Questa pagina è ancora in costruzione; mancano alcune leggi fondamentali. Mi adopererò per inserirle quanto prima, compatibilmente con qualche impegno di lavoro (per fortuna).
DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 14 APRILE 2022
Modifiche al decreto 2 agosto 2007, in materia di individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. (22A03206)
Legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 25)
Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (solo l’articolo 25) recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.».
(GU Serie Generale n.190 del 18-8-2014 – Suppl. Ordinario n. 70)
Art. 25- Semplificazione per i soggetti con invalidità …
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 , art. 38
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
Si tratta della norma che ha introdotto l’Accertamento Tecnico Preventivo nei procedimenti giudiziari per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ed anche di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222
Legge 24 giugno 2010 , n. 107
“Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche.”
Decreto Ministeriale 2 agosto 2007
“Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”
Legge 20 febbraio 2006, n. 95
“Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi”
Legge 9 marzo 2006, n. 80
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”
Circolare Ministero della Salute 28-4-2004
“IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
SEZIONE II
Vista la relazione del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, avente per oggetto: Legge 3 aprile 2001 n. 138. …
RITIENE OPPORTUNO
che la classificazione e la quantificazione del danno visivo, ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 138, sia presa a riferimento in tutti gli ambiti in cui si effettua una valutazione medico legale del danno funzionale.
In merito alla corrispondenza fra la misura in gradi del restringimento del campo visivo e la nuova definizione introdotta dalla succitata legge, che fa riferimento ad un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3% per i ciechi totali, al 10% per i ciechi parziali, al 30%, 50%, 60% per gli ipovedenti,
APPROVA
l’allegato documento predisposto dal prof. Ratiglia su «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici» … “
Legge 3 aprile 2001, n. 138
“Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”
Legge 12 marzo 1999, n. 68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
D.Leg. 29 aprile 1998, n. 124
“Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”
D. Leg. 15 ottobre 1990, n. 295
“Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”
D.Leg. 11 ottobre 1990, n. 289
“Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi”
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Dlgs 23 novembre 1988, n. 509
“Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291”.
Legge 21 novembre 1988, n. 508
“Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”.
D. L. 25 luglio 1980, n. 282
questa è la tabella delle percentuali di invalidità civile valida fino alla pubblicazione del DM 05/02/1992, quindi nel periodo 1980-91; da precisare che la percentuale utile per ottenere il beneficio economico era il 67%.
Legge 11 febbraio 1980, n. 18
“Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”
Legge 30 marzo 1971 n. 118
“Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.”
Legge 27 maggio 1970, n. 382
“Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili”.
Legge 26 maggio 1970, n. 381
“Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti”.
LEGGE 28 marzo 1968, n. 406
Norme per la concessione di una indennita’ di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall’Opera nazionale ciechi civili.
LEGGE 9 agosto 1954, n. 632
“Istituzione e compiti dell’Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita.“
Ma la Commissione per la Disabilità (Legge n. 68/1999) è diversa da quella per l’Handicap (Legge n. 104/1992)?
Io credevo che ci fosse coincidenza.
Buongiorno.
Si, è vero.
Nella maggiornanza dei casi è così, soprattutto se la valutazione è stata fatta dalla commissione INPS.
Nella mia città a volte però capita che la visita per invalidità venga fatta da una commissione non abilitata a giudicare sulla legge 68/99, quindi chiamano in una data successiva per ulteriore visita e poi i 2 verbali arrivano in tempi diversi.
Dott. Nicolosi, se con la richiesta di invalidità civile è stata richiesta la disabilità, assieme al verbale di riconoscimento della disabilità dovrebbe già esserci un documento relativo alle capacità lavorative. Così è quando con l’invalidità si chiede il riconoscimento dell’handicap.
Buonasera.
Che io sappia nel Lazio è direttamente l’INPS che effettua queste visite e generalmente l’organizzazione è differente da regione a regione, a volte anche tra regioni vicine.
Dipende dal personale a disposizione ed altro.
Tutta questa premessa per dirle che non sono in grado di risponderle con certezza sul suo caso specifico.
Nella mia città si andrebbe a parlare con il primario di sede il quale, a seguito di regolare istanza con l’indicazione delle motivazioni per cui si richiede l’accelerazione dell’iter, se sussistono ragioni effettivamente valide, è in grado di far accelerare l’iter.
Nella sua città non saprei. Ma io proverei a vedere se anche nella sua città è possibile una procedura simile.
Saluti
Salve, Dott. Nicolosi, mia figlia ha un’invalidita al 47% per epatite B “dormiente”.
E’vincitrice di concorso per disabili alla Corte dei Conti.Per iniziare il tirocinio le hanno richiesto una ” relazione sulle residue capacità lavorative”per il collocamento mirato. E’ stata inviata telematicamente all’INPS la richiesta per la visita medica. I tempi sono strettissimi. Per sollecitare all’INPS di Ostia una tempestiva visita medica c’è una procedura particolare?
La ringrazio
Quindi mio zio che teme di aver conseguenze negative solo per il fatto di avere l’esenzione ticket e la fornitura di strisce (200 all’anno) per la misurazione della glicemia può stare tranquillo.
Grazie dott. Nicolosi.
Buongiorno.
Sono le complicanze del diabete che possono creare conseguenze negative sul rilascio/rinnovo della patente.
Quindi la retinopatia diabetica con la conseguente ipovisione, le gravi neuropatie diabetiche, le amputazioni etc., insomma tutte quelle condizioni che durante la conduzione dell’automezzo possono compromettere in modo critico la propria o altrui sicurezza.
E in caso di Diabete mellito quando si hanno conseguenza negative sulla patente di guida?
Buonasera
Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità occorre
prima fare inviare l’apposito certificato on-line da un medico dotato del PIN (in genere i medici di medicina generale ne sono provvisti),
poi presentare domanda tramite un patronato che aggancerà la domanda al numero di protocollo presente sul certificato,
quindi si effettua visita presso la sede INPS più vicina producendo la documentazione medica specialistica in possesso; in genere si lasciano alla Commissione le fotocopie, ma ci si porta anche gli originali per eventuali confronti.
Circa la percentuale riconoscibile è impossibile rispondere.
Per l’epilessia dipende dalla frequenza delle crisi, frequenza che deve essere eventualmente certificata dal neurologo che la segue. Attenzione però alle regole che esistono circa la patente di guida per i soggetti con epilessia. Non si può pretendere di dichiarare alla commissione dell’invalidità che si manifesta una crisi convulsiva alla settimana e lamentarsi se poi viene sospesa, giustamente, la patente di guida!
Per il linfedema agli arti inferiori non esistono indicazioni tabellari precise. La Commissione valuta caso per caso in rapporto alla gravità e all’incidenza sulla deambulazione e la stazione eretta.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
io soffro di epilessia e in piu’ho un lisfedema primario agli arti inferiori con operazione microchirurgica alla gamba destra. volevo sapere che punteggio posso avere e da chi devo rivolgermi per richiedere un’eventuale punteggio di invalidita’?