nota nel Giappone dei sette samurai. Tolto quel re “a capo e coda” si sconfina nell’esatonale di Debussy, poiché tra do# e si, tra si e la, tra la e sol, tra sol e fa, tra fa e mib, tra mib e do#, c’è la distanza di un solo tono. Per concludere questa lettera, ti dirò qualcos’altro di interessante, poiché per me la musica è tutto un cosmo da quando ho cantato il gregoriano, prima di diventare a poco a poco sordo: il la minore naturale ha come relative il re minore col sib e il mi minore col fa#. La melodica minore in sol ha già sia il sib che il fa# nella sua struttura originale di scala artificiale. Analogamente, la scala eudorica minore in re, sopra accennatati, contiene sia il do# che il mib delle scale più attigue a quella in sol melodica minore. Il la minore naturale (Juste), il re minore eudorico (Cargo) e il sol melodica minore (Mild), tutti compositi di due semi-toni e di cinque toni, io li considero scale base di sistema a se stante. Ora, nei panni di un detective famoso come Hercule Poirot, personaggio letterario di Agatha Christie, non intuisci già un bel giochino di relazioni che ben si modulano assieme come i giri-motore d’una Bentley? Si possono fare tanti accordi spuri, per esempio, fondendo quelle scale minori tutte insieme, come fossero linee melodiche di trio, ma non voglio privarti del piacere della scoperta. Nulla più ho da ripeterti che la vita è poesia, la poesia è musica, la musica è vita. Apprezzane il valore. Va’ dove ti porta il cuore. Ricordati di me ogni tanto.
Lo zio
Buonasera, io sono sordo dalla nascita, percepisco la pensione dei sordi e indennità di comunicazione, lavoro poco il mio reddito massimo è di 2000 euro all’anno, non ho altri redditi però l’inps mi ha inviato la lettera che devo ridare i 10,33 ma il limite di reddito non è di 5.959,20 €.? Ma viene considerato reddito anche la pensione o l’indennità di comunicazione? attendo una risposta grazie
Buonasera.
Il limite di reddito è quello che lei indica.
Ma se lei ha comunicato nei tempi corretti i suoi dati reddituali, l’INPS ha commesso un errore che potra essere corretto rivolgendosi ad un patronato.
Mi piace ricordare che l’INPS non è una macchina onnisciente e perfetta; la pratiche, oltre che con sistemi informatici, sono gestite da persone che possono benissimo sbagliare.
Saluti
Grazie di cuore per avermi risposto, sono stato al patronato e mi hanno risposto se l’Inps ha mandato la lettera si vede che allora viene considerato reddito anche l’indennità di comunicazione oppure la pensione di sordità stessa quindi hanno fatto la somma, ma se io faccio la somma 2000+279,00(pensione)*13= 5627 no 5.959,20 oppure 2000+254,39(indennità)*12=5052,68 no 5.959,20 per questo chiedevo a lei se l’indennità di comunicazione o pensione sordi è considerato reddito visto che ci sono limiti di reddito? le sono molto grato se saprebbe rispondermi a questa domanda, visto che l’inps e i patronati non mi prendono in considerazione, non è per i dieci euro ma solo per capire le cose, essere sordi non vuol dire essere stupidi . Grazie
Per reddito, che io sappia, si intende ciò che è assoggettato a tassazione IRPEF e non mi risulta che indennità di comunicazione e pensione di sordità lo siano.
Consiglio di chiedere consiglio ad altro patronato oppure alla struttura ENS della sua città.
Saluti
Buona sera dott Nicolosi. Mi perdoni per il lungo commento ma voglio essere preciso il più possibile. Chiedo un suo parere sulla mia invalidità civile. 23-02-2007 primo accertamento. 46% con diagnosi: glaucoma e cataratta od c.n.con ipovisus, ipoacusia percettiva bilaterale grave, ipertensione arteriosa ed esofagite da reflusso – Il 19-01-2011 secondo accertamento. 65% con diagnosi sbagliate e corrette dal medico legale INPS competente in data 18-01-2012.con diagnosi: cardiopatia ipertensiva con tachicardia sinusale- glaucoma in terapia continuativa con visus residuo di percezione luce incerta in od e 9/10 os – spondilo discartrosidel rachide con ED multiple lombari – ipoacusia bilaterale ( la gravità è sparita). Al 08-03-2013-ho fatto domanda di invalidità contributiva con risposta negativa e in più terzo accertamento confermando sempre 65% però con diagnosi: cardiopatia ipts con tachicardia sinusale- ipoacusia sx e anacusia dx – glaucoma con visus os 9/10- od percezione luce incerta (sono diventato monocolo)- spondilo disco artrosi del rachide con ernie discali multiple- SDR vertiginosa Al 08-07 2013 certificato medico del primario ORL dell\’ospedale certifica la mia non idoneità alla mansione del lavoro e pertanto con l\’ INPS ho vinto un ricorso amministrativo e mi hanno erogato l\’ assegno di invalidità contributiva. Al 27-07-2015- quarto accertamento con diagnosi di : cardiopatia ipts con tachicardia- ipoacusia sx – anacusia dx – glaucoma (od pl -os 9/10 spondilo discartrosi con ED lombari e SDR vertiginosa – coronopatia critica monovasale con angina da sforzo punti: 70% Sono basito Ma penso di non fermarmi qui cosa ne pensa ? Un saluto e grazie per la risposta
Buonasera.
Stesso quesito su due pagine diverse.
Troverà la risposta QUI
Saluti
Buongiorno dottor Nicolosi. Le racconto la mia storia. Ho 61 anni. Durante le scuole elementari ho ripetuto per 2 anni le classi 4 e 5 perché non ci sentivo bene. Ha 11 anni sono stato ricoverato in ospedale reparto ORL per sordità bilaterale improvvisa. Il medico che mi aveva in cura disse alla mia famiglia che purtroppo per me non c’erano speranze di guarigione e mi ricordo che mi aveva prescritto cure termali al lago di Garda ma erano troppo costose per la mia famiglia Ho cominciato a vivere la mia sordità rinunciando alle protesi di allora e continuando a essere seguito da medici dell’ospedale. Ha 15 anni i medici mi fecero il primo esame audiometrico con 40-45-50 decibel di perdita nell’orecchio migliore con diagnosi di ipoacusia bilaterale rinumetrico di tipo percettivo più accentuate nelle frequenze acute. Nel 2000 secondo esame audiometrico con 45-45-70- ipoacusia percettiva bilaterale di grave entità. Nel febbraio 2011 ho deciso per le protesi altrimenti non mi rilasciavano la patente di guida. Nel febbraio 2013 esame di vestibologia con : paresi vestibolare sx in compenso del 61% con iperreflessia dx Aprile 2013 esame molecolare ha rilevato la presenza di mutazione 35 del G del gene cx 26/GJB2. Luglio 2013 certificato medico del primario reparto ORL dichiarava la non idoneità alla mia mansione di lavoro e l’INPS mi ha corrisposto l’assegno di invalidità. Nel settembre 2015 esame audiometrico con 75-75-80 si consiglia impianto cocleare. Chiedo: posso essere considerato sordo e avere l’indennità di comunicazione? Un saluto e grazie per la risposta
Buongiorno.
Ai fini del riconoscimento della sordità occorrono alcune condizioni abbastanza precise opportunamente documentate
che prima del compimento del 12° anno di età era presente una riduzione di capacità uditiva di almeno 60 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore,
che attualmente ci sia una riduzione di capacità uditiva di almeno 75 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore.
Naturalmente va documentato tutto con certificazione attuale e di prima del compimento del 12° anno di età.
Quindi, per ciò che riguarda lo stato attuale mi pare che sussista il requisito ma bisogna capire cosa si evince dalla documentazione in suo possesso riguardante l’episodio accaduto ad 11 anni.
L’esame audiometrico effettuato a 15 anni non va bene perchè è tardivo e comunque con soglie uditive maggiori di quanto richiesto dalla normativa.
Saluti.
Buona sera dott Nicolosi. Riguardo alla sua risposta per la mia sordità non so perché quando sono stato ricoverato in ospedale a 11 anni non mi hanno fatto nessun esame audiometrico ma solo quando avevo 15 anni forse non collaboravo. Mi sono informato da miei fratelli più grandi ma non hanno saputo darmi risposta. L’ unica cosa che mi ricordo è che quando cominciai le scuole elementari ero sempre ammalato di raffreddore e bronchiti e mi curavano con molti antibiotici. Ricordo ancora che all’ ospedale ogni giorno venivo intubato nel naso e mi facevano uscire acqua dalla bocca questo per 5 giorni poi mi mandarono a casa con controlli periodici e dopo 4 anni mi fecero il primo esame audiometrico e me lo sono trovato dentro la mia cartella clinica che sono riuscito a recuperarla dopo 50 anni. Pensavo che avendo una sordità genetica ( riscontrata nell’ età adulta) potessi rientrare nella categoria di sordo e avere diritto all ‘ indennità. Un saluto e grazie per la risposta
Buongiorno.
Il criterio per cui viene concessa l’indennità di comunicazione è che il soggetto, essendo diventato sordo in un periodo evolutivo delle funzioni cerebrali, a causa di questa menomazione non ha avuto il normale sviluppo del linguaggio per cui residuano consistenti difficoltà nell’articolazione del linguaggio; il termine usato è “fonologopatie audiogene”.
In passato infatti si parlava di “soggetto sordomuto”, termine ormai obsoleto e sostituito dalla dizione di “soggetto sordo”.
Ma va tutto dimostrato, in particolare la data di insorgenza della sordità e la sua gravità prima del compimento dei 12 anni.
Saluti
Mi chiamo Forlani Roberto;sono invalido civile con riduzione di capacità lavorativa
del 35% non avendo avuto lavoro non o potuto aspettare che entrassi nelle liste e trovare
lavoro per me.O sentito dire che ci impiegano anni,cosi o cercato perchè non ricevo proprio niente di assegno.L’o trovato un lavoro per l’anno 2012 ma poi venni licenziato per scarsità lavoro,ora faccio il badante a mio fratello.
Io sono sordo e o la schiena con lombalgia acuta.
Buongiorno.
Non mi è chiaro il suo quesito.
Cordiali saluti
Dott. Salvatore Nicolosi