Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buon Pomeriggio Dott. avrei bisogno di alcune info, mia moglie alla prima visita c/ la commissione medica gli era stato riconosciuto il 100% e la 104 naturalmente non rivedibile, a distanza di 6 mesi vieni richiamata a visita da e gli viene abbassata la percentuale di invadilidità e la 104, cosi si è subito provveduto a fare ricorso, chiamata a visita dal ctu “nominato dal giudice” il quale riconosce e conferma tutte le patologie. oggi ci viene comunicato che l’inps ha contestato la consulenza e il consulente ha confermato quanto aveva scritto, in questo caso cosa bisogna fare? quali possono essere le starde? Grazie
Buonasera.
I tempi sono indicati in questa pagina, ma sono tempi “MINIMI”, cioè al di sotto di questi non si può andare.
Quindi direi almeno 4 mesi.
Saluti
Buongiorno Vincenzo.
Una domanda: Da quando hai presentato ricorso o dalla prima visita, quanto tempo è passato per avere il verbale del tribunale?
***Aggiungendo le parole: Ionon ne vedo la necessità vista la mia presenza, vedra che il giudice si esprimerà con un diniego alla richiesta.
Grazie Dott. Nicolosi per la Sua cortese risposta, in effetti la risoluzione di tutto è la nomina di un legale, in aggiunta al mio amministratore che segua il mio caso.
Sulla falsa riga di quello che le ho accennato nella scorsa mia, ovviamente la nomina a me è preclusa, ed alla mia richiesta all’amministrazione di sostegno di nominarmi un legale, tergiversando, afferma che non ve ne è necessità vista la sua presenza e se io dell’idea che questo passaggio debba essere fatto, di presentare istanza al giudice per chiedere lai nomina di un avvocato; aggiungendo le parole:
<>.
Per questo le parlavo di gabbia….
Comunque, La ringrazio moltissimo per la disponibilità.
Grazie per il Suo intervento.
Buon lavoro.
Buongiorno
In effetti i tempi dovrebbero essere “maturi”, ma per notizie certe, piuttosto che al patronato, dovrebbe chiedere all’avvocato che ha seguito l’istanza.
Saluti
Salve volevo sapere se esistono tempi più o meno certi dalla visita al Ctu che dovrebbe aver riconosciuto la L 104 comma 3 all’omologa definitiva. Sono passati più di 6 mesi e ancora non ho notizie tramite il Patronato dell’omologa.
Buonasera.
Mi creda, non voglio lavarmene le mani, ma a distanza è assolutamente IMPOSSIBILE darle dei consigli AFFIDABILI.
Posso solo dirle che, indipendentemente dalla correttezza di una revisione per il suo caso specifico, quello che lei descrive suo è un caso che richiede soprattutto l’opera di un avvocato senza il quale procedere ad una revisione con possibilità concrete sarà impossibile.
saluti
Buonasera Dottore;
Nell’anno 2011 sono stato ricoverato per circa un mese in psichiatria per problemi generati dalla patologia di mia madre a mio danno. Successivamente accettai di fare domanda di INV.CIV., ottenni l’invalidità e mi nominarono un amministratore di sostegno, giustificando la sua presenza in relazione a varie multe prese con la macchina per un importo considerevole.
Alla nomina nell’anno 2012 non feci ricorso perché l’istituto era stato da me concordato con l’A.S.L.; un dubbio però mi venne alla lettura di tutto quello che l’amministratore poteva fare in nome e per conto del sottoscritto ed, leggendo le preclusioni alla mia persona, chiesi se potessi avere problemi in futuro nel caso avessi voluto prendere iniziative. Fui tranquillizzato e mi fu detto che avrei potuto fare tutto quello che una persona normale potesse fare ma con il SUPPORTO dell’amministrazione..
Dottore, mi ritrovo a distanza di 7 anni ancora con tutte le azioni straordinarie precluse, non posso investire neanche piccole cifre, non mi fanno nominare un avvocato a gratuito patrocinio per revisionare ciò che mi sta accadendo, ho preso un appuntamento con un medico legale per poter ottenere un certificato anamnestico REALE sulle mie condizioni di salute, in prima battuta il medico era favorevole a valutarmi, ma alla richiesta di pagamento, avendo tutti i miei soldi vincolati, gli dissi che doveva parlare con il mio amministratore. gli diedi il numero ed uscito dallo studiolo lo chiamò, dopo circa dieci minuti venni chiamato ed il medico non era più favorevole a valutarmi.
Sono anni che deposito istanze al Giudice Tutelare per ottenere permessi vari, ricevo solo dinieghi. Ho presentato una istanza in cui chiedo la revisione dell’istituto, richiedendo la presenza del mio medico psichiatra e dell’assistente sociale dell’A.S.L.; ottenuta l’udienza mi presentai con il mio amministratore e non erano stati convocati i medici, da verbale, alla fine dell’udienza il giudice chiede a ME di presentare un certificato che attesti che posso occuparmi dei miei interessi. Dottore, non riesco a trovare medici legali che prendano a cuore il mio caso.
Risultato non rivedibile nell’ultima commissione non riesco ad ottenere una nuova commissione medica, sono andato all’I.N.P.S. tre volte; non so più cosa fare. Vengo aggravato ulteriormente senza motivo alcuno ( sono sempre tranquillo, non urlo non insulto, non lo ho mai fatto se non prima del ricovero) dalla mia psichiatra nel Gennaio del 2018,
Sono finito in una gabbia..
Dottore cosa debbo fare?
Alessio.
Buongiorno.
Bei quesiti, ma … al di fuori delle mie competenze.
Io sono un medico e ho anche competenze in ambito di procedure nell’ambito dell’invalidità e della legge 104/92, ma a quesiti così specifici non sono certo di poter rispondere con affidabilità.
Solo come possibilità, direi che la notizia dell’omologa, quindi la notifica, dall’area legale all’area amministrativa INPS non è passata.
Di solito, se l’INPS tarda a chiamare a revisione, lo stesso INPS rilascia una sorta di certificazione provvisoria, valida a tutti gli effetti di legge fino all’effettuazione della visita di revisione.
Ma nel suo caso ci sono delle criticità che è meglio vengano risolte o personalmente recandosi negli uffici oppure tramite un “buon” patronato.
Saluti