Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Il medico che ha trattato il ricorso può, secondo il suo convincimento detttato dalla consultazione della documentazione specialistica, concedere l’Assegno dalla data della domanda oppure da una qualsiasi data tra la domanda e l’esperimento della visita di ricorso. Ad esempio, nel suo caso, dalla data del ricovero per la coronarografia.
Ma questa è solo teoria. Nella pratica è impossibile prevederlo. Occorre attendere la comunicazione con il provvedimento.
Saluti
Buonasera
Un medico del Servizio Sanitario Nazionale non può rifiutarsi di certificare le condizioni del suo paziente, ma una perizia psichiatrica è altra cosa.
Siamo al di fuori dei L.E.A., Livelli Essenziali di Assistenza, e quindi comunque ciascun specialista si regola come vuole, considerando anche che dovrebbe essere pagata.
Peraltro è anche possibile che una certa USL abbia dato disposizioni in tal senso.
Il consiglio è di far certificare l’infermità del suo parente dalla struttura pubblica e poi rivolgersi ad un neuropsichiatra esperto in medicina legale per far redigere una perizia.
Aggiungo che il certificato, rilasciato non per motivazioni inerenti la tutela della salute ma per motivazioni diverse, probabilmente deve essere pagato.
Saluti
Buongiorno Dott. Nicolosi,
mi trovo di fronte alla necessita’ di richiedere una perizia psichiatrica per un mio parente ed il medico che lo ha in cura mi ha detto che “loro, come struttura pubblica, non possono produrre perizie che possano essere utilizzate in cause legali private.” Ma e’ vero? Io sono un incompetente ma pensavo di trovare collaborazione in questo medico che , a me pare , si sia tirato indietro da quelle che penso siano le sue responsaabilita’ , probabilmente per motivi di opportunita’ personale. Mi potrebbe dare una risposta?
Cordialmente.
Bob
Salve dott. Nicolosi a marzo sono stato chiamato a visita per assegno ordinario di invalidità e mi è stata negata, al che ho presentato subito ricorso amministrativo. A settembre sono stato richiamato a visita e la dottoressa mi ha chiesto se avevo qualcosa da aggiungere alla mia certificazione medica, ho risposto positivamente consegnando tale certificazione che riguardava un ulteriore intervento di coronaro grafia con inserimento di due stent. Paradossalmente rispetto alla prima visita dove avevo esibito documentazione che indicava la necessità dell’intervento di cui sopra perché avevo delle coronarie occluse, mi è stato concesso l assegno ordinario. La mia domanda è : da quale data mi sarà riconosciuto l assegno? Dalla prima visita o dalla seconda? Grazie e buona giornata.
Salve dottore io quando avevo 18 anni (2017) avevo ricevuto dal INPS un’invalidità del 46%. La patologia a quei tempi era una cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva severa. lieve insufficienza mitrale e lieve dilatamento del atrio sinistro. Non presentavo aritmie ma mi hanno impiantato un defibrillatore. Quest’anno le cose sono peggiorate con comparsa di aritmie ventricolari. Avendo avuto una serie multipla di aritmie minacciose sono stato ricoverato in ospedale dove è comparsa una ipertrofia ostruttiva con ostruzione all’efflusso del ventricolo sinistro con la parete settale con misura di tra 25 e 27 mm, moderata insufficienza mitrale e lieve dilatamento del atrio sinistro. Io ho voluto chiedere un aggravamento della mia situazione anche perché per me è diventato molto difficile fare qualsiasi attività che richieda minimo sforzo (capogiri alzandosi dal letto). Però il mio medico di base sostiene che sia inutile perché INPS non mi darà 74% (minimo per la pensione). Ma io mi chiedo se non riesco a svolgere alcuna attività senza stancarmi e senza capogiri, come faccio ad andare avanti. Le chiedo informazioni. Aspetto la sua risposta. Grazie in anticipo per la sua attenzione e collaborazione.
Buonasera.
Non sono certo di poterle rispondere con affidabilità.
Meglio chedere al suo avvocato
Saluti
Salve volevo sapere se mi è sufficiente l’omologa del tribunale che riconosce il comma 3 dell’art 3 della L 104 per tutti i benefici, compresa la richiesta di tagliando e l’esenzione bollo o se devo richiedere le motivazioni o un appendice alla sentenza stessa di omologa. Grazie
Buonasera.
Le contestazioni in sede di giudizio le fa prima il medico e poi, eventualmente, alla fine l’avvocato.
La causa “di merito”, come si usa dire, prevedetutta una procedura che l’avvocato ben conosce ma comunque la documentazione rimane la stessa, salvo aggiornamenti importanti, e il giudice nomina un diverso CTU.
Che io sappia, ricordando che non sono un avvocato, dopo la conclusione dell’ATP i sono solo 30 giorno per proporre il giudizio di merito.
Sui tempi di durata del giudizio è impossibile dare un arisposta unversale: cambiano da foro a foro e dpendono dal carico dei singoli giudici.
Saluti
Buongiorno, la ringrazio per la sollecita ed esauriente risposta e Le faccio i miei complimenti, Dott..re quando si riferisce all’INPS intende la commisisone o il loro avvocato di fiducia? nel caso di contestazioni si dovrà rifare tutto daccapo? nel senso certificati medici e visite CTU ecc..? cè un tempo stabilito ?
Grazie
Buonasera.
Il giudice a questo punto attenderà ulteriormente un tempo stabilito.
Se l’INPS non farà ulteriori contestazioni comunque omologherà il verbale e la causa si chiuderà con la vostra vittoria.
Se l’INPS contesterà ulteriormente l’omologa non sarà possibile e quindi a quel punto occorreà iniziare una causa vera e propria.
Vi ricordo che voi siete nella fase dell’Accertamento Tecnico Preventivo, una sorta di pre-causa che però, se alla fine non ci sono contestazioni, chiude il giudizio; in caso di contestazioni allora si inizia la causa vera e propria con un procedimento più lungo.
Saluti