Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Nessun problema.
può tranquillamente presentare l’AP70 e procedere al ricorso, sempre che naturalmente ne sussistano i requisiti.
Saluti
Buonasera,
Chiedo cortesemente il suo parere in merito al seguente quesito:
Mia moglie ha presentato domanda di invalidità civile chiedendo anche l’accompagnamento.
Gli è stato riconosciuto solo il 76% con revisione tra un anno.
Ciò premesso Le chiedo :
Se viene presento l’AP70 per la richiesta della prestazione economica, può comunque presentare ricorso per richiedere una percentuale più alta ai fini dell’accompagnamento, oppure per presentare ricorso deve rinunciare anche a quanto le è stato riconosciuto.
Grazie anticipatamente per la sua risposta.
Buongiorno dott. Nicolosi,
nel 2014 ho presentato domanda di invalidità e ho ottenuto il 40%per depressione e obesità, ho fatto ricorso e ottenuto il 46% non revisionabile.
Quest’anno ho presentato domanda di aggravamento per artrite psoriasica e fibromialgia, durante la visita non ho mi hanno visitata ma solo letto la documentazione.
Ho ricevuto il verbale con cui attestano una percentuale del 55% ovvero 9 punti in più.
Ho provato a chiedere sia a Medicina legale dove ho fatto la visita sia all’inps per avere un dettaglio del calcolo ma sembra che sia impossibile, telefonicamente mi hanno detto che le % per le varie patologie sono state abbassate e che in sede di aggravamento le precedenti patologie vengono rivalutate nonostante il 46% non fosse rivedibile.
Vorrei fare ricorso ma prima vorrei capire se questo ricalcolo è corretto o avrebbero dovuto sommare i punteggi al grado di invalidità già ottenuto e non revisionabile.
grazie mille
Salve o fatto domanda per un assegno ordinario con capacità di un terzo lavorativo sono invalido con 75/ mi e stato rifiutato o fatto ricorso e mi e stato annullato come devo comportarmi io o una schizzofrenia grave aspetto vostre notizie grazie
Buonasera.
L’omologa chiude il caso.
L’omologa sostituisce la certificazione INPS ma se nell’omologa stessa manca la dizione “Impedite o Ridotte capacità motorie o sensibilmente ridotte” non c’è nulla da fare.
L’unica soluzione, a quanto mi risulta, è presentare una nuova istanza per legge 104/92 e, in occasione della visita far valere l’omologa e produrre documentazione utile al fine di indurre la Commissione ad inserire questa dizione nel nuovo verbale.
Saluti
Salve ho avuto il decreto di omologa e relazione del CTU in cui si riconosce il 67 percento e 104 art 3 comma 1. Nella relazione ctu parla di gravi limitaZioni funzionali e problemi nella deambulazione e nonostante questo il comune non vuole rilasciare il pass disabili e posto riservato al domicilio perché dice che è necessaria la voce “Impedite o Ridotte capacità motorie o sensibilmente ridotte” e poi dice che è necessaria la certificazione inps. Mi facci sapere come devo muovermi .
Saluti
La ringrazio per la sua replica, sempre esauriente.
Buonasera.
I tempi tra la visita del CTU e l’omologa non sono fissi, in quanto dipendono anche dal carico di cause del giudice.
Circa la sua pratica, non mi è chiaro se la sentenza di omologa c’è stata.
In ogni caso, tra l’omologa, cioè la sentenza, e quando finalmente si percepisce la pensione, tra notifica all’INPS ed iter amministrativo INPS passano anche 5 e più mesi.
Nella relazione del CTU, poi omologata dal giudice, viene indicata ancha la data a partire dal quale la percentuale di invalidità raggiunge la soglia per cui si percepisce l’assegno; può essere dalla data della domanda, dalla visita del CTU o da una data intermedia. Non esiste una regola fissa; dipende dal parere del CTU e quindi bisogna leggere la sua relazione per saperlo.
Essendo un gratuito patrocinio, dalle mie parti gli avvocati ricevono al compenso anche dopo più di 2 anni dalla sentenza. Direi che hanno il massimo interesse a chiudere il caso.
Saluti
Buonasera.
Invece le devo dire che anche nel tribunale della mia città è lo stesso.
Se non c’è la possibilità di un beneficio economico, cioè assegno di assistenza, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento, etc, correlato all’invalidità richiesta, il giudice respinge l’istanza e non fa neppure effettuare la consulenza di ATP da parte del proprio consulente medico.
Non posso essere certo che ciò accada in tutti i tribunali, ma credo di aver capito che è una regola abbastanza generale.
La legge 104/92 è differente perchè non sono prevista erogazioni economiche dirette, ma solo benefici vari e quindi i giudici procedono con il giudizio
Saluti
Buonasera Dott. Nicolosi, volevo esporre brevemente il mio quesito. Ho fatto richiesta di invalidità civile nel maggio 2017 ,mi venne riconosciuta al 67% con clausola Non revisionabile. A quel punto feci ricorso giudiziario questa volta CTU mi riconobbe ad ottobre del 2018 invalidità al 80%. A luglio 2019 ci fu la sentenza da parte del giudice ,ma fino ad ora non ho percepito ancora nulla . Rivolgendomi molte volte al mio avvocato (il quale mi ha assistito con il gratuito patrocinio), la risposta che ricevo è che il giudice non ha ancora decretato. Ora le chiedo gentilmente, secondo Lei è possibile che trascorra tanto tempo nel poter avere il sussidio? Il mio avvocato avrà il suo saldo solo quando io avrò la mia indennità oppure può essere liquidato prima? Quando finalmente mi arriverà il sussidio ,gli arretrati verrebbero erogati da quale data ? Dalla prima ,cioè quella del maggio 2017, dove per altro la patologia riscontratami era la stessa senza ulteriorie aggravamento di quella definitiva , oppure dalla visita del CTU?. Considerando che sono passati circa 4 mesi dall’udienza , senza nessuna novità, a chi potrei rivolgermi per ulteriori chiarimenti? Lei ritiene normali questi tempi di attesa da parte del giudice? . Le sarei infinitamente grata se mi vorrà dare queste risposte . Spero di Leggerla quanto prima . In attesa La saluto Cordialmente.