MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 2022 

Modifiche al decreto 2 agosto 2007, in materia di individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. (22A03206)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»;

Visto, in particolare, l’art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, con il quale, nel sostituire l’art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap;

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Considerato altresì che, ai sensi del predetto art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione;

Visto l’art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi del quale l’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze;

Considerato che, in attuazione del richiamato art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell’economia e delle finanze all’INPS, dispone che, a decorrere dal 1° aprile 2007, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, nonchè nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite;

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 29 marzo 2007, n. 759, con cui sono state meglio individuate le funzioni demandate all’INPS in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute 2 agosto 2007, con il quale, in attuazione dell’art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono state individuate, in particolare, le patologie rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;

Visto l’art. 42-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con cui si prevede, tra l’altro, che i soggetti per i quali sia già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti, di cui al citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 agosto 2007, sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;

Acquisite le valutazioni tecniche del Ministero della salute nonchè le valutazioni tecniche dell’Istituto superiore di sanità formulate con nota prot. n. 8365 del 4 marzo 2022;

Ritenuto, pertanto, di inserire le «malattie del motoneurone», come di seguito indicate, tra le patologie per le quali sono escluse le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante: sclerosi laterale amiotrofica (SLA), sclerosi laterale primaria (SLP), atrofia muscolare progressiva (AMP), paralisi bulbare progressiva (PBP), paralisi pseudobulbare e atrofia muscolare spinale (SMA);

Decreta:

 

Articolo unico

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Nell’elenco delle patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione dello stato invalidante, allegato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, del 2 agosto 2007 indicato in premessa, al punto 8), recante l’individuazione delle patologie e delle sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, le parole «- atrofia muscolare progressiva» sono sostituite dalle seguenti: «- malattie del motoneurone».

Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2022

Il Ministro dell’economia e delle finanze Franco
Il Ministro della salute Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 909

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