Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Gentile Dottore,
ho fatto un ricorso contro due verbali INPS per invalidità civile e per riconoscimento L: 104.
Per il ricorso invalidità, poichè supero il reddito per avere diritto a percezioni di indennità, il ricorso è stato presentato per fini pensionistici (1 anno figurativo in più ogni 5 lavorativi). Il giudice ha accolto il ricorso per la 104 (sono in attesa di ATP) ma non quello per l’invalidità dicendo che avrei dovuto presentarlo alla Corte dei Conti.
La cosa mi giunge nuova poichè sulla questione ricorsi non ho mai letto o sentito nulla del genere. Può gentilmente delucidarmi in merito?
Grazie in anticipo per il cortese riscontro.
Buonasera.
L’avvocato che ha seguito il suo caso potrà sicuramente recuperare una copia della relazione di ATP e del decreto di omologa.
Questi sostituiscono, ad ogni effetto di legge, la certificazione INPS
Saluti.
Mi ritrovo in una situazione analoga. Ho necessità di richiedere permessi di lavoro previsti dalla legge 104, ma non sono in possesso di un documento ufficiale rilasciato dall’INPS con il quale mia madre viene riconosciuta beneficiaria di 104.
In aggiunta a tale problematica, essendo trascorsi diversi anni dall’ottenimento del decreto di omologa, non riesco a trovarne traccia tra la mia documentazione.
A chi posso rivolgermi per avere copia del decreto innanzitutto, e poi come procedere per ottenere i permessi di cui sopra? E’ sufficiente produrre il decreto o serve necessariamente il verbale dell’INPS (che ovviamente NON ESISTE)? (sono dipendente bancario)
Buonasera.
L’unica soluzione, a mio parere e comunque con un minimo di rischio, è presentare una nuova istanza per avere un verbale INPS in cui venga indicata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 381 del DPR 495/1992.
Il minimo di rischio si riferisce alla possibilità che la commissione non riconosca i requisiti per previsti dall’art 3 comma 3 della legge 104/92, ed in questo caso … nuova causa.
Saluti
Preg. Dr. Nicolosi…….. Cerco disperatamente aiuto per riuscire a risolvere un problema vicino alla follia burocratica . Tempo fa mi venne riconosciuta la disabilità ma con riferimento all’ART.3 COMMA 1 con la seguente dicitura: è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992).
Stante le patologie feci ricorso al giudice che, a seguito della relazione del CTU in data 16.06.2019 emise sentenza a me favorevole …. omississ….Che letta le relazione di consulenza che ha concluso la SUSSISTENZA del requisito sanitario per la prestazione richiesta sin dalla data della domanda amministrativa (13.11.2017) riconosce la condizione di portatore di handicap in condizioni di gravità ex art 3 comma III L104/1992 .
A questo punto chiedo all’INPS in varie forme, sia epistolari in On Line che presso i loro uffici della Sede di Palermo di ADEGUARE A COERENZA, ANCHE CON UN NUOVA DICHIARAZIONE, il precedente verbale sanitario del 29.06.2018 in cui l’Ente, secondo quanto previsto dall’Art.3 comma 1 L104/92, si limitava alla concessione dei benefici rivenienti dall’art. 381 del DPR 495/1992 . IN VARIE OCCASIONI HO CHIESTO PERTANTO UN UFFICIALE DOCUMENTO CHE , alla luce della nuova realtà, CONTEMPLASSE ANCHE GLI ULTERIORI BENEFICI DI LEGGE PER I DISABILLI DELLA SPECIE (ex ART3 comma3 L104). Detta istanza trae origine dalle specifiche disposizioni dell’UFFICIO DELLE ENTRATE che esige specifico richiamo alle leggi circa detrazioni fiscali di cui si ha diritto….. Un esempio pratico …. qualora io volessi sostituire la mia autovettura acquistandone un’altra nuova, al fine di ottenere l’IVA agevolata, NON E’ SUFFICIENTE che io consegni copia della SENTENZA ma devo presentare alla concessionaria documentazione UFFICIALE che, INDICANDO UN HANDICAP RICONDUCIBILE ALL’ART.3 COMMA III DELLA L104 PREVEDA ESPRESSAMENTE IL DIRITTO ai benefici di cui all’ART. 30 , comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388). Bene, anzi male ……….. io non so più a chi rivolgermi
e come far capire all’INPS ciò di cui ho diritto (un nuovo provvedimento adeguato alla sentenza dell’AG . Alla mia ennesima richiesta l’INPS risponde:
Per godere degli altri benefici deve produrre la copia dell’omologa in suo possesso all’ufficio in cui va a fare richiesta g l’inps non puo rilasciare niente in quanto la prestazione è stata riconosciuta con ricorso giudiziario
E’ mai possibile che nessuno riesca a risolvere questa problematica ???
Un cordiale Saluto Carlo
Buonasera.
IN effetti è un pò tanto.
Ma questo è un problema amministrativo che può cercare di risolvere facendo fare un sollecito al patronato presso cui ha fatto l’AP70.
Saluti
Mohamed
Ho vinto ricorso contro inps e giudice mi ha datto inabilità totale 100% del 27/04/2019 ho presentato Ap70 all’Inps del 29 /04/2019 e fino oggi non avuto nessun risposta dell’inps vorrei sapere se e normale quasi 6 mesi per caricare a ritratti di quasi 3 anni. Grazie
Buonasera.
La diagnosi non basta per capire se una percentuale è congrua con le infermità patite.
Tutte le sue malattie sono tipicamente con espressione variabile; intendo dire che possono essere ad incidenza funzionale lieve, media, grave e così via.
La percentuale di invalidità viene individuata soprattutto considerando la gravità delle patologie.
Solo un medico a lei prossimo che possa valutare la documentazione e visitarla può esprimere un parere affidabile.
Saluti
buonasera dottore vorrei chiederle un consiglio, ho fatto domanda di invalidità civile, prima richiesta, e come esito ho avuto il 46 % ad una diagnosi di : artrite reumatoide, psoriasi, ernia discale e spondilolistesi. le vorrei chiedere se secondo lei un punteggio del genere può ritenersi adeguato oppure insoddisfacente alle tipologia di diagnosi fatte, la ringrazio , distinti saluti
Giuseppe
Buonasera.
Le percentuali riconoscibili per le cardiopatie dipendono dalla gravità dei sintomi e secondo le certificazioni specialistiche.
Nel suo caso si valuta quella che viene chiamata classe funzionale NYHA.
Le classi di gravità sono 4, dalla più lieve, la prima, alla pià severa la quarta. Se la cardiopatia viene inquadrata nella terza classe funzionale la percentuale riconoscibile è compresa tra 71% e 80%, quindi il 74% sarebbe un obiettivo raggiungibile.
La cardiopatia in seconda classe NYHA invece è valutata tra il 41% e il 50%.
Concludendo: a distanza dare pareri affidabili è praticamente impossibile, ma spero di aver dato qualche indicazione utile.
Saluti