E’ con la legge Legge 20 febbraio 2006, n. 95, articolo 1 comma 2, che vengono definiti i parametri generici affinchè una persona sia riconosciuta affetta da “sordità” in ambito di invalidità civile,
Legge 20 febbraio 2006, n. 95, articolo 1 comma 2: “... si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”
La definizione di persona “sorda” ai fini legislativi e legali ha ormai sostituito il termine “sordomuto”, cancellato dalla legge 95 del 20/02/2006.
La persona viene definita “ipoacusica” se è affetta da una riduzione marcata delle capacità uditive, ma comunque, ai fini dell’invalidità civile e dei benefici connessi, di cui all’art. precedente, è “sorda” la persona che ha una grave riduzione delle capacità uditive che è insorta alla nascita o comunque in epoca evolutiva, impedendo di fatto una corretta acquisizione del linguaggio parlato.
Si considera esaurita l’età evolutiva dopo il compimento del 12° anno di età. Un deficit uditivo che insorge dopo i 12 anni si ritiene sia incapace di impedire la corretta acquisizione del linguaggio. Per questo, ai fini della concessione dei benefici per la sordità, il compimento del 12° anno rappresenta una sorta di spartiacque.
L’iter perchè una persona venga riconosciuta affetta da sordità può essere avviato, presentando l’apposita domanda, da un genitore o un legale rappresentante per i minori; Ma anche un maggiorenne può presentare l’istanza per se stesso, ma l’accoglimento è legato alla possibilità di dimostrare che il grave deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 1° anno di vita con modalità del tutto simili a quella dell’invalidità civile.
Quindi è necessario l’invio di un certificato con procedura telematica da un medico abilitato e dotato di PIN, con l’accortezza di specificare nel certificato stesso che viene redatto ai fini del riconoscimento della “sordità”. È un certificato redatto in regime di libera attività e quindi deve essere pagato; il medico dovrà anche applicare l’IVA, a carico del richiedente, in quanto si tratta di certificazione redatta a fini medico-legali.
Entro 90 giorni deve essere presentata la domanda, sempre per via telematica, attraverso l’assistenza “gratuita” di una associazione abilitata o di un Ente di Patronato.
In occasione della visita da parte della Commissione Medica si dovrà poi fornire tutta la documentazione medica adeguata, quindi esami audiometrici, impedenziometrie e quant’altro utile, con una perticolare attenzione, nel caso dei soggetti di età maggiore di 12 anni, alla data degli accertamento che documentano l’insorgenza del deficit in epoca utile.
Il soggetto riconosciuto affetto da sordità prelinguale ha diritto a prestazioni economiche, materialmente erogate dall’INPS, a benefici fiscali, ad esenzioni dal ticket sanitario e a fornitura di ausili specifici.
Benefici economici.
Indennità di comunicazione: € 261,11 per 12 mensilità nell’anno 2023 (nel 2022 era € 259,75, nel 2021 e nel 2020 era 258,82, nel 2019 € 256,89)
Istituita dalla legge 508/88, viene concessa al solo titolo della minorazione
Per identificare i requisiti sanitari per il godimento occorre fare alcune distinzioni.
- Minore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 60 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore
- Maggiore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 75 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore e se dimostra che il deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.
L’indennità di Comunicazione
- è incompatibile con l’Indennità di Frequenza dei minori di 18 anni,
- è indipendente dall’età,
- è compatibile con l’Indennità di Accompagnamento di ciechi ed invalidi civili,
- è erogata indipendentemente dal reddito,
Spetta anche in caso di ricovero a titolo gratuito con retta interamente a carico di Ente Pubblico.
Sul diritto ad indennità di comunicazione mi pare opportuno segnalare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 22290 depositata il 21/10/2014. In questa sentenza viene sostanzialmente ribadito che l’indennità di comunicazione viene erogata al solo titolo della condizione di sordo prelinguale e non importa se dopo il compimento del 12° anno di età il soggetto richiedente ha acquisito una buona capacità di comunicazione verbale.
La Suprema Corte di Cassazione infatti afferma che: ” … il fatto costitutivo del diritto è che la sordità, essendo stata contratta prima dell’apprendimento del linguaggio, ha impedito di acquisirlo secondo il processo normale. In altri termini, il riferimento alla fase di apprendimento del linguaggio, ricollegando la prestazione alla circostanza che in questa fase medesima si siano verificate delle difficoltà rispetto all’iter normale, sta a significare che devesi avere riguardo ad un fatto pregresso, mentre sarebbe incongruo richiedere al soggetto adulto che inoltra la domanda, la persistenza della difficoltà nella fase di apprendimento del linguaggio parlato, perché questa fase per l’adulto è ormai definitivamente terminata.
La prestazione pertanto spetta in tutti i casi in cui detto processo di apprendimento, a causa della minorazione, non abbia seguito il suo normale svolgimento, ancorché al momento della domanda di ‘ prestazione si constati l’avvenuta acquisizione di una utile capacità di comunicazione verbale…”.
C’è da chiarire ancora che le sentenze della Corte di Cassazione non sono leggi, quindi le Commissioni non hanno l’obbligo di seguirne le indicazioni e neppure sono sottoposte a sanzioni se non ne applicano i principi. In ogni caso però tali indicazioni possono esere fatte valere in sede di ricorso giudiziario.
Pensione ai sordi (ex sordomuti): € 313,91 per 13 mensilità nell’anno 2023 (nel 2022 era € 292,55, nel 2021 e nel 2020 era 287,09, nel 2019 era € 285,66).
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 6.676,80 se solo, ed € 14.005,42 se coniugato.
Viene erogata dall’INPS e spetta alla persona “sorda” come definita dalla legge 20 febbraio 2006 n. 95, purchè:
- maggiore di 18 anni e minore di 67 anni;
- il reddito percepito nell’anno precedente sia stato inferiore al limite stabilito annualmente per legge che, per il 2023 è di € 17.920,00
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2022):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 9.102,34 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 9.102,34 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 15.644,85 euro.
La Pensione ai “sordi”
- è incompatibile con prestazioni analoghe erogate ad altro titolo,
- al compimento dei 67 anni di età si trasforma in pensione sociale.
Il “sordo” e i familiari, se si tratta di soggetto fiscalmente a carico, godono di numerose agevolazioni fiscali, ma l’enunciazione è complessa, per cui consiglio di consultare questa pagina del sito dell’Agenzia delle entrate in cui può essere visionata o scaricata una guida alle agevolazioni fiscale per le persone con disabilità → https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/agevdisab/schedainfoagevdisab?page=agevolazionicitt
Il soggetto riconosciuto “sordo” ha diritto anche ad esenzione dal Ticket per farmaci e prestazioni specialistiche o di diagnostica e a fornitura gratuita di protesi ed ausili.
“Gli abbonati sordi e gli abbonati nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo sono esentati dal pagamento del canone per la linea telefonica di categoria residenziale. Con riferimento ai servizi di telefonia mobile, gli utenti sordi hanno diritto ad usufruire di un’offerta specifica che comprenda l’invio gratuito di almeno 50 Sms e che preveda che il prezzo di ciascun servizio sia il miglior prezzo applicato dall’operatore, anche nell’ambito delle promozioni. ” (fonte: AGENAS 07/01/2018)
UNA PRECISAZIONE: se un adulto ha avuto il calo delle capacità uditive dopo il 12° anno di età e vuol presentare una istanza per accedere al beneficio della concessione della protesi acustica è assolutamente inutile che nel certificato di presentazione della domanda d’invalidità venga biffata la casella “sordità”. La Commissione infatti non può che emettere un giudizio di “NON sordo” e il conseguente verbale sarebbe assolutamente privo di utilità.
Invece occorre presentare una istanza presentando un certificato medico telematico in cuiè stata biffata la casella “invalidità”. In sede di visita si dovrà poi presentare la documentazione specialistica riguardante TUTTE le patologie invalidanti, compresa la certificazione specialistica comprovante il deficit uditivo; da precisare che spesso il deficit uditivo da solo non permette di raggiungere il 34% d’invalidità e quindi ribadisco che è indispensabile produrre certificazione specialistica che documenta anche le altre patologie da cui eventualmente si è affetti.
Se la percentuale riconosciuta è superiore al 34% e se nel verbale è indicata la patologia acustica (deficit uditivo, ipoacusia neurosensoriale, etc) allora il richiedente potrà accedere al beneficio della concessione della fornitura della protesi acustica.
Siti di riferimento:
AGGIORNATO IL 24/12/2023
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
in questa pagina trova questa righe:
“Minore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 60 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore
Maggiore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 75 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore e se dimostra che il deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.”
Partendo dal presupposto che l’esame di riferimento è l’audiometria “tonale” e non la “vocale”, da quanto mi scrive, lei ad 10 anni aveva una perdita media di poco più di 60 db ed attualmente una perdita media di poco più di 75 db.
Quindi i requisiti per essere riconosciuto “sordo” ci sono, anche se di poco.
Come esame ulteriore è molto utile l’impedenziometria, ma di solito viene richiesto assieme all’audiometria e quindi dovrebbe già averlo.
Saluti
Salve, io ho un’ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica. Ho un referto di prova audiometrica dell’età di 7 anni con deficit 35-40-45 e 40-40-45. Un altro ad 11 anni (2011) con deficit 40-45-55 e 40-45-55 e audiometria vocale con massima discriminazione e 70 db a dx e 90 db a sx. Infine un’ultima prova audiometrica sempre a 11 anni ma 6-7 mesi dopo (2012) con deficit 60-60-65 a dx e sx.
A 19 anni ho fatto una prova audiometrica e avevo un abbassamento di 70-70-75 e 70-65-75 ed attualmente ho un deficit di 75-75-80 e 75-75-80.
Il tutto certificato con prove audiometriche tonali, una prova audiometrica vocale prima dei 12 anni e un’impedenziometria anche prima dei 12 anni. Inoltre dispongo anche di un RM di encefalo ed orecchio interno che non rileva nulla di anormale.
In questo caso avrei diritto ad essere riconosciuto sordo civile? Oppure dovrei eseguire ulteriori accertamenti?
Bunasera.
Consideri che la sordità bilaterale non protesizzabile dell’età adulta è valutabile al massimo il 65%, quindi dipende dai suoi obiettivi.
Saluti
Buongiorno, ho la mdm dall’età di 20 anni ed era solo all’ orecchio sx, ora sto fare la impianto cocleare perché da alcuni anni la mdm è diventata bilaterale e sto perdendo udito dall’ orecchio dx..ho forti acufeni. Anni fa feci domanda per l’invalidità civile e mi hanno riconosciuto il 34%. Vorrei rifare la domanda di aggravamento visto la nuova situazione di tutte e due le orecchie. Lei me lo consiglia? Grazie
Buonasera.
1) non importa l’età di inizo della perdita acustica, ma l’età in cui si superà la soglia previsa dalla normativa:
Minore di 12 anni: riduzione di capacità uditiva di almeno 60 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore
Maggiore di 12 anni: riduzione di capacità uditiva di almeno 75 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore e se dimostra che il deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età.
questo comporta, ad esempio, che se la sordità ha raggiunto la soglia a 13 anni, allora in effetti non può essere riconosciuta “sorda”.
Che abbia fatto l’intervento di impianto cocleare non è significativo ai fini del riconoscimento della condizione di “sordo” secondo le indicazioni della legge 381/70.
Naturalmente, a distanza, sul suo caso specifico, oltre ad indicazioni generiche, non posso fare alcuna valutazione affidabile.
Saluti
Buonasera.
Mia figlia è affetta da ipoacusia neurosensoriale bilaterale progressiva, dall’età di 6 anni.
AUDIOMETRICO DEL 2019 ATTESTANTE PERDITA PARI A *280 E 295 DB* CON INDICAZIONE AD IMPIANTO Cocleare, questo è stata l’ultima visita.
Quando è diventata sorda, lei per fortuna, aveva già sviluppato il linguaggio completamente e non ha quindi mai avuto bisogno di logopedia.
Le hanno riconosciuto invalidità al 67% ma niente legge 381/70
È corretto?
O ne aveva diritto?
Grazie mille
Buonasera
I 3 giorni che lei indica sono quelli che spettano come congedo retribuito per coloro che vengono dichiarati soggetti con handicap in condizione di gravità, art. 3 comma 3 della legge 104/92.
La patologia otoiatrica che mi descrive, pur grave in se, difficilmente porterebbe ad un tale riconoscimento.
IN teoria, se lei è stato assunto con le condizioni della legge 68/99, quella sull’occupazione dei soggetti disabili, la ditta già dovrebbe tutelarla evitando di affidarle mansioni che possano provocarle un danno psico-fisico. Comunque, se la ditta è corretta in questo senso, un peggioramento della sua invalidità potrebbe giovarle. Altrimenti attenzione: ho esperienza di ditte che hanno licenziato con la scusa che non avevano mansioni compatibili da affidare.
saluti
Gentile Dott. Nicolosi,
Cortesemente le chiedo dei consigli sul mio caso . Ho 48 anni, all’ età di 8 anni la maestra si accorse che avevo problemi uditivi, ma non gravi . Ho studiato e fatto la mia vita, ha 23 anni ho chiesto e ottenuto l invalidità civile con con percentuale del 46% , quindi iscritto alle liste speciali per sul lavoro. Da 2005 lavoro in una grossa azienda di moda, e negli ultimi anno il mio udito é molto peggiorato toccando picchi sulle frequenze parlate del 90%.
Lei é stato molto chiaro, ma io vorrei sapere se chiedo l aggravamento posso ottenere alcune agevolazioni che mi tutelano maggiormente. Ad esempio nel mio lavoro si tende molto a fare tardi alla sera, tutti a stipendio fisso senza straordinari pagati. Nella mia situazione il mio stato di attenzione lavora al 200% in ufficio per leggere labiale e cercare di capire istruzioni tecniche e alla sera sono sfinito, non riesco più a stare al passo. Un certificato, un aggravamento da fare e consegnare alle risorse umane dell azienda mi possono aiutare secondo lei? Non chiedo aiuti in soldi che ha gia spiegato chiaramente che non mi spettano, ma come posso migliorare la mia situazione sul lavoro. Ho letto anche da qualche parte, ma non so se sia affidabile, che con una certa percentuale di sordità circa 57/60% si avrebbe diritto anche a tre giorni al mese pagati da fare anche in ore spezzate .
Mi può aiutare per favore a chiarire .
Grazie infinite.
Daniele
Buonasera.
I requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento sono molto più elevati (almeno uno di questi due):
1) soggetto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (cioè quelli fondamentali, basici)
2) soggetto non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
L’ipoacusia, anche gravissima, sicuramente non da diritto ad indennità di accompagnamento.
Circa altri benefici, quelli per i “sordi”:
“Indennità di comunicazione: …
Minore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 60 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore
Maggiore di 12 anni: spetta se ha una riduzione di capacità uditiva di almeno 75 decibel in media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore e se dimostra che il deficit uditivo è insorto prima del compimento del 12° anno di età. ...”
Le consiglio di far controllare la documentazione specialistica ORL da un medico esperto o specialista in medicina legale per valutare con esattezza se ricorrono i requisiti.
Saluti
Buonasera,
sono invalida civile al 55% per ipoacusia percettiva bilaterale; la sordità è presente dalla nascita con una perdita uditiva documentata a partire dai 6 anni alle frequenze di 500 hz 60 db -1000 hz 70 db e – 2000 hz 80 db; negli ultimi anni (ho 45 anni) l’udito è peggiorato come segue: 500 hz 60 db – 1000 hz 80 db – 2000 hz 90 db. Domanda: ho diritto all’indennità di accompagnamento oppure no? La sordità potrà essere solo e sempre valutata come invalidità civile oppure ho diritto a qualcos’altro? Ringrazio anticipatamente